IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992 - concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie - ed alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Vista la delega conferita con nota n. 6496/2004/SP del 5 ottobre 2004, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una Conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacita' di offerta; Vista la nota n. 7584 del 28 ottobre 2004 della regione autonoma della Sardegna con cui sono stati trasmessi i verbali delle riunioni della Conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico; Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio; Vista l'informativa del Ministro delle inftastrutture e dei trasporti n. 13877 in data 3 novembre 2004 effettuata ai sensi dell'art. 4.1.a) del citato regolamento CEE 2408/92; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000 avente ad oggetto «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna»; Considerato che l'ENAC ha dato atto con nota n. 423180/SCA del 3 novembre 2004 di aver informato, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a), del regolamento CEE 2408/92 del consiglio in data 23 luglio 1992, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte tra l'aeroporto di Alghero e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, tra l'aeroporto di Cagliari e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Verona, Napoli, Palermo, tra l'aeroporto di Olbia e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona; Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' territoriale tra la Sardegna e i principali scali nazionali attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato, garantendo la massima opportunita' di mobilita'; Decreta: Art. 1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero - Roma e viceversa, Alghero - Milano e viceversa, Alghero - Bologna e viceversa, Alghero - Torino e viceversa, Alghero - Pisa e viceversa, Cagliari - Roma e viceversa, Cagliari - Milano e viceversa, Cagliari - Bologna e viceversa, Cagliari - Torino e viceversa, Cagliari - Pisa e viceversa, Cagliari - Verona e viceversa, Cagliari - Napoli e viceversa, Cagliari - Palermo e viceversa, Olbia - Roma e viceversa, Olbia - Milano e viceversa, Olbia - Bologna e viceversa, Olbia - Torino e viceversa, Olbia - Verona e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.