IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 19 settembre 1955, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale albanese di «Kimist Teknolog», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «chimico»; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Kimist Teknolog» presso l''«Universitetit te Tiranes» nel maggio 1979; Vista l'istanza di riesame pervenuta il 2 luglio 2004, con allegate dichiarazioni di lavoro dettagliate svolto in Albania dal sig. Naqellari; Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 novembre 2003, 27 gennaio 2004, 27 aprile 2004 e dell'8 luglio 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra citate; Ritenuto che il richiedente nonostante l'ulteriore documentazione prodotta non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» sezione A dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative anche se ridotte rispetto al precedente decreto; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 29 maggio 2001 dalla questura di Perugia a tempo indeterminato; Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Naqellari Aleksander, nato a Kusove (Albania) il 19 settembre 1955, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.