LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1,
a  tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare
nei  locali  chiusi,  ad  eccezione  di  quelli privati non aperti ad
utenti  o  al  pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute;
  Visto  il  citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al
comma  7  demanda  ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su
proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con i Ministri
dell'interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per
l'accertamento  delle  infrazioni,  della relativa modulistica per il
rilievo   delle   sanzioni,  nonche'  l'individuazione  dei  soggetti
legittimati  ad  elevare  i  relativi  processi verbali, dei soggetti
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi
dell'art.  17  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti
deputati ad irrogare le relative sanzioni;
  Visto  lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute,
di  concerto  con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi
del  citato  art.  51,  comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo
trasmesso con nota del 15 novembre 2004;
  Considerato  che  nell'incontro  tecnico  del 29 novembre 2004, tra
amministrazioni  centrali  interessate  e regioni e province autonome
sono  state  concordate  alcune  proposte  di modifica al testo della
proposta,  in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia
una verifica;
  Considerato  che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre
2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state
recepite le proposte delle regioni e le osservazioni formulate, sulla
scorta  delle  proposte regionali, dai Ministeri dell'interno e della
giustizia;
  Vista  la  nota  del  14 dicembre  2004,  con la quale il Ministero
dell'interno  ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4,
di   carattere   meramente   esplicativo,   condivise   dalle   altre
amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero
della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004;
  Vista  la  nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura e'
stata inoltrata alle regioni e alle province autonome;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del
presente accordo;
                          Sancisce accordo

tra  i  Ministri  della  salute,  dell'interno e della giustizia e le
regioni e le province autonome, nei seguenti termini:
1. Premessa.
  Il  fumo  di tabacco e' la piu' importante causa di morte prematura
nei  Paesi  sviluppati  e  rappresenta,  pertanto, uno dei piu' gravi
problemi di sanita' pubblica a livello mondiale.
  La  promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi
danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo
di   tabacco,  pertanto,  costituiscono  obiettivi  prioritari  delle
politiche sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa - che
estende  l'ambito  di  applicazione  del  divieto  di fumare anche ai
luoghi  di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i
piu'  aggiornati  orientamenti  internazionali  in  materia di tutela
della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla
Convenzione   quadro   per   il   controllo   del  tabacco  approvata
dall'Organizzazione mondiale della sanita' - OMS nel maggio 2003 - si
inserisce  in  questa  visione strategica che, per essere efficace ai
fini  della  protezione  della  salute dei non fumatori, necessita di
interventi che ne favoriscano la piena applicazione.
Obiettivi.
  Lo  Stato e le regioni e le province autonome, pertanto, concordano
che:
    a) e'   indispensabile  perseguire  l'obiettivo  di  rendere  gli
ambienti  lavorativi  piu'  salubri e che - oltre all'acquisizione da
parte  dei  lavoratori  di  una  maggiore  consapevolezza  dei  danni
derivanti  dall'esposizione al fumo passivo - e' necessario garantire
il   rispetto  delle  norme  di  divieto,  sanzionando  le  eventuali
infrazioni;
    b) al  fine  di  garantire  un'uniforme  ed efficace applicazione
delle  disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e
di  non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, e' necessario
definire in modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento
e  l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalita' di adempimento
degli  obblighi  posti  a carico del responsabile della struttura, in
ottemperanza  a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n.
3 del 2003.
  2.  Procedure  concordate  per  l'accertamento delle infrazioni, la
relativa   modulistica   per   il  rilievo  delle  sanzioni,  nonche'
l'individuazione  dei  soggetti  legittimati  ad  elevare  i relativi
processi  verbali,  di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni  accertate  e  di  quelli  deputati a irrogare le relative
sanzioni.
  2.1.  Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di
cui  all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con
l'indicazione  del  divieto  stesso, della norma che lo impone, delle
sanzioni    applicabili,    del    soggetto   cui   spetta   vigilare
sull'osservanza  del divieto e dell'autorita' cui compete accertare e
contestare le infrazioni.
  2.2.  I  dirigenti  preposti  alle  strutture  amministrative  e di
servizio  di  locali  di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie
pubbliche   o   di  privati  esercenti  servizi  pubblici,  ovvero  i
responsabili  di  strutture  private,  fanno predisporre ed apporre i
cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in
cui  vige  il  divieto, secondo le modalita' previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, in attuazione
dell'art.  51,  comma  2,  della  legge  16 gennaio  2003, n. 3, come
modificato  dall'art.  7  della  legge  21 ottobre  2003,  n. 306, in
materia di tutela della salute dei non fumatori.
  2.3.  I  dirigenti  preposti  alle  strutture  amministrative  e di
servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche
individuano,  altresi',  con  atto  formale  i  soggetti  cui  spetta
vigilare  sull'osservanza  del  divieto  accertare  e  contestare  le
infrazioni.  Ove  non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai
dirigenti   medesimi  l'attivita'  di  vigilanza  ed  accertamento  e
contestazione.
  2.4.  Nei  locali  privati,  ove si svolge comunque un servizio per
conto  dell'amministrazione  pubblica  i soggetti preposti a vigilare
sul  rispetto  del  divieto,  ad accertare e contestare la violazione
sono  individuati  in  coloro  cui  spetta  per  legge, regolamento o
disposizioni d'autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali.
  2.5.  Nelle  strutture  pubbliche  e private soggette al divieto di
fumare  -  fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i
soggetti   incaricati   della   vigilanza   e   dell'accertamento   e
contestazione  delle  infrazioni, come pure il personale dei Corpi di
polizia   amministrativa   locale,  conformemente  alle  disposizioni
vigenti,  nonche'  le  guardie  giurate  espressamente adibite a tale
servizio,  su  richiesta  dei  responsabili o di chiunque intenda far
accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attivita':
    a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
    b) accertare   le   infrazioni,   contestando  immediatamente  al
trasgressore la violazione;
    c) redigere  in  triplice  copia  il verbale di contestazione, il
quale  deve  contenere,  oltre  agli  estremi del trasgressore, della
violazione compiuta e delle modalita' con le quali puo' farsi luogo a
pagamento  in  misura  ridotta,  l'indicazione dell'autorita' cui far
pervenire scritti difensivi;
    d) notificare   il  verbale  ovvero,  quando  non  sia  possibile
provvedervi  immediatamente,  assicurare  la  notifica  del verbale a
mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura
di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
  3.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria svolgono le
attivita'  di  cui  al  punto  2.5  e 4 di propria iniziativa, ovvero
nell'ambito  dei  servizi  di  cui  sono  incaricati,  secondo quanto
previsto  dall'art. 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n.
689.
  4.  Nei  locali  privati,  i  soggetti  cui spetta la vigilanza sul
rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi
o  nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano
i  trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni
siano  immediatamente  segnalate  ai  soggetti  pubblici incaricati a
norma dei punti 2.5 e 3.
  5. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori
di  lavoro,  come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  e successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una
adeguata  informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute   derivanti  dal  fumo  attivo  e  passivo,  sulle  misure  di
prevenzione  del  fumo  adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure
previste  dalla  normativa  vigente  per la violazione del divieto di
fumare e sulle modalita' efficaci per smettere di fumare, avvalendosi
dei servizi competenti in materia.
  6.  Le  misure  sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza
dell'obbligo  di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al
divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi
compresi  tutti  i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste
dall'art.  7  della  legge  11 novembre 1975, n. 584, come modificato
dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  7.   L'art.   16   della  legge  n.  689  del  1981,  e  successive
modificazioni,   ammette   il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria
prevista  in  misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del
minimo  della  sanzione,  se  piu'  favorevole,  oltre alle spese del
procedimento,  nel  caso  in  cui  il versamento sia effettuato entro
sessanta  giorni  dalla contestazione immediata ovvero, se questa non
vi e' stata, dalla data di notifica della violazione.
  8.  Trascorso  il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del
1981,   e   successive  modificazioni,  senza  che  sia  avvenuto  il
pagamento,  l'operatore  che  ha  accertato  la  violazione  -  o  il
responsabile dell'organo dal quale questi dipende - presenta rapporto
all'autorita'  competente con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni,  ai  sensi  dell'art. 17 della stessa legge n. 689 del
1981.
  9.  Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e successive
modificazioni,  entro  trenta giorni dalla data di contestazione o di
notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con
scritti  difensivi e documenti all'autorita' competente a ricevere il
rapporto,   eventualmente   chiedendo   anche   di   essere  sentiti.
L'autorita'  competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto
richiesta  ed  esaminati  i  documenti  inviati,  se  ritiene fondato
l'accertamento,  determina con ordinanza motivata la somma dovuta per
la   violazione,   integrata   dalle   spese   per  il  procedimento,
ingiungendone  il  pagamento;  in  caso  contrario  emette  ordinanza
motivata di archiviazione degli atti.
  10.  Il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative,  nel  caso  di
infrazione  al  divieto  di  fumare  inflitte  da  organi statali, e'
effettuato:
    in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23,
codice   tributo  131  T,  e  indicando  la  causale  del  versamento
(Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
    direttamente  presso  la  Tesoreria  provinciale  competente  per
territorio  o  presso  gli  uffici  postali tramite bollettino di c/c
postale   intestato   alla   Tesoreria   provinciale  competente  per
territorio,  indicando  la  causale  del  versamento  (Infrazione  al
divieto di fumo).
  11.   Il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative  nel  caso  di
infrazione  al  divieto  di  fumare inflitte da organo non statali e'
effettuato con modalita' disciplinate da normative regionali.
  12.  Qualora  non  sia  stato  effettuato  il pagamento nei termini
previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di
amministrazioni  statali  o di enti di rilevanza nazionale, colui che
ha  accertato  la  violazione  presenta  rapporto, con la prova delle
eseguite  contestazioni,  al  Prefetto,  quale  organo  competente  a
ricevere  il  rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso
dei trasgressori.
  13.  Il  rapporto  e'  presentato  all'Ufficio di sanita' marittima
aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e
aeroporto,  quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di
rispettiva  competenza,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
  14.  Negli  altri casi detto rapporto - con la prova delle relative
contestazioni  -  e'  inviato  al Presidente della regione o ad altra
autorita' competente individuata dalle disposizioni regionali.
  15.  Lo Stato e le regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva
competenza,  al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono
i  dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e
al   numero  delle  infrazioni  contestate.  I  dati  regionali  sono
trasmessi  al  Ministero  della  salute, che ne cura la diffusione ai
cittadini.
  16.  Il  Ministero  della  salute  e le regioni curano, nelle forme
ritenute   piu'   opportune   e  come  tali  concordate,  un'adeguata
informazione dei cittadini sulle procedure adottate.
  17.  In  assenza  di disposizioni normative emanate dalle regioni e
province  autonome  di  Trento e Bolzano, in merito alle procedure di
propria  competenza  richiamate dal presente accordo, si applicano le
disposizioni  previste  per  le  amministrazioni  statali  e gli enti
pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative
esclusive.
  18.  Il  presente  accordo  si  applica  nelle province autonome di
Trento   e   di  Bolzano  compatibilmente  con  quanto  previsto  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
    Roma, 16 dicembre 2004
                                             Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino