IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di
conseguire   l'obiettivo   della   continuita'  territoriale  per  la
Sardegna,  prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione,
oggi  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, disponga con
proprio  decreto,  in conformita' al contenuto del regolamento CEE n.
2408/92  del  consiglio del 23 luglio 1992 - concernente disposizioni
sull'accesso   dei   vettori   aerei   della   Comunita'  alle  rotte
intracomunitarie  -  ed  alle conclusioni della Conferenza di servizi
prevista  dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli
oneri   di  servizio  pubblico  relativamente  ai  servizi  di  linea
effettuati  fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali
aeroporti nazionali;
  Vista  la  delega  conferita con nota n. 6496/2004/SP del 5 ottobre
2004,   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al
presidente  della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma
2  del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere
una  Conferenza  di  servizi, con il compito di precisare i contenuti
dell'onere  di  servizio  pubblico, senza oneri per il bilancio dello
Stato,  indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che
usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei
voli, i tipi di aeromobili, la capacita' di offerta;
  Vista  la  nota  n. 7584 del 28 ottobre 2004 della regione autonoma
della  Sardegna con cui sono stati trasmessi i verbali delle riunioni
della  Conferenza  di  servizi  di  cui  sopra,  che ha individuato i
contenuti dell'onere di servizio pubblico;
  Visto  l'art.  4  del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data
23 luglio  1992,  che  detta disposizioni in ordine alle modalita' da
seguire,  da  parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio
pubblico   riguardo  ai  servizi  aerei  di  linea  effettuati  verso
aeroporti  che  servono  regioni periferiche o in via di sviluppo dei
rispettivi  territori  o una rotta a bassa densita' di traffico verso
un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;
  Vista   l'informativa  del  Ministro  delle  inftastrutture  e  dei
trasporti  n.  13877  in  data  3 novembre  2004  effettuata ai sensi
dell'art. 4.1.a) del citato regolamento CEE 2408/92;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° agosto  2000 avente ad oggetto
«determinazione  del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i
servizi aerei di linea da e per la Sardegna»;
  Considerato  che  l'ENAC  ha  dato  atto con nota n. 423180/SCA del
3 novembre  2004  di  aver  informato,  ai sensi dell'art. 4 comma 1,
lettera  a),  del  regolamento  CEE  2408/92  del  consiglio  in data
23 luglio  1992,  i  vettori aerei, operanti sulle rotte interessate,
dell'intenzione  dello  Stato  di  imporre oneri di servizio pubblico
sulle  rotte  tra  l'aeroporto  di  Alghero e quelli di Roma, Milano,
Bologna,  Torino, Pisa, tra l'aeroporto di Cagliari e quelli di Roma,
Milano,   Bologna,   Torino,   Pisa,  Verona,  Napoli,  Palermo,  tra
l'aeroporto  di  Olbia  e  quelli  di  Roma, Milano, Bologna, Torino,
Verona;
  Ritenuta  la  necessita'  di assicurare la continuita' territoriale
tra  la  Sardegna  e  i principali scali nazionali attraverso la sola
imposizione  di  oneri  di  servizio pubblico senza esclusiva e senza
oneri   finanziari  a  carico  dello  Stato,  garantendo  la  massima
opportunita' di mobilita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna,
i  servizi  aerei  di  linea  relativi  alle  rotte  Alghero - Roma e
viceversa,  Alghero  -  Milano  e  viceversa,  Alghero  -  Bologna  e
viceversa,  Alghero - Torino e viceversa, Alghero - Pisa e viceversa,
Cagliari  - Roma e viceversa, Cagliari - Milano e viceversa, Cagliari
- Bologna e viceversa, Cagliari - Torino e viceversa, Cagliari - Pisa
e  viceversa,  Cagliari  -  Verona  e  viceversa, Cagliari - Napoli e
viceversa,  Cagliari - Palermo e viceversa, Olbia - Roma e viceversa,
Olbia  -  Milano  e  viceversa,  Olbia - Bologna e viceversa, Olbia -
Torino  e  viceversa,  Olbia - Verona e viceversa, sono sottoposti ad
oneri   di   servizio   pubblico   secondo   le   modalita'  indicate
nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.