IL DIRETTORE GENERALE
                    per la pesca e l'acquacoltura

  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche;
  Vista  la  legge  14 luglio  1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004;
  Visto  il  Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e
successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004, n. 154 recante la
Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 maggio 2004, concernente il Piano
nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del 24 febbraio 1995, concernente
l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
  Visto  il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del 29 marzo 1999 con il quale si
adotta  il  regolamento  recante  la  disciplina  dell'attivita'  dei
consorzi  di  gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  ed, in
particolare, l'art. 2, comma 3;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  15 febbraio  2000,  concernente  la
«Sperimentazione   della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  nell'ambito
regionale  marittimo  veneto»,  cosi'  come  prorogato con il decreto
ministeriale 12 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
281 del 30 novembre 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24 febbraio  2000,  concernente  la
disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  102  del  4 aprile  2001,  concernente  la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto  2002,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2002, concernente i «Consorzi
di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;
  Visti   i  decreti  ministeriali  28 marzo  2001  e  5 luglio  2002
pubblicati   rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  del
12 aprile  2001  e  n. 174 del 23 luglio 2002 concernenti la modifica
della  disciplina  della  pesca  dei  fasolari  e  delle  vongole nei
Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 luglio  2003,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  164 del 17 luglio 2003, che ha ulteriormente
sospeso  al  31 dicembre  2004,  il  decreto ministeriale 11 febbraio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003,
concernente il «Nuovo ordinamento per i Consorzi di gestione e tutela
dei molluschi bivalvi»;
  Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana cosi'
come  modificato  dall'art.  3  della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera s);
  Considerata  la necessita' di adottare idonee misure per assicurare
l'equilibrio  tra  capacita'  di  prelievo  e  quantita'  di  risorse
disponibili;
  Ritenuto  che  la  gestione  e  la  tutela  della risorsa molluschi
bivalvi   hanno   quale  obiettivo  la  pesca  responsabile  volta  a
conciliare lo sforzo di cattura con le reali capacita' produttive del
mare  e, pertanto, rientrano nell'ambito della tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema,  materie  in  cui  lo Stato conserva una potesta' di
legislazione esclusiva;
  Esaminata  la relazione tecnica del rappresentante della ricerca in
seno  al  Comitato  di coordinamento - prof. Corrado Piccinetti - del
Laboratorio  di  Biologia  marina e pesca con sede in Fano, da cui si
desume  che,  la cattura di 6000 Kg di fasolari nell'arco del mese di
dicembre,  in  luogo  di  1500  Kg  a  settimana non comporta effetti
negativi  sull'equilibrio  tra  il  prelievo ed il rinnovamento della
risorsa,  consentendo  alle  imprese di razionalizzare l'attivita' di
prelievo della risorsa nonche' una riduzione delle spese di esercizio
in  tale  periodo  comprensivo  delle  festivita' natalizie e di fine
anno;
  Viste  le proposte del Comitato di coordinamento istituito ai sensi
dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese
all'unanimita' nella riunione del 14 settembre 2004;
  Ritenuto opportuno attuare le proposte cosi' come formulate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  via  sperimentale,  limitatamente al mese di dicembre 2004,
ciascuna   imbarcazione   operante  nei  Compartimenti  marittimi  di
Monfalcone  Venezia  e Chioggia autorizzata alla cattura dei fasolari
e' autorizzata al prelievo complessivo di tale prodotto non superiore
a  6000 Kg, in deroga al quantitativo giornaliero stabilito dall'art.
1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalita'
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.