IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443, che - nell'ottica di
accelerare  la  realizzazione  delle  opere pubbliche mediante misure
idonee  a  generare ricadute positive in termini di modernizzazione e
di sviluppo del Paese, anche in linea con le esigenze di riequilibrio
socio-economico  fra  le  aree  del territorio nazionale - all'art. 1
stabilisce   che   le   infrastrutture  pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  di  preminente  interesse nazionale vengono
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto  2002,  n.  166, che, all'art. 13, reca
modifiche  al  menzionato  art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza
limiti   di   impegno   quindicennali   per  la  progettazione  e  la
realizzazione  delle opere incluse nel programma delle infrastrutture
strategiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della richiamata legge n. 443/2001;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il
2003),  che,  agli  articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero
dell'economia  e  delle finanze, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS),
da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate
sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e
che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative
risorse;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
che  dispone  che,  a  partire  dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  venga  dotato  di un Codice Unico di Progetto
(CUP);
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il
2004), e visti in particolare:
    l'art. 4, commi 35 e seguenti, che prevedono - entro il 30 luglio
2004  -  la redazione di un «Programma nazionale degli interventi nel
settore idrico»;
    l'art. 4, comma 128, che rifinanzia il FAS;
    l'art.  4, comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60
della  legge  n.  289/2002,  dispone che la diversa allocazione delle
risorse  per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al
fine   di   accelerare   la  spesa  e  di  dare  impulso  e  sostegno
all'andamento   del  ciclo  economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo
spostamento  di  risorse da interventi con capacita' di spesa diluita
nel  tempo  a  interventi in grado di produrre un'anticipazione della
stessa,  e  che,  a tale scopo, stabilisce di dare priorita' nel 2004
agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca,
acqua e rischio idrogeologico;
    l'art.  4, commi 134 e seguenti, che dettano norme specifiche per
le  infrastrutture  di  cui alla legge n. 443/2001 suscettibili di un
potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera;
    la  tabella  1,  che  rifinanzia  l'art. 13 della citata legge n.
166/2002;
  Vista  la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai
sensi  del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il
primo Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS);
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003), recante disposizioni sull'attribuzione del CUP;
  Vista  la  delibera  9 maggio  2003,  n.  17 (Gazzetta Ufficiale n.
115/2003),  concernente il riparto delle risorse per interventi nelle
aree   sottoutilizzate   per   il  triennio  2003-2005,  e  visto  in
particolare  il  punto  7.6,  che fornisce criteri per l'attribuzione
della «riserva di premialita», disposta a carico di dette risorse;
  Visto  il  documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2004-2007,   che  riporta  in  apposito  allegato  le  infrastrutture
strategiche potenzialmente attivabili nel periodo considerato;
  Vista  la  delibera  n.  19  adottata in data odierna, con la quale
questo  Comitato  ha  proceduto  al riparto delle risorse per le aree
sottoutilizzate  recate  dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal
decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge
30 luglio  2004,  n.  191), riservando specifiche disponibilita' alle
finalita'  di  accelerazione  di cui al suindicato art. 4, comma 130,
della legge n. 350/2003;
  Considerato  che  le priorita' per il settore della ricerca vengono
soddisfatte nell'ambito delle risorse riservate dalla citata delibera
n.  19/2004  agli  investimenti  pubblici di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 30 giugno 1998, n. 208, come integrato dall'art. 73 della
legge  28 dicembre  2001,  n. 448, mentre la stessa delibera n. 19 ha
assegnato,  per  il  programma  di accelerazione della spesa in conto
capitale   nel  Centro-Nord,  un  finanziamento  complessivo  il  cui
utilizzo  e' da programmare d'intesa tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e le relative regioni;
  Considerato che questa Comitato, con la delibera per ultimo citata,
ha  definito  in  1.743,5  milioni  di  euro le disponibilita' per il
programma   di  accelerazione  della  spesa  in  conto  capitale  nel
Mezzogiorno  ed  ha provveduto a riservare quote di tale importo agli
interventi  di  accelerazione nei settori del rischio idrogeologico e
della  sicurezza  e  ad  assegnare l'importo di 1.130 milioni di euro
all'accelerazione  del  programma  delle  infrastrutture strategiche,
articolando  detto  importo nel quadriennio 2004-2007, deliberando di
concentrare  tali  risorse  nei settori dei trasporti e dell'acqua ed
attribuendo  alle  risorse stesse carattere di aggiuntivita' rispetto
alla dotazione finanziaria per l'attuazione del suddetto programma;
  Considerato  che,  con  nota  n. 2170/2004/SP del 2 aprile 2004, il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha rappresentato la
disponibilita'  a  destinare,  a  valere  sulle risorse attribuite al
Ministero  stesso  in  via  ordinaria,  200  milioni  di  euro per il
cofinanziamento  del  complesso delle opere incluse nel PIS stesso ed
oggetto della manovra di accelerazione di cui alla presente delibera;
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  2,  lettera c), della legge n.
443/2001, e l'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.
190/2002  attribuiscono  al predetto Ministero delle infrastrutture e
dei    trasporti   la   responsabilita'   dell'istruttoria   per   le
infrastrutture  strategiche  e  delle  altre  attivita' di supporto a
questo  Comitato,  prevedendo  che  a  tal  fine  il  Ministero possa
avvalersi  di  una «struttura tecnica di missione», poi istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio
2003, n. 356;
  Considerato che l'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  20 febbraio  1998,  n.  38,  prevede,  tra  l'altro,  che
l'Unita'  di  verifica degli investimenti pubblici (UVER) dell'allora
Ministero  del  tesoro  e  del  bilancio  verifichi  l'attuazione dei
programmi  e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti
e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento
agli    effetti   socio-economici   connessi   all'attuazione   degli
interventi,  in  relazione  agli  effetti  previsti ed all'osservanza
delle  relative previsioni di spesa, proponendo altresi' le eventuali
iniziative da adottare;
  Considerato  che, con decreto del Ministero dell'interno emanato il
14 marzo  2003  di  concerto  con  il  Ministro  della giustizia e il
Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti (Gazzetta Ufficiale n.
54/2004),  e'  stato  costituito, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del
predetto   decreto   legislativo   n.   190/2002,   il   Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
                            Prende atto:
  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le  politiche  di  sviluppo e di coesione (DPS) ed il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento per il coordinamento
dello  sviluppo  delterritorio,  per le politiche del personale e per
gli affari generali (DICOTER, che ha nel frattempo assunto la diversa
denominazione di Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio,  per  il personale ed i servizi generali) hanno convenuto
di   affidare   all'UVER,   in   coordinamento  con  altre  strutture
interessate  di  entrambe  le amministrazioni, una ricognizione degli
interventi  previsti  nel PIS finalizzata a identificare, nell'ambito
degli  interventi localizzati nel Mezzogiorno, quelli suscettibili di
registrare  un avanzamento e una capacita' di spesa significativa nel
biennio   2004-2005   e   pertanto   da   considerarsi  eleggibili  a
finanziamento con le risorse aggiuntive sopra specificate;
  che  la  suddetta  ricognizione  e'  stata  svolta dall'UVER con la
collaborazione  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Struttura tecnica di missione e DICOTER e degli altri Servizi del DPS
e  che  l'UVER  stessa  ha  predisposto, in data 21 gennaio 2004, una
relazione  sull'attivita'  svolta,  procedendo  a  redigere, per ogni
intervento  risultato  idoneo, una scheda di rilevazione sul relativo
stato  di  attuazione,  sottoscritta  dall'UVER,  dal  relativo  Ente
attuatore  e  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti -
DICOTER,  mentre  quest'ultimo  ha  prodotto  apposita cartografia di
dettaglio relativa alle opere da realizzare nel settore stradale;
  che  dalla suddetta relazione risultano eleggibili al finanziamento
n. 34 interventi;
  che  la valutazione sull'eleggibilita' degli interventi localizzati
nel  Mezzogiorno  e'  stata  espressa  nel  concorso  delle  seguenti
condizioni:
    rispondenza  degli  interventi  stessi  ai due criteri automatici
della:
      (i)   necessita'  di  risorse  finanziarie  aggiuntive  per  la
completa realizzazione del progetto;
      (ii)  capacita'  di produrre spesa negli anni 2004-2005 pari ad
almeno un terzo del costo totale del progetto;
    formulazione,  da  parte  dell'UVER,  di un giudizio positivo sul
grado di affidabilita' della stima delle spese;
  che, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
questo Comitato con delibera n. 14 del 27 maggio 2004, ha concesso un
contributo  -  a  valere sulle risorse destinate all'attuazione della
predetta  legge  n.  443/2001 - ad uno dei suddetti interventi e piu'
specificatamente   al  5°  maxilotto  dell'autostrada  Salerno-Reggio
Calabria  (ora  ridenominato  2°  megalotto) e che, del pari a carico
delle menzionate risorse, in data odierna ha attribuito un contributo
ad altri 5 degli interventi di cui sopra;
  che  un  intervento  e' risultato finanziabile con il PON Trasporti
2000-2006;
  che,  di  conseguenza,  il  numero  degli  interventi  eleggibili a
finanziamento con le predette risorse aggiuntive si e' ridotto a 27;
  che  per l'allocazione delle risorse finanziarie e' stata stabilita
una  graduatoria  degli  interventi  stessi  ed  a  tal fine e' stato
elaborato  un  indicatore  composito  di accelerazione, ottenuto come
media  ponderata  di  un  indicatore  di  «redditivita» (inteso quale
rapporto  tra  la  somma  delle  previsioni  di  spesa  per  gli anni
2004-2005  e  il complesso delle risorse mancanti all'intervento), di
un  indicatore di «anticipazione» (inteso quale rapporto tra la spesa
prevista  nel  2004  e  il  totale  della  spesa prevista nel biennio
2004-2005)  e di un indicatore di «spesa» (inteso quale logaritmo del
valore  assoluto  della spesa totale prevista nel biennio 2004-2005),
con pesi pari rispettivamente al 70%, al 10% e al 20%;
  che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale  reti  ha segnalato ulteriori n. 19 progetti, acquisiti agli
atti  della  segreteria  di  questo  Comitato,  relativi  ad opere di
infrastrutturazione  idraulica, finalizzate al recupero delle risorse
idriche disponibili mediante l'eliminazione di perdite e l'incremento
dell'efficienza    della    distribuzione,    nonche'   mediante   la
razionalizzazione ed il completamento di opere gia' realizzate;
  che  le  opere  di  cui  al comma precedente sono in possesso delle
caratteristiche di eleggibilita', ma, non essendo esse ricomprese nel
PIS,   e'   opportuno   rinviarne   la   decisione  di  finanziamento
all'approvazione  del  Programma  nazionale  di cui al citato art. 4,
commi 35 e seguenti, della legge n. 350/2003;
  che  dal  cronoprogramma  predisposto  dalla  struttura  tecnica di
missione  risulta  che  la stessa struttura e' in grado di sottoporre
per  il  finanziamento a questo Comitato n. 18 delle opere eleggibili
entro  il  31 ottobre  2004  e ulteriori 9 opere entro il 31 dicembre
2004;
  che  la  ricognizione  nel settore del trasporto ferroviario non ha
portato  ad  identificare  interventi  ai  fini  dell'eleggibilita' a
finanziamento  e  che tale risultanza e' da porre in correlazione, da
un lato, con la circostanza che il fabbisogno finanziario evidenziato
da  R.F.I.  per  il  2004,  con  riferimento  agli interventi del PIS
ricompresi   nel  contratto  di  programma,  e'  stato  completamente
soddisfatto  in  sede di emanazione della citata legge n. 350/2003 e,
d'altro lato, con il ritardo delle attivita' progettuali;
  che  su  tale carenza progettuale degli investimenti ferroviari nel
Mezzogiorno  questo  Comitato si e' in particolare soffermato in sede
di  esame  del  piano  delle  priorita' degli investimenti ferroviari
(PPI)  -  edizione ottobre 2003, rilevando, tra l'altro, nella seduta
del  13 novembre  2003,  la  necessita'  di  predisporre un programma
complessivo  delle progettazioni relative agli interventi gia' dotati
di studio di fattibilita';
  che,  per  concorrere  a superare la suesposta carenza progettuale,
questo  Comitato, con la citata delibera n. 19/2004, ha provveduto ad
effettuare  apposito  accantonamento  di  40  milioni  di euro per la
«progettazione R.F.I. nel Mezzogiorno», che potra' essere attivato da
questo  Comitato  stesso  quando  valutera'  le  opzioni  progettuali
alternative   esistenti,   scaturenti  dagli  studi  di  fattibilita'
condotti dalla predetta societa';
  che  le  previsioni  di  spesa complessivamente formulate a seguito
della   menzionata  ricognizione  indicano,  in  linea  generale,  un
andamento  nettamente  superiore,  rispetto  a  quello registrato nel
passato,  in  termini di utilizzo delle risorse e che tali previsioni
risultano  attendibili in relazione, principalmente, alle innovazioni
introdotte  con  la legge n. 443/2001 e con il decreto legislativo n.
190/2002,  che  hanno  inciso  su  tutte  le  fasi  del procedimento,
stabilendo  tempi e procedure per la predisposizione e l'approvazione
delle    progettazioni,   individuando   strumenti   nuovi   per   la
realizzazione   delle   opere,   prevedendo   forme   stringenti   di
monitoraggio  e dettando norme di accelerazione anche per l'eventuale
fase del contenzioso;
  che  l'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  prefissati esige
comunque   uno   specifico,  coordinato  e  forte  impegno  da  parte
dell'intero  sistema  amministrativo  nazionale  e  segnatamente  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Acquisita,  in seduta, l'intesa del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
                              Delibera:
  1. Finalizzazione delle risorse di cui al punto F.2.1 del prospetto
1 della delibera n. 19/2004 di riparto generale.
  1.1. Finanziamento interventi eleggibili.
  1.1.1.  A  valere sulle risorse di cui al punto F.2.1 del prospetto
della  delibera  di «riparto generale», ammontante complessivamente a
1.130   milioni   di   euro,  1.107  milioni  di  euro  ed  ulteriori
disponibilita'  per  200  milioni  di  euro,  imputate  sulle risorse
previste  nella  tabella  1 della legge n. 350/2003 a rifinanziamento
dell'art. 13 della legge n. 166/2002, sono destinati al finanziamento
degli  interventi  inclusi  nell'allegato  elenco  A, che costituisce
parte  integrante  della presente delibera e per i quali la Struttura
tecnica   di  missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  provvedera'  a  sottoporre la richiesta di finanziamento a
questo Comitato entro il 31 ottobre 2004.
  Gli  interventi  inseriti  sono  riportati  secondo  l'ordine della
graduatoria  determinata  dall'indicatore composito sopra menzionato,
ai  fini  della  priorita'  nell'accesso  al finanziamento: risultano
finanziabili   quelli   inseriti   alle  prime  11  voci,  posto  che
l'ulteriore  fabbisogno  cumulato per i medesimi, rilevato in sede di
ricognizione, rientra nelle disponibilita'.
  Per quanto attiene all'intervento n. 10 dell'elenco A resta inteso,
su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, che,
prima  della  delibera  di  assegnazione delle risorse ai sensi della
legge   n.  443/2001,  si  dovra'  procedere  ad  un  approfondimento
dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli
schemi idrici.
  1.1.2.  L'assegnazione  delle  risorse  ai  singoli  interventi  e'
disposta  da  questo  Comitato  con  delibere adottate ai sensi della
legge n. 443/2001.
  Agli  interventi  che  presentino  un  potenziale ritorno economico
derivante  dalla gestione dell'opera, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 4, commi 134 e seguenti, della legge n. 350/2003.
  Eventuali   riduzioni   della  copertura  finanziaria  dei  singoli
interventi,   dichiarata  come  disponibile  da  parte  dei  soggetti
responsabili   del   cofinanziamento,  provocano  l'esclusione  degli
interventi stessi dall'elenco A.
  1.1.3.  Sulla  base dell'assegnazione di cui al punto precedente il
soggetto   aggiudicatore   procede  ad  espletare  le  procedure  per
l'affidamento  dei  lavori.  Per  ciascun  intervento l'impegno delle
somme e' effettuato al netto dei ribassi d'asta: le relative economie
vengono   assegnate   alle  diverse  fonti  di  copertura  in  misura
percentualmente    corrispondente   alla   quota   di   concorso   al
finanziamento dell'opera.
  1.1.4.  La  delibera  di  cui  al punto 1.1.2 stabilisce il termine
massimo   per   l'aggiudicazione   dei   lavori,   decorso  il  quale
l'intervento   s'intende   definanziato.   Detta  delibera  definisce
altresi' tempi e modalita' delle erogazioni.
  1.1.5.  Le  eventuali economie di cui al punto 1.1.3 e le ulteriori
risorse  che  provengono dalla riallocazione di cui all'art. 60 della
legge n. 289/2002, come integrato dall'art. 4, comma 130, della legge
n.  350/2003, verranno destinate al finanziamento di altri interventi
inclusi  nel  citato  elenco  A.  Verra' al riguardo seguito l'ordine
della  graduatoria,  procedendo  a  «scorrimento»  della  medesima in
presenza   di   interventi   che   siano  stati  nel  frattempo  gia'
diversamente   finanziati   o   che   presentino  criticita'  che  ne
impediscano  il tempestivo avvio o che richiedano risorse integrative
eccedenti  le  disponibilita',  salvo  che,  nell'ipotesi  per ultimo
menzionata,  il soggetto aggiudicatore provveda a reperire le risorse
mancanti.
  Eventuali  disponibilita' residue o nuove disponibilita' che questo
Comitato   decida   di  destinare  all'attuazione  del  Programma  di
accelerazione  verranno finalizzate al finanziamento degli interventi
inclusi  nell'elenco di riserva di cui all'allegato B, per i quali la
Struttura  tecnica  di  missione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' in grado di presentare la richiesta di finanziamento
a   questo   Comitato   entro   il   31 dicembre  2004.  L'ordine  di
finanziamento   verra'   determinato  in  relazione  alla  situazione
aggiornata  e  sulla  base degli stessicriteri che hanno portato alla
formazione  della  graduatoria  citata  al precedente punto 1.1.1. In
tale  occasione  l'elenco  di  cui  a  detto allegato B potra' essere
integrato,  sulla base di un'istruttoria dell'UVER e di una decisione
del Comitato tecnico, di cui al punto 2, con altri interventi del PIS
che, nel frattempo, abbiano maturato requisiti di eleggibilita'.
  1.1.6.  Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di spesa, fissato
per  il biennio 2004-2005, la struttura tecnica di missione e' tenuta
al  rispetto  del  cronoprogramma di presentazione delle richieste di
finanziamento  di  cui  alla  precedente  «presa  d'atto». Qualora il
mancato  rispetto del termine per alcune delle suddette richieste sia
comunque   imputabile   a   ritardi   e/o   omissioni   del  soggetto
aggiudicatore, l'intervento viene stralciato dal relativo elenco.
  1.2. Riserva di premialita'.
  L'importo  di  23  milioni  di  euro,  pari  al  2%  della predetta
disponibilita'  di  1.130  milioni di euro di cui al precedente punto
1.1.1,  e'  riservato  per  finalita' premiali. Tale riserva, secondo
quanto previsto nell'allegato C alla presente delibera, e' attribuita
ai soggetti nazionali attuatori degli interventi che hanno rispettato
le  scadenze  di spesa prefissate in base alle schede di ricognizione
sopra  citate  ovvero  -  per  gli  interventi  realizzati, nei tempi
previsti,  a  cura  di  altri  soggetti - alle regioni competenti per
territorio. La quota premiale attribuita ai soggetti nazionali e alle
regioni  sara'  destinata  al  finanziamento  di ulteriori, eventuali
interventi  di  propria  competenza  inclusi  negli elenchi di cui al
punto  1.1,  lettere  A  e  B e, in subordine, di altri interventi da
realizzare nel Mezzogiorno.
  2. Comitato tecnico per l'accelerazione.
  2.1.  E'  costituito  il  Comitato  tecnico  interministeriale  per
l'accelerazione   presieduto   dal   capo   del   DPS  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze e del quale fanno parte il capo della
Struttura  tecnica  di  missione  e  il  capo del Dipartimento per il
coordinamento  dello  sviluppo  del territorio, per il personale ed i
servizi generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.2.   Sulla  base  delle  informazioni  fornite  dalla  menzionata
Struttura  tecnica  di  missione  e  di  altre informazioni acquisite
autonomamente,   l'UVER  trasmette,  ogni  tre  mesi,  al  suindicato
Comitato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, in
cui,  in particolare, sono evidenziati eventuali ritardi e criticita'
e  sono  eventualmente  aggiornate  le  previsioni  di  conseguimento
dell'obiettivo  di spesa contenute nelle schede di rilevazione di cui
sopra.
  2.3.  Puo'  essere  chiamato  a  partecipare  al  Comitato anche un
rappresentante  del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere istituito con il decreto 14 marzo 2003 citato in
premessa.  Dettorappresentante  ha il compito di fornire informazioni
aggiornate  e comunque di relazionare sulle attivita' di monitoraggio
effettuate  dal  Comitato  medesimo.  I  soggetti  aggiudicatori sono
tenuti  ad  assicurare  la  collaborazione  alla rete di monitoraggio
prevista dall'art. 2 del predetto decreto.
  2.4.  Il  Comitato tecnico si riunisce su richiesta di uno dei suoi
componenti.  Puo'  altresi'  riunirsi  anche  su  richiesta di questo
Comitato.
  Il  Comitato  tecnico  esamina  i problemi che insorgano nella fase
attuativa  ed  in  particolare  si  esprime  su questioni relative ai
finanziamenti  e  alle  erogazioni  connesse alla realizzazione delle
opere,  nonche'  su  ogni  altra  questione ritenuta rilevante per il
successo  dell'iniziativa.  Esamina  altresi'  le questioni attinenti
all'ulteriore  utilizzo  della  graduatoria  sottesa  all'elenco  A e
ridefinisce  e/o  integra, qualora ricorra la fattispecie di cui alla
2ª  parte  del  punto  1.1.5, la graduatoria degli interventi inclusi
nell'elenco B.
  2.5.  Il  Comitato  tecnico relaziona a questo Comitato con cadenza
semestrale,  a  decorrere  dal marzo 2005, sullo stato complessivo di
attuazione  della  manovra  e  formula proposte per il rispetto delle
tempistiche  dei  lavori  e per l'eventuale applicazione di misure in
caso di mancato rispetto di dette tempistiche.
  3. Clausole finali.
  3.1.   Indipendentemente   dall'utilizzo   delle   risorse  per  il
finanziamento  degli interventi inclusi negli elenchi di cui al punto
1,   resta   fermo   l'impegno   -   da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  di garantire, nell'ambito delle
procedure  di assegnazione di fondi previste dalla legge n. 443/2001,
il  rispetto  della  destinazione  al  Mezzogiorno  di  una quota non
inferiore al 30% delle risorse ordinarie.
  3.2.  In  conformita' con la disciplina generale per gli interventi
ammessi  a  finanziamento  con  la  presente  delibera  dovra' essere
richiesto  il  Codice  Unico di Progetto, secondo le modalita' di cui
alla delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143.
  Detto   Codice   dovra'  essere  riportato  in  tutti  i  documenti
amministrativi e contabili relativi ai predetti interventi.
    Roma, 29 settembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2004
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 287