IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato
in  attuazione  dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del
2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli  obiettivi, i limiti e le
modalita'   cui   il   Dipartimento   del   Tesoro   deve   attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo , e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della
direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  Direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il Direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con
cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione
dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
  Visto  il  decreto-legge  28 giugno  1995,  n. 250, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8 agosto  1995,  n.  349,  recante, fra
l'altro,  disposizioni  in  materia  tributaria,  ed, in particolare,
l'art. 3-bis, che - per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore
aggiunto   e   relativi  interessi,  risultanti  dalle  dichiarazioni
relative  all'anno  1992  presentate dai soggetti di cui all'art. 11,
comma  1,  del  citato  decreto-legge  n. 16 del 1993, non rimborsati
mediante  assegnazione  di  titoli  di  Stato alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995 - ha autorizzato il
Ministro  dell'economia  e delle finanze ad emettere ulteriori titoli
di  Stato aventi libera circolazione fino all'importo massimo di lire
400  miliardi,  con  decorrenza  1° gennaio 1996 e durata dieci anni,
determinandone  caratteristiche,  modalita'  e procedure con apposito
decreto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  594687  del  9 novembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995, come
risulta   modificato  dal  decreto  n.  787352  del  24 luglio  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996 e dal
decreto  n.  473447  del  27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione
dell'art.  3-bis  del  citato  decreto-legge  n.  250 del 1995, si e'
provveduto  a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma
stessa,  stabilendo  che  ai  soggetti  creditori d'imposta venissero
assegnati  certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento
1° gennaio  1996,  a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con
le modalita' di cui al decreto stesso;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
    n.   787782  del  3 settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1996;
    n.   178192  del  14 febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  45  del  24 febbraio 1997, come risulta modificato dal
decreto  ministeriale  n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997;
    n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 31 luglio 1997;
    n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 15 maggio 1998;
    n. 474306 del 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 4 maggio 1999;
    n.   032090  del  28 febbraio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2000;
    n. 032712 del 12 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  148  del  27 giugno  2000,  con  i  quali sono state disposte, in
attuazione  dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 250 del 1995,
emissioni  di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006,
per   complessivi  euro  69.003.420,77  (attualmente  circolanti  per
l'importo di 68.571.523,60 euro);
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed in particolare
l'art. 16, ove si prevede, fra l'altro:
    al  comma  1,  che  i  soggetti assegnatari di titoli di Stato ai
sensi  dell'art.  3-bis  del  citato  decreto-legge  n.  250 del 1995
possono   richiedere   l'annullamento   delle   iscrizioni  contabili
corrispondenti  a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale
nominale dei medesimi;
    al  comma 2, che le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui  al  comma  1  sono  stabilite  con  provvedimento  del direttore
dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il provvedimento del 7 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   194   del  20 agosto  2002,  con  cui  il  direttore
dell'Agenzia delle entrate ha stabilito le predette modalita';
  Vista  la  lettera  in  data 18 ottobre 2004 con la quale l'Agenzia
delle  entrate,  in attuazione dell'art. 3.2 del citato provvedimento
del  7 agosto  2002,  ha  trasmesso un apposito elenco, facente parte
integrante   del  presente  decreto,  riguardante  sei  contribuenti,
assegnatari  di  certificati  di  credito  del  Tesoro ai sensi della
richiamata  normativa,  i  quali hanno richiesto l'annullamento delle
iscrizioni  contabili  corrispondenti  a tali titoli e il conseguente
rimborso del capitale nominale dei medesimi;
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  attuazione  dell'art. 16 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito  nella  legge  27 febbraio  2002, n. 16, e' disposto
l'annullamento delle iscrizioni contabili ed il rimborso del capitale
nominale  dei  certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006
relativamente  ai  soggetti  di  cui  all'elenco allegato al presente
decreto,  e  per  gli  importi  ivi indicati, sempreche' tali importi
risultino  accreditati,  al  momento  dell'operazione,  sui  conti in
titoli dei predetti soggetti.
  I dietimi d'interesse, spettanti ai predetti soggetti sui titoli da
rimborsare,  e  relativi  alle  cedole con godimento 1° luglio 2004 e
scadenza  1° gennaio  2005,  saranno  corrisposti  fino alla data del
rimborso dei titoli.