L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 19 ottobre 2004;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'autorita'
per  le  garanzie  nelle comunicazioni, ed, in particolare, l'art. 1,
comma 9;
  Vista  la  propria  delibera  n. 17/1998, recante «Approvazione dei
regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita',
il  trattamento  giuridico  ed economico del personale dell'autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni»  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  316/02/CONS  del  9 ottobre 2002,
recante  «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed   il   funzionamento  dell'autorita»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2004)»,   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre
2003;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3, comma 67, della predetta legge
che,  confermando  la  definitiva  pianta organica dell'Autorita' nel
limite  di  320 unita', demanda ad apposito regolamento, da adottarsi
con  le modalita' di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997
ad  invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio
previsti per il funzionamento, la ripartizione dei suddetti posti tra
l'aliquota  del  personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del
personale  con  contratto  a tempo determinato e quella del personale
proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di  fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi
nel  limite  massimo  di  30  unita',  nonche'  la  ripartizione  del
personale tra le diverse qualifiche;
  Vista  la proposta del gruppo di lavoro istituito con determina del
Segretario  generale  n. 1/04/SG, recante «Costituzione del gruppo di
lavoro  per  l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;
  Vista  la  propria  delibera  n. 336/04/CONS, recante «Modifiche ed
integrazioni  al  regolamento concernente il trattamento giuridico ed
economico del personale dell'autorita»;
  Ritenuto  di dover procedere all'attuazione delle previsioni di cui
al  citato  art.  3,  comma 67, della legge finanziaria 2004, tenendo
conto  dell'esigenza di pervenire in via prioritaria alla definizione
della pianta organica del personale dell'autorita';
  Considerata  la  necessita'  di  rafforzare  la  struttura,  ed, in
particolare,  i  dipartimenti  e  quei servizi che svolgono attivita'
strettamente  connesse  alle  finalita' istituzionali dell'autorita',
nonche' la necessita' di stabilizzare la struttura stessa mediante la
previsione  di  una  maggiore  aliquota di personale di ruolo a tempo
indeterminato;
  Tenuto  conto  altresi' che le attivita' di carattere istruttorio e
procedimentale hanno progressivamente aumentato la loro incidenza sul
totale   degli   impegni   richiesti  all'Autorita'  e  che  da  tale
circostanza deriva l'esigenza di procedere al rafforzamento del ruolo
con personale con qualifica di dirigente e di funzionario;
  Considerato  opportuno  procedere, contestualmente alla definizione
della  nuova  pianta  organica,  alla  definizione  anche  del  nuovo
ordinamento  del  personale  e  che,  in  esito  a cio', la dotazione
organica  di  ciascuna  qualifica  e'  ripartita  per  singole  fasce
funzionali   corrispondenti   a   diversi   gradi   di   autonomia  e
responsabilita';
  Sentite le OO.SS in data 6 aprile 2004;
  Visto  l'accordo  sulla pianta organica e ordinamento del personale
siglato   con  le  OO.SS.  SIBC-FISAV  e  FALBI  il  30 luglio  2004,
ratificato  l'8  settembre,  nel  quale  sono tra l'altro previste le
modalita'  attuative  delle  procedure  di  mobilita', in particolare
relativamente all'inquadramento nei ruoli;
  Tenuto  conto  che  il  personale con qualifica non dirigenziale di
ruolo  e' inquadrato nelle fasce speciali delle rispettive qualifiche
ed  essendo  a  tutti  gli  effetti personale di ruolo dell'autorita'
occupa  i  corrispondenti  posti della dotazione organica complessiva
con riferimento a ciascuna qualifica;
  Tenuto  conto che in base al disposto della legge n. 350/2003 e del
sopra  citato  accordo  sulla  pianta  organica  e  l'ordinamento del
personale saranno quanto prima attivate le procedure di mobilita' e i
concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti;
  Udita la relazione del Presidente;

                              Delibera:

                               Art. 1.

                   Pianta organica dell'Autorita'

  1.  La  pianta  organica dell'Autorita', stabilita in 320 unita' di
personale, e' ripartita tra le diverse qualifiche come segue:

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE
DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

                       Dirigenti

Dirigenti di prima fascia                     10
Dirigenti di seconda fascia                   20
Dirigenti di terza fascia                     10
                        totale                40

                      Funzionari

Primi funzionari                              20
Funzionari di prima fascia                    50
Funzionari di seconda fascia                  70
Funzionari di terza fascia                    30
                        totale               170

                      Operativi
Operativi prima fascia                        50
Operativi seconda fascia                      40
                        totale                90

                      Esecutivi
Esecutivi prima fascia                        10
Esecutivi seconda fascia                      10
                        totale                20


  2.  La  tabella  di  cui sopra potra' essere riarticolata per tener
conto   delle   esigenze   derivanti  dall'applicazione  delle  nuove
disposizioni  di legge, in particolare della legge 20 luglio 2004, n.
215,  nonche'  dall'assetto  funzionale  in  corso di ridefinizione e
dagli   effetti   conseguenti   all'attuazione  dell'ordinamento  del
personale.
  3.  La  dotazione  di  cui al comma 1 e' costituita da personale di
ruolo  a tempo indeterminato nella misura di 280 unita'; da personale
assunto con contratto a tempo determinato nel limite di 30 unita'; da
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione  di  fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi nel
limite  massimo di 30 unita'. In ogni caso, il personale non di ruolo
non puo' superare complessivamente le 40 unita'.
  4.  In prima applicazione, fino all'espletamento delle procedure di
mobilita'  e dei concorsi pubblici, i limiti di cui al comma 3 non si
applicano  nei  confronti  del  personale attualmente in servizio con
contratto  a  tempo  determinato  ovvero  in  comando,  fuori ruolo o
provvedimento analogo.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale dell'Autorita' ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  delibera  n.
336/04/CONS.
    Roma, 19 ottobre 2004
                                                 Il presidente: Cheli