IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4 giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle  condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio  2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
21 marzo  2002  concernente  l'approvazione dello schema di piano dei
controlli,  delle  relative  istruzioni e del prospetto tariffario ai
fini  dell'applicazione  del  citato  decreto  ministeriale 29 maggio
2001;
  Visti  i  decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali
27 dicembre  2001,  9 agosto  2002  e  31 luglio  2003 concernenti la
proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto
29 maggio  2001,  relativo  alla  scadenza  della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di
tutela;
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  citato decreto ministeriale
31 luglio  2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale
i  Consorzi  di  tutela  che  si  siano  candidati  all'attivita'  di
controllo  in  conformita'  alle  istruzioni di cui al citato decreto
ministeriale 21 marzo 2002;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
4 dicembre  2003 concernente il conferimento all'Istituto Marchigiano
di  tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste
dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso Conero»;
  Visto   il  decreto  1°  settembre  2004  di  riconoscimento  della
denominazione  di  origine controllata e garantita del vino «Conero»,
di  approvazione  del relativo disciplinare di produzione e di revoca
della  denominazione  di  origine  controllata del vino «Rosso Conero
Riserva»;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1° settembre  2004  e  successive  modifiche  con  il  quale e' stato
modificato  il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine  controllata  «Rosso Conero», che comporta l'eliminazione dal
disciplinare  della DOC della tipologia riserva, riconosciuta a DOCG,
rispetto  alla  precedente disciplina, concernente la classificazione
della relativa tipologia di vino;
  Vista  la richiesta presentata dall'Istituto marchigiano di tutela,
con  sede  in  Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto n. 67,
munito  dell'incarico  di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge
n.  164/1992,  intesa  ad  ottenere  l'incarico  per  l'attivita'  di
controllo  di  cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001
nei  confronti della DOCG del vino «Conero», corredata della relativa
documentazione  ed  in  particolare  del  piano  dei  controlli e del
relativo tariffario;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del   provvedimento  di  autorizzazione  del  Consorzio  istante  nei
confronti della citata DOCG «Conero», ai sensi dell'art. 2 del citato
decreto ministeriale 31 luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto  Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati
Spontini  (Ancona), via Ariosto n. 67, e' autorizzato ad espletare le
funzioni  di  controllo  previste  dal decreto ministeriale 29 maggio
2001  per  la  DOCG  «Conero»,  nei  confronti  di tutti i produttori
(viticoltori,   vinificatori   e   imbottigliatori)   che   intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.