IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo
unico  delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa
e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315,   concernente  la  soppressione  dei  consigli  e  degli  uffici
dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e
agricoltura   e   degli   uffici  provinciali  dell'industria  e  del
commercio;
  Vista  la  legge  26 settembre  1966,  n.  792,  con  la  quale  la
denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura ed in
particolare   l'art.   4,  comma  3,  che  dispone  che  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
stabilisce  con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;
  Visti  gli  articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  concernenti  rispettivamente,  la  nuova  disciplina  sulla
vigilanza   sulle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  le  funzioni  e  i  compiti  conservati allo Stato in
materia;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, con
il  quale  tra  i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la
Conferenza  Stato-regioni,  e'  stata  prevista  la  disciplina della
gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle camere di commercio ivi
inclusi  i  termini  per  l'approvazione  del  conto consuntivo e del
bilancio preventivo;
  Visto  l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto   l'art.   5  del  decreto  legge  24 giugno  2003,  n.  143,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 212;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  l'art.  3, commi 166 e 172, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di spese di economia;
  Visto  l'art.  11,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 agosto  2001,  n.  384  che  prevede,  ai  fini  della
disciplina  delle  procedure  in  economia delle camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  per l'acquisizione di beni e
servizi  l'adozione  di  un  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;
  Visto   l'art.   14  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  con  il  quale  viene  abrogato  l'art.  43  del  decreto
ministeriale  23 luglio  1997,  n.  287, che disciplina il sistema di
procedure  in  economia  delle  Camere  di commercio per i lavori, le
forniture di beni e servizi;
  Visti  gli  articoli 88,  142,  143,  144,  145, 146, 147 e 148 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Acquisizione di beni e di servizi in economia
  1. Sono acquistate in economia le forniture di beni e servizi, come
di  seguito  riportate,  necessarie  allo  svolgimento dell'attivita'
istituzionale   della   camera   di   commercio,   che  non  superano
singolarmente la somma di Euro 200.000, oltre IVA:
    a) beni:
      1)  attrezzature,  auto  e  motoveicoli,  macchine,  mobili  ed
arredi;
      2) libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici;
      3)   medaglie,  coppe  ed  altri  oggetti  per  manifestazioni,
convegni,  congressi,  conferenze,  mostre ed altre manifestazioni di
istituto;
      4) divise da lavoro;
      5)  cancelleria  e  materiale  di  consumo per il funzionamento
delle attrezzature degli uffici;
      6) programmi informatici;
    b) servizi:
      1) noleggio di attrezzature e di autoveicoli;
      2)   spazi  pubblicitari  a  mezzo  stampa  e  altre  fonti  di
informazione;
      3) manutenzione,    riparazione   di   attrezzature,   auto   e
motoveicoli, macchine, mobili e arredi;
      4) pulizie,   derattizzazioni  e  disinfestazioni,  custodia  e
guardania;
      5) telefonia fissa e mobile e altre utenze;
      6)   spese   connesse   all'espletamento  di  corsi,  concorsi,
convegni,  congressi,  conferenze,  mostre ed altre manifestazioni di
istituto;
      7) servizio buoni-pasto;
      8) polizze di assicurazione;
      9) servizi fotografici;
      10)  caricamento  dati  ed  altri  servizi per il funzionamento
degli uffici;
      11) traduzioni e interpretariato;
      12) facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
      13)  stampa,  legatoria,  litografia,  riproduzione  grafica  e
microfilmatura;
      14) studi, ricerche e prestazioni professionali.
  2.  L'acquisto  di  forniture  di  beni e di servizi in economia e'
altresi' consentito:
    a) per  provviste  e  prestazioni  quando e' stabilito che devono
essere eseguiti in danno dell'appaltatore;
    b) nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  o  per assicurarne
l'esecuzione nel tempo previsto;
    c) nelle  misure  strettamente necessarie, nei contratti scaduti,
nelle  more  di  svolgimento  delle ordinarie procedure di scelta del
contraente;
    d) per  eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di
evitare  situazioni  di pericolo a persone, cose, nonche' di danno al
patrimonio della camera di commercio.