IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la propria deliberazione n. 16 del 14 marzo 2001 di adesione al protocollo per le relazioni collettive di cui all'art. 66 del regolamento n. 2/2000 e, in particolare, l'accordo n. 3, annesso al predetto protocollo, con il quale e' stato disciplinato il procedimento negoziale presso l'Autorita'; Visti i quattro accordi negoziali che, in conformita' al predetto protocollo, sono stati sottoscritti il 10 dicembre 2004 con le organizzazioni sindacali C.G.I.L., Sidip-FIBA CISL e Adigar e considerate le diverse finalita' con essi perseguite, in particolare per il riequilibrio del trattamento economico dei diversi segmenti di personale di cui si compone l'Ufficio del Garante e per l'adeguamento di alcuni profili della disciplina dei contratti a tempo determinato e dell'orario di lavoro alle novita' legislative di recente intervenute; Rilevato che l'attuazione dei medesimi accordi presuppone circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio; Relatore il prof. Stefano Rodota'; Delibera: 1. Di confermare l'adesione dell'Autorita' agli accordi numeri 1, 2, 3 e 4 sottoscritti in data 10 dicembre 2004 con le organizzazioni sindacali di cui in motivazione; 2. di apportare, conseguentemente, al regolamento n. 2/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del Codice, le modifiche riportate nell'allegato A alla presente deliberazione; 3. di dare atto che gli accordi previsti dalle disposizioni regolamentari come modificate dall'allegato A sono, allo stato, costituiti dai quattro accordi negoziali di cui alla presente deliberazione; 4. di prevedere che le disposizioni modificate nei termini di cui al medesimo allegato A entrino in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2004 Il presidente: Rodota'