IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio,  del
17 dicembre  1999, che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre  2002,  recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che
fissa modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel
settore della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento
sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica
comune della pesca;
  Considerato  che  il  regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per
ciascun Stato membro sara' stabilito un livello di riferimento per la
capacita'  della  propria  flotta  che  consenta  di  raggiungere  un
equilibrio stabile e duraturo tra detta capacita' e le risorse;
  Vista  la legge 4 dicembre 1993, n. 491, e successive modifiche, ed
in   particolare   l'art.   2,   paragrafo   49,  lettera  a),  circa
l'avvalimento delle Capitanerie di porto;
  Visti  i  decreti  ministeriali del 10 febbraio 2003 e del 25 marzo
2003  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003,
relativi  alla  riapertura  dei  termini  per  la presentazione delle
domande di contributo per le unita' da adibire alla pesca oceanica;
  Visto  il  decreto ministeriale del 30 giugno 2003 pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   211  dell'11 settembre  2003  concernente
«Modalita'  di  compilazione e termine di presentazione delle domande
per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti»;
  Viste le domande presentate ai sensi dei decreti sopracitati;
  Tenuto  conto  delle  valutazioni  tecniche  e amministrative delle
singole   pratiche  effettuate  dalla  commissione  nominata  per  la
selezione delle domande;
  Vista  la  tabella  «D»  allegata al decreto ministeriale 30 giugno
2003  nella  quale  vengono  riportate  le disponibilita' finanziarie
assegnate  alla misura 2.1 relativa alle costruzioni di nuove navi da
pesca;
  Considerato  che  le  disponibilita'  economiche  non consentono di
corrispondere il contributo a tutti i progetti ritenuti idonei;
  Considerata  la  necessita'  di  destinare alla flotta oceanica una
quota  percentuale  di risorse finanziarie indicate nella tabella «D»
allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  destinata  alla  flotta  oceanica una quota percentuale pari al
6,27% del totale complessivo delle risorse finanziarie elencate nella
tabella  «D» del decreto ministeriale 30 giugno 2003, il rimanente e'
destinato alla pesca costiera e mediterranea.