IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  l'art.  52,  comma  77  della legge 28 dicembre 2001 n. 448,
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della legge n. 488/1992
ai  programmi  di  ammodernamento  degli  esercizi di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed
alle  imprese  di  somministrazione  di  alimenti e bevande aperte al
pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
24 luglio  2003  che,  in  ottemperanza a quanto sopra prescritto, ha
apportato  modifiche  ed  integrazioni al testo unico delle direttive
della  legge  n. 488/1992 al fine di estendere le agevolazioni di cui
alla medesima legge n. 488/1992 alle attivita' di somministrazioni di
alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico;
  Visto  che,  con  il  suddetto  decreto sono state altresi' rimosse
alcune  limitazioni  all'accesso  alle  agevolazioni, precedentemente
vigenti,  nei  riguardi degli esercizi di vicinato per i quali non e'
piu'  previsto  che  gli  stessi siano inseriti in centri commerciali
ovvero  aderenti  a  forme  associative  di  via  o  di strada ovvero
aderenti   a   strutture   operative  dell'associazionismo  economico
operanti  con propria insegna commerciale, nei confronti dei quali e'
ora    consentita   altresi'   l'agevolabilita'   ai   programmi   di
ammodernamento, tipologia ammissibile anche per i pubblici esercizi;
  Vista  la  circolare  del  5 dicembre  2003, n. 946469, la quale ha
modificato  la circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernente le
modalita'  e  le  procedure  per  la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni al «settore commercio» nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 luglio 2003 con il quale e'
stato  definito  il  piano  programmatico  di  riparto  delle risorse
finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per il bando del «settore commercio» del 2003;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Visto,  in  particolare,  che,  secondo  le condizioni ed i termini
indicati  nelle  predette  direttive, ciascuna regione puo' formulare
proprie  proposte  relative  a  settori  di attivita' o aree ritenuti
prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria regionale
speciale, nonche' specifiche priorita', con riferimento a particolari
aree  del  territorio,  specifici settori merceologici e tipologie di
investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria  ordinaria che a
quella  speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo
all'indicatore di cui al punto 5.c5.4 delle predette direttive;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
  Considerato  che  l'art.  1-bis  del citato decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  prevede  che il
Ministero   delle  attivita'  produttive  promuova  un  piu'  stretto
raccordo  con  le  amministrazioni  regionali interessate per l'esame
degli   interessi  pubblici  coinvolti  e,  in  particolare,  per  la
valutazione  delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti
procedimentali  di  coordinamento  di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  l'art.  6-bis  del  medesimo decreto ministeriale
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, valutata la
compatibilita'  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  e
province  autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre
che  con  le  disposizioni  del  medesimo decreto, le approvi ai fini
della formazione delle graduatorie;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive  e  le  richiamate  regioni  e province autonome nel corso
della riunione del 5 ottobre 2004, convocata ai sensi del citato art.
1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1. Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle  regioni e dalle
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   3 luglio   2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della predetta
legge n. 488/1992, in merito alle domande presentate per il bando del
2003  e  riferite  alle  predette  regioni e province autonome per le
attivita'  del  «settore  commercio»;  tali  proposte, concernenti la
formazione  delle  graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle
stesse  destinate  nonche'  le  priorita'  regionali  ed  i  relativi
punteggi  utili per l'indicatore regionale di cui al punto 5.c5.4 del
detto  testo  unico,  sia  con riferimento alle graduatorie regionali
ordinarie   che  speciali,  sono  riportate,  rispettivamente,  negli
allegati 1 e 2 al presente decreto.
  2. Per  le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria  speciale,  viene  formata  la sola graduatoria regionale
ordinaria.  Per  le  regioni  e  le  province  autonome che non hanno
avanzato  alcuna  proposta  di  priorita'  con  i  relativi  punteggi
finalizzata  all'indicatore  di  cui  al comma 1, quest'ultimo assume
valore  pari  a  zero  per  tutte  le iniziative della corrispondente
graduatoria,   ordinaria   o   speciale,   della   regione  medesima.
Analogamente  assumono  valore  pari  a zero le singole priorita' non
espresse.
  3. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 ottobre 2004
                                                 Il Ministro: Marzano