IL DIRETTORE GENERALE
                       della Giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Naqellari  Aleksander,  nato  a Kusove
(Albania)  il  19 settembre  1955,  cittadino  albanese,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  albanese  di  «Kimist  Teknolog», ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di «chimico»;
  Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Kimist  Teknolog»  presso  l''«Universitetit  te Tiranes» nel maggio
1979;
  Vista l'istanza di riesame pervenuta il 2 luglio 2004, con allegate
dichiarazioni  di  lavoro  dettagliate  svolto  in  Albania  dal sig.
Naqellari;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle
sedute  del  25 novembre  2003,  27 gennaio  2004,  27 aprile  2004 e
dell'8 luglio 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nelle sedute sopra citate;
  Ritenuto  che  il richiedente nonostante l'ulteriore documentazione
prodotta non abbia una formazione accademica e professionale completa
ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di «chimico»
sezione  A  dell'albo,  per  cui  appare  necessario applicare misure
compensative anche se ridotte rispetto al precedente decreto;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come
modificato  dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente
soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni,
titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero
indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di
soggiorno;
  Considerato  che  il  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata  in  data 29 maggio 2001 dalla questura di Perugia a tempo
indeterminato;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Al   sig.   Naqellari   Aleksander,  nato  a  Kusove  (Albania)  il
19 settembre  1955,  cittadino  albanese,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei «Chimici» sezione A, e l'esercizio della professione in
Italia.