IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1392/2001  della  Commissione del
9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore  del  latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari  e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma
della  normativa  in  tema di applicazione del prelievo supplementare
nel  settore  del  latte e dei prodotti lattiero-caseari» convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
  Visto,  in  particolare, l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge
30 maggio  2003,  n.  119, in base ai quali e' previsto il versamento
del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al
2001/2002,  in  forma rateale senza interessi, per un periodo massimo
di trenta anni;
  Vista,  la  decisione  del  16 luglio  2003,  del  Consiglio  delle
Comunita'  europee n. 2003/530/CE, che accorda allo Stato italiano la
possibilita'  di  consentire  ai  produttori  di  versare il prelievo
supplementare,  dovuto  e  non versato per i periodi dal 1995/1996 al
2001/2002,  in  rate  annuali di uguale importo senza interessi in un
periodo  non  superiore  a  quattordici anni a partire dal 1° gennaio
2004;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  30 luglio  2003,  recante  «Disposizioni  per  il versamento del
prelievo  supplementare,  dovuto  e  non  versato  per  i periodi dal
1995/1996  al  2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n.
119 del 2003»;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  13 novembre  2003,  recante  «Proroga  dei termini stabiliti dal
decreto  ministeriale 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il
versamento  del  prelievo  supplementare,  dovuto e non versato per i
periodi  dal  1995/1996  al  2001/2002  di cui all'art. 10, comma 34,
della legge n. 119 del 2003»;
  Viste  le  sentenze  della Corte di giustizia dell'Unione europea -
sesta  sezione  -  pronunciate  nei  procedimenti  riuniti  C-231/00,
C-0303/00   e   C-451/00;   nel  procedimento  C-495/00  nonche'  nei
procedimenti  riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a
C-491/00  e  da  C-497/00  a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo
2004;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 21 giugno 2004, recante «Proroga dei termini stabiliti dai decrti
ministeriali   30 luglio   2003   e   13 novembre  2003,  concernenti
disposizioni  per  il versamento del prelievo supplementare, dovuto e
non  versato,  per  i  periodi  dal  1995/1996  al  2001/2002, di cui
all'art.  10,  comma  34, della legge n. 119/2003», che ha riaperto i
termini  per  la  presentazione delle domande di accesso al beneficio
della  rateizzazione  allo scopo di consentire ai produttori di porsi
in  regola con il versamento del prelievo supplementare per i periodi
di  interesse, anche in ragione dei dispositivi delle sentenze emesse
dalla Corte di giustizia;
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3243/2004 del 13 luglio
2004, con la quale e' stato sospeso il decreto 13 novembre 2003;
  Tenuto  conto che i produttori interessati, in virtu' dell'art. 10,
comma  36,  della  legge  30 maggio  2003,  n.  119,  per  aderire al
versamento  rateale  del  prelievo  dovuto,  hanno rinunciato ad ogni
azione  giudiziaria  eventualmente proposta, e che pertanto risultano
privati della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita, e'
necessario emanare norme atte a ripristinare la suddetta tutela;
  Tenuto conto ch la decisione del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE, del
Consiglio  delle  Comunita'  europee,  impone che il versamento della
prima  rata annuale deve essere effettuato entro e non oltre il 2004,
e  che  pertanto  occorre  porre  in  essere  quanto  necessario  per
rispettare i termini di tale accordo;
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  disciplinare  le modalita' di
rateizzazione  dei  produttori i cui primi acquirenti sono oggetto di
procedure concorsuali o fallimentari;
  Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del
28 ottobre 2004;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Le  istanze  di  adesione  al  versamento  rateale del prelievo
supplementare  latte  dovuto  per  i  periodi  di commercializzazione
compresi   tra   gli  anni  1995/1996  e  2001/2002,  presentate  dai
produttori interessati entro il 10 novembre 2004 alle amministrazioni
regionali  competenti,  istruite  dalle stesse con esito favorevole e
comunicate  all'Agea attraverso il SIAN entro la data del 15 novembre
2004, sono da considerarsi valide.
  2.   L'Agea,   sulla   base   delle   istanze   autorizzate   dalle
amministrazioni  regionali  informa  entro il termine del 30 novembre
2004,  ogni singolo produttore interessato circa le modalita' con cui
dovranno essere effettuati i versamenti.
  3.  Il  produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facolta'
di  rateizzazione  e'  tenuto  ad effettuare i versamenti entro e non
oltre  il  31 dicembre  di  ogni  anno  a  partire  dal 2004, pena la
decadenza dal beneficio della rateizzazione.
  4.  Qualora  un  produttore  non  effettui il versamento rateale di
quanto  richiesto  entro  il termine, di cui al comma 3, o non sia in
regola  con  i  versamenti  del  prelievo supplementare relativi alle
campagne  2002/2003  e  successive o non abbia ottemperato per intero
alla   espressa   rinuncia   del   contenzioso   in   essere,  decade
automaticamente  dal  beneficio  della rateizzazione. In tale ipotesi
l'Agea  informa  la  regione  o  provincia  autonoma  competente  per
territorio,  la quale adotta tutti i provvedimenti necessari volti al
recupero  delle  somme  ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n.
119/2003.
  5.  L'Agea provvede a rendicontare, entro il mese di aprile di ogni
anno,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze ed al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali, ai fini dell'attuazione del
comma 35, dell'art. 10, della legge n. 119/2003.