Si  comunica  che  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 316 del 15 ottobre 2004 il regolamento CE n.
1774/2004  che  modifica  il  regolamento CE n. 1623/2000, di seguito
denominato  «Regolamento»,  relativo all'applicazione delle misure di
mercato   del   settore  vitivinicolo.  In  particolare,  sono  state
modificate,   tra   l'altro,   alcune   disposizioni  concernenti  la
distillazione   di  vino  destinato  alla  produzione  di  alcool  da
utilizzare  negli  usi  commestibili  (art.  29 del regolamento CE n.
1493/99).
    I  contratti  di  distillazione  possono  essere sottoscritti dal
1° ottobre 2004 al 23 dicembre 2004.
    Possono   accedere  alla  distillazione  facoltativa  soltanto  i
produttori  di  vino  da  tavola. Per produttore di vino da tavola si
intende  qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette
persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di
uve  e  da  mosto  di  uve  parzialmente  fermentato,  da essi stessi
ottenuti o acquistati.
    I  contratti  di  distillazione possono essere conclusi, da parte
dei   produttori   o   «assimilati   al   produttore»   soltanto  con
«distillatori»  o «assimilati al distillatore» o «elaboratori di vino
alcolizzato»  riconosciuti  ed  iscritti  negli  appositi registri di
questo Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.
    Possono  formare  oggetto  della  distillazione  i vini da tavola
aventi  le  caratteristiche  previste al punto 13 dell'allegato 1 del
regolamento  (CE)  n.  1493/99  ed i vini atti a dare vini da tavola,
aventi  le caratteristiche di cui al punto 12 dell'allegato medesimo.
Si  precisa  che non e' consentito prendere in considerazione i mosti
di uve destinati a dare vino da tavola, anche se dichiarati.
    A   norma  del  precitato  regolamento  ciascun  produttore  puo'
concludere uno o piu' contratti o dichiarazioni per un volume di vino
da  tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non puo' eccedere
il   25%   della  produzione  di  vini  da  tavola  risultante  dalla
dichiarazione  vitivinicola  presentata secondo le modalita' previste
dalle disposizioni vigenti.
    Il  produttore  deve scegliere una dichiarazione vitivinicola tra
quelle  presentate  relative alle ultime 3 campagne compresa, se gia'
dichiarata  la  produzione  della  campagna  in  corso  (2002/2003  -
2003/2004  -  2004/2005).  La  scelta effettuata e' irreversibile nel
corso di tutta la campagna.
    La  presentazione  della  dichiarazione  di  produzione di questa
campagna  costituisce  condizione  indispensabile  per  accedere alla
distillazione  in  quanto tutti gli interventi comunitari previsti in
una  campagna  sono riservati ai produttori di vino che presentano la
dichiarazione di produzione.
    I soggetti che per questa campagna non hanno ancora presentato la
dichiarazione  di  produzione  possono accedere all'intervento di cui
trattasi purche' si impegnino a presentare la dichiarazione medesima.
Tale impegno deve figurare nel contratto di distillazione presentato.
Naturalmente  l'Organismo  pagatore  procedera'  alla  corresponsione
degli aiuti anticipati soltanto dopo l'accertamento che il produttore
ha  presentato  la  dichiarazione di produzione vino. Cio' al fine di
accertare  la  qualifica  di  produttore  per  la  presente  campagna
2004/2005.
    Il   contratto   di   distillazione   per   il  quale  si  chiede
l'approvazione  deve  avere  per oggetto l'acquisto del vino da parte
del   distillatore   e   contenere   l'impegno   di   quest'ultimo  a
corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non
inferiore  al  prezzo  minimo  di cessione che, ai sensi dell'art. 29
paragrafo  4  del  reg.  CE 1493/99 e' pari a 2,488 euro vol/hl. Tale
prezzo,  che  si  applica a merce nuda franco azienda del produttore,
deve essere corrisposto dal distillatore al produttore fatta salva la
riduzione  di  cui  all'art. 78 del regolamento che, per la misura in
questione,  e'  pari  a  0,1811 euro per ogni grado ettolitro di vino
consegnato alla distillazione.
    Ciascun  contratto  deve  essere  accompagnato  al  momento della
presentazione  dalla prova di aver costituito una garanzia uguale a 5
euro   per  ettolitro,  i  contratti  o  le  dichiarazioni  non  sono
trasferibili.
    Non e' consentito, analogamente a quanto stabilito nelle campagne
precedenti,  che  il  produttore possa far distillare il proprio vino
per  suo  conto  da  un  distillatore  riconosciuto  Pertanto l'aiuto
primario e' corrisposto unicamente al distillatore.
    La   modulistica   per  la  presentazione  e  l'approvazione  dei
contratti e' predisposta dall'Organismo pagatore.
    Si   richiama   l'importanza  della  data  di  presentazione  dei
contratti  ai  fini  della  corretta applicazione della distillazione
nonche'  del  calcolo  del  volume  di  vino  oggetto  dei  contratti
presentati nel periodo di tempo che intercorre dal 1° ottobre 2004 al
23 dicembre 2004.
    Gli  uffici  periferici  preposti dalle regioni alla ricezione ed
all'approvazione  dei contratti devono far pervenire telegraficamente
o  tramite  fax  (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di  mercato - Direzione
generale  per  politiche agroalimentari - PAGR. IX - via XX Settembre
n. 20 - 00187, entro e non oltre il 7 gennaio 2005 i dati relativi ai
contratti e/o dichiarazioni presentati fino al 23 dicembre 2004.
    La comunicazione dovra' essere effettuata anche qualora non siano
stati presentati contratti.
    Si  ricorda  che  non  sono presi in considerazione per l'accesso
alla misura i volumi di vino oggetto dei contratti che non sono stati
comunicati entro il termine predetto del 7 gennaio 2005.
    La   mancata  o  la  non  corretta  comunicazione  dei  contratti
presentati  e  delle  relative quantita', in quanto non hanno formato
oggetto  di comunicazione alla commissione U.E. nel termine previsto,
sono ritenuti come mai posti in essere ( art. 63-bis, paragrafo 6 del
«regolamento»).
    Nel  caso  in cui le regioni e province autonome, in applicazione
del  decreto  ministeriale  14 novembre  2003, ritengano di avvalersi
della  possibilita' di procedere all'approvazione parziale anticipata
dei  contratti  nel limite massimo del 40% della quantita' che figura
nel  contratto  (par. 7, 63-bis, del Reg. CE n. 1623/2000) gli uffici
periferici  preposti  alla  ricezione  ed approvazione dei contratti,
effettuati  gli  accertamenti  previsti dalla normativa comunitaria e
dalle disposizioni nazionali, comunicano:
      1) entro  e  non  oltre  il  15 novembre  2004  il  numero  dei
contratti  e/o  dichiarazioni  sostitutive  nonche' il volume di vino
che,  al 31 ottobre 2004, ha formato oggetto di approvazione parziale
anticipata, nel limite massimo del 40%;
      2) entro  e  non  oltre  il  15 dicembre  2004  il  numero  dei
contratti  e/o  dichiarazioni  sostitutive  nonche' il volume di vino
che,  dal  1° al 30 novembre 2004, ha formato oggetto di approvazione
parziale anticipata, nel limite massimo del 40%;
      3) entro e non oltre il 15 gennaio 2005 il numero dei contratti
e/o  dichiarazioni  sostitutive nonche' il volume di vino che, dal 1°
al  31 dicembre  2004,  ha  formato  oggetto di approvazione parziale
anticipata, nel limite massimo del 40%;
      4)  entro  e  non  oltre  il  15 febbraio  2005  il  numero dei
contratti  e/o  dichiarazioni  sostitutive  nonche' il volume di vino
che,  dal  1°  al 29 gennaio 2005, ha formato oggetto di approvazione
parziale anticipata, nel limite massimo del 40%.
    Il   vino   puo'  essere  introdotto  in  distilleria  solo  dopo
l'approvazione  dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle
dichiarazioni,  nei  limiti della tolleranza prevista dalla normativa
comunitaria.
    Le  amministrazioni  regionali  e  provinciali autonome che hanno
utilizzato   la   possibilita'   prevista  dal  decreto  ministeriale
14 novembre   2003   di  procedere  all'approvazione  anticipata  dei
contratti  sono  tenute alle predette comunicazioni anche se negative
in  quanto  nei  periodi  previsti  non  hanno  proceduto  ad  alcuna
approvazione parziale.
    La  comunicazione  che  perviene  entro  il  7 gennaio  2005 deve
contenere  i  volumi di vino presentati, ivi compresi quelli che sono
stati approvati anticipatamente.
    Analogamente  la  comunicazione  riguardante  i  volumi  di  vino
approvati  totalmente  deve  contenere  anche  le quantita' approvate
parzialmente ed anticipatamente.
    Per  quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, si
fa presente che sara' cura del Ministero dare sollecita comunicazione
ai  competenti  assessorati  all'agricoltura delle regioni e province
autonome  delle  decisioni  adottate  dalla  commissione di procedere
all'approvazione  o all'eventuale riduzione da apportare al volume di
vino oggetto dei contratti presentati.
    Dopo la comunicazione da parte della scrivente i contratti devono
essere approvati tra il 30 gennaio ed il 20 febbraio 2005.
    I  volumi  di  vino  che  hanno  formato  oggetto  dei  contratti
approvati  sono  comunicati  alla  scrivente  entro  e  non  oltre il
1° marzo  2005.  Si  precisa che detta comunicazione riguarda il vino
totale  oggetto  dei  contratti  approvati  tenuto  conto anche delle
eventuali  approvazioni  anticipate  che  hanno formato oggetto delle
comunicazioni mensili.
    I  vini  che  hanno  formato oggetto dei contratti approvati sono
consegnati  in distilleria entro il 15 luglio 2005 e distillati entro
il 30 settembre 2005.
    Si   richiama   l'attenzione   sul  rispetto  delle  disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 11 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale
n.  114  del 18 maggio 2001), riguardante l'aggiunta di un rilevatore
ai vini destinati alle distillazioni comunitarie.
    Copia  delle comunicazioni con le quali i distillatori comunicano
i  piani di ritiro del vino, dovranno essere inviate dai distillatori
anche  agli  uffici  periferici dell'ispettorato centrale repressione
frodi competenti per territorio.
    Ulteriori  precisazioni  sono  riportate nella nota n. F/2655 del
29 ottobre 2004 pubblicata sul sito internet del Ministero.