IL COMMISSARIO DELEGATO
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 settembre  2003  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  fino  al  30 settembre  2004  per  gli  eccezionali eventi
atmosferici  che hanno colpito il territorio della provincia di Massa
Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;
  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n. 355,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con
il quale e' stata prorogata la durata dello stato d'emergenza fino al
31 dicembre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325
del  7 novembre  2003 con la quale l'assessore alla Protezione civile
della  regione  Toscana  e'  stato  nominato commissario delegato, ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Viste  le  competenze,  attribuite al commissario delegato ai sensi
degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;
  Richiamata  la  propria  ordinanza  n.  A/4  del 19 aprile 2004 che
destina   Euro 2.900.000,00  al  finanziamento  delle  spese  per  la
realizzazione  di  un  piano di primi interventi urgenti di riduzione
del rischio idrogeologico;
  Richiamata  la propria ordinanza A/9 del 9 agosto 2004 con la quale
e'  stato  approvato il piano relativo ai primi interventi urgenti di
riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di
Massa  Carrara colpito dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003 e sono
stati  individuati  i  soggetti  attuatori  degli  interventi stessi,
nonche' attribuiti i relativi finanziamenti;
  Considerato  che  l'ordinanza  A/9  del 9 agosto 2004 rimanda ad un
successivo   provvedimento   commissariale   l'individuazione   delle
modalita' di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori
e   decreto-legge   rendicontazione   delle  spese  degli  interventi
approvati con tale ordinanza;
  Vista  la  decisione del comitato tecnico per la programmazione del
20 novembre  2003,  come  integrata  e modificata dalla decisione del
29 aprile  2004,  che  individua  le  strutture  organizzative  della
regione  Toscana,  poste  all'interno  delle  direzioni generali, che
svolgono attivita' di supporto ai commissari delegati;
                               Ordina:
  il  ribasso d'asta conseguito nell'aggiudicazione dei lavori non e'
a  disposizione  degli  enti  attuatori ed i relativi importi saranno
utilizzati dal commissario delegato per il finanziamento di ulteriori
interventi  da  individuare con apposita ordinanza da redigere a cura
della  direzione  generale  politiche  territoriali  e  ambientali  -
settore  tutela  del  territorio  per  tutte  le attivita' di seguito
indicate   la  struttura  di  supporto  al  commissario  delegato  e'
costituita  dall'ufficio  regionale  per  la tutela del territorio di
Massa  Carrara  (URTT  di Massa Carrara) al quale gli enti attuattori
sono   tenuti   a  riferirsi  indirizzando  la  corrispondenza  e  la
documentazione relativa alla gestione degli interventi;
  l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi
inclusi  nell'ordinanza  A/9  del  9 agosto  2004, relativamente alle
quote erogate in acconto, sara' effettuata con le seguenti modalita':
    acconto  del 50% dell'importo risultante dal quadro economico del
progetto   dei   lavori,   al   netto  del  ribasso  d'asta  ottenuto
nell'appalto  dei  lavori,  su  richiesta  del responsabile unico del
procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al commissario delegato
(c/o   URTT   di   Massa  Carrara),  utilizzando  lo  schema  di  cui
all'allegato A alla presente ordinanza;
    ulteriore  acconto  del  40%  dell'importo  risultante dal quadro
economico  del  progetto  dei  lavori,  al  netto  del ribasso d'asta
ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico
del  procedimento  dell'ente  attuatore  da  inoltrare al commissario
delegato  (c/o  URTT  di  Massa Carrara) utilizzando lo schema di cui
all'allegato  B  alla  presente  ordinanza.  La richiesta puo' essere
inoltrata  quando  almeno il 70% di quanto precedentemente erogato e'
stato   utilizzato,   oppure   quando   il   responsabile  unico  del
procedimento   attesta   l'insufficienza   delle   somme   erogate  e
disponibili  per  la  copertura  di  crediti  esigibili  di terzi nei
confronti dell'ente attuatore.
  La rendicontazione delle spese di ciascun intervento, relativamente
alle  quote  erogate  in acconto di cui sopra, sara' effettuata dagli
enti  attuattori  con  cadenza  trimestrale inoltrando al commissario
delegato  (c/o  URTT  di  Massa  Carrara)  la documentazione di spesa
progressivamente  disponibile.  Tale  documentazione  consistente  in
fatture/notule,  provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento
quietanzati, dovra' essere trasmessa in copia conforme all'originale,
congiuntamente all'invio della scheda di monitoraggio dell'intervento
stesso;
    il  monitoraggio  degli  interventi  sara'  effettuato dagli enti
attuatori  relativamente  a  ciascun intervento utilizzando la scheda
allegata alla circolare del dipartimento della Protezione civile n. 1
del  20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio
2000 - serie generale n. 101;
    le  schede  di  monitoraggio  allegate  alla circolare, di cui al
punto  precedente sono compilate dagli enti attuatori a partire dalla
data  della gara di appalto fino alla conclusione di ogni adempimento
relativo  alla  gestione  dei  lavori  oggetto di monitoraggio e sono
trasmesse  ogni  trimestre al commissario delegato (c/o URTT di Massa
Carrara);
    le schede di monitoraggio sono integrate dagli enti attuatori con
l'indicazione del tipo di procedura seguita per l'appalto dei lavori;
    l'erogazione   dei   finanziamenti   agli  enti  attuatori  degli
interventi    inclusi   nell'ordinanza   A/9   del   9 agosto   2004,
relativamente  alla quota di saldo, sara' effettuata su richiesta del
responsabile  unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare
al  commissario  delegato  (c/o URTT di Massa Carrara) utilizzando lo
schema  di  cui  all'allegato C alla presente ordinanza. La richiesta
potra'  essere formulata secondo quanto indicato al punto 1 oppure al
punto  2 dell'allegato C. In quest'ultimo caso e' necessario allegare
una  specifica  dichiarazione  del responsabile finanziario dell'ente
attuatore che attesti l'impossibilita' dell'ente stesso ad anticipare
con  proprie  risorse  le  somme  necessarie per il pagamento a saldo
delle spese relative all'intervento;
    i  finanziamenti  assegnati  con  ordinanza A/9 del 9 agosto 2004
possono  essere  erogati,  alle  stesse  condizioni  stabilite con la
presente  ordinanza  in merito ai ribassi d'asta, anche agli enti che
per  motivi  di  urgenza  hanno  avviato  o  concluso l'esecuzione di
interventi con la stessa ordinanza approvati;
    le  somme  eventualmente spese dagli enti attuatori per finalita'
non rispondenti a quelle dell'ordinanza n. 3325/2003 sono soggette al
recupero. Sono parimenti soggette a recupero le somme per le quali si
ritardi  a  trasmettere  senza  giustificabile motivo il rendiconto e
venga  superato il termine assegnato dal commissario per inoltrarlo e
quelle  non rendicontate entro i termini di cui all'allegato C, punto
2) alla presente ordinanza;
    di  comunicare  la  presente ordinanza agli enti attuattori degli
interventi,  alle  strutture  regionali interessate, e di disporne la
pubblicazione  per  estratto  nel  Bollettino ufficiale della regione
Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Firenze, 12 novembre 2004
                                      Il commissario delegato: Franci