IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visto   l'art.   2,   comma  1-quater  che  rinvia  all'anno  2005,
l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e  compensativi  dei
danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo
n. 102/2004;
  Vista  la  proposta  della  regione  Campania di declaratoria degli
eventi  avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
  Grandinate  dal  25 luglio 2004 al 25 settembre 2004 nelle province
di Benevento e Salerno;
  Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Campania
subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della
commissione  dell'Unione europea sul decreto legislativo n. 102/2004,
a  conclusione  dell'esame  tutt'ora  in  corso  e sulle informazioni
meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  Benevento:
    grandinate  del  25 luglio  2004,  provvidenze di cui all'art. 5,
comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  nei territori dei comuni di
Fragneto Monforte, Casalduni, Ponte e San Lorenzo Maggiore;
    grandinate  dell'1°,  2, 3 e 6 settembre 2004, provvidenze di cui
all'art.  5,  comma  2,  lettere  a),  b), c) e d), nei territori dei
comuni di Apice, Baselice e San Giorgio La Molara.
  Salerno:
    grandinate  del  3 settembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5,
comma  2,  lettere  a), b), c) e d), nei territori dei comuni di Sala
Consilina e Teggiano.
  L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e'
subordinata  alla decisione della commissione dell'Unione europea sul
decreto  legislativo  n.  102/2004  notificato ai sensi dell'art. 88,
paragrafo   3  del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche
relative  alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza
alla  decisione  della  medesima commissione del 16 dicembre 2003, n.
C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2004
                                                Il Ministro: Alemanno