IL DIRIGENTE
               della direzione provinciale del lavoro
                               di Bari
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del
codice  civile,  l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto  il  verbale  di  revisione  del  28 marzo  2002 e successivo
accertamento   del   2 dicembre  2002  relativo  all'attivita'  della
societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui  risulta  che  la
medesima  si  trova  nelle  condizioni  previste  dal  precitato art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa sociale «Assistenza Sociale Puglia 2000» a
r.l.,  con sede in Bari, posizione n. 7989, costituita per rogito del
notaio  Petrera  Francesco  Paolo  di  Bari in data 30 dicembre 1998,
repertorio n. 893, codice fiscale n. 05270460727, registro imprese n.
7592,  R.E.A.  n.  408879,  e'  sciolta  senza  nomina di commissario
liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
    Bari, 30 novembre 2004
                                                  Il dirigente: Baldi