IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  31  della  citata legge n.
990/1969  e  dell'art.  43  del  relativo  regolamento di esecuzione,
occorre  determinare  per l'anno 2005 la misura del contributo dovuto
alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. -
Gestione  autonoma  del  «Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada»,   da   ciascuna   impresa  autorizzata  all'esercizio  delle
assicurazioni  della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  l'art.  45,  comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dal  titolo  «Misure  di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo»  che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di
cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per le vittime della strada» per l'anno 2003, approvato dal consiglio
di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 27 luglio 2004;
  Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  private e di interesse collettivo, in data 16 novembre
2004,  concernente  la  determinazione  della  misura  degli oneri di
gestione per l'esercizio 2005;
  Vista  la  lettera  n.  475547  del  18 novembre  2004 con la quale
l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da
versare  al  predetto  Fondo  per l'anno 2005 possa essere confermata
nella misura del 2,50%;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  determinare per il 2005 la misura del
contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno  2005  alla  CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma del «Fondo di garanzia per le
vittime della strada» e' determinato nella misura del 2,50% dei premi
incassati  nello  stesso  esercizio al netto della detrazione per gli
oneri  di  gestione  stabilita  con  il  provvedimento  dell'ISVAP  -
Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, in data 16 novembre 2004, nelle premesse citato.