IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  per  il  mercato  interno
dell'energia  elettrica, e in particolare l'art. 13, comma 2, lettera
e), che prevede la costituzione di una societa' per lo smantellamento
delle  centrali  elettronucleari  dismesse, la chiusura del ciclo del
combustibile   e  le  attivita'  connesse  e  conseguenti,  anche  in
consorzio  con  altri  enti  pubblici  o  societa' che, se a presenza
pubblica, possono anche acquisirne la titolarita';
  Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79  che prevede la soprarichiamata societa' si attiene agli indirizzi
formulati    dal    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, oggi Ministro delle attivita' produttive;
  Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n.  368  di  conversione  del
decreto-legge  14 novembre  2003, n. 314 recante disposizioni urgenti
per  la  raccolta,  lo  smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
massima  sicurezza,  dei rifiuti radioattivi, e in particolare l'art.
3,   comma 1-ter,  del  decreto-legge  che  stabilisce  che  la  sola
esportazione temporanea dei materiali di III categoria e' autorizzata
ai fini del loro trattamento e riprocessamento;
  Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in tema di energia, e in particolare l'art. 1,
commi da 98 a 106;
  Visti   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 febbraio  2003,  con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in   relazione  all'attivita'  di  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti
radioattivi  e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri   7 marzo   2003,  n.  3267,  recante  disposizioni  urgenti
relativamente alle attivita' di smaltimento, in condizioni di massima
sicurezza,  dei  materiali  radioattivi nelle centrali nucleari e nei
siti di stoccaggio;
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
2004,  con  cui  e'  stato  prorogato lo stato di emergenza di cui al
punto precedente e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  7 maggio  2004, n. 3355 recante ulteriori disposizioni
urgenti  relativamente  alle  attivita'  di  messa  in  sicurezza dei
materiali   radioattivi   nelle  centrali  nucleari  e  nei  siti  di
stoccaggio;
  Visto  il  titolo  III del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica 26 gennaio 2000 che
disciplina  gli  oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali
elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
e   della  programmazione  economica  17 aprile  2001  che  introduce
modifiche al soprarichiamato decreto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   7 maggio  2001,  recante  indirizzi  strategici  e
operativi  alla Sogin - Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. ai
sensi  dell'art.  14, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;
  Visto  il  documento  «Indirizzi  strategici e analisi comparata di
opzioni  per  la  sistemazione  del combustibile nucleare irraggiato»
trasmesso  dalla  societa'  Sogin  S.p.a  al Ministro delle attivita'
produttive in data 1° dicembre 2004;
  Considerato  che  il  31 maggio 1999 l'Enel S.p.a. ha costituito la
societa'  per  azioni Sogin S.p.a. per dare seguito all'art 13, comma
2,  lettera e), del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79 e che in
data  3 novembre  2000  le  azioni  della  Sogin  S.p.a.  sono  state
trasferite  dall'Enel  S.p.a. al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
  Considerato  che,  ai  fini  dello  smantellamento  delle  centrali
nucleari disattivate e della sicurezza, la rimozione del combustibile
nucleare  irraggiato dalle piscine e dai depositi provvisori ove esso
e'  in  generale  collocato  rappresenta  un  obiettivo prioritario e
urgente;
  Ritenuta  l'opportunita'  di definire nuovi indirizzi strategici ed
operativi,  affinche'  le attivita' della Sogin S.p.a. siano coerenti
con  gli  obiettivi  generali del Governo per la gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  La  societa'  Sogin  S.p.a. provvede a porre in essere tutte le
attivita'  necessarie  a  definire  e  realizzare  gli  interventi di
propria  competenza  indicati  nel  documento «Indirizzi strategici e
analisi  comparata  di  opzioni  per la sistemazione del combustibile
nucleare irraggiato» trasmesso al Ministro delle attivita' produttive
in data 1° dicembre 2004.
  2.  Ai  fini  di  cui  al comma precedente la societa' Sogin S.p.a.
provvede in particolare a:
    a) trattare  e  condizionare,  entro dieci anni, subordinatamente
all'ottenimento   delle  necessarie  autorizzazioni  da  parte  delle
competenti  amministrazioni,  tutti  i  rifiuti radioattivi liquidi e
solidi  in  deposito  nei  siti  gestiti  dalla stessa societa' Sogin
S.p.a.   allo   scopo   di  trasformarli  in  manufatti  certificati,
temporaneamente stoccati nei siti di produzione, ma pronti per essere
trasferiti al deposito nazionale;
    b) completare   gli   adempimenti   previsti   nei  contratti  di
riprocessamento  gia'  sottoscritti  con  la  societa' Bnfl - British
Nuclear  Fuel  Ltd  e,  ai  fini di una rapida messa in sicurezza del
combustibile  nucleare  irraggiato  di  sua  competenza,  valutare  e
adottare   le   migliori  opzioni  tecniche  disponibili  incluso  il
riprocessamento;
    c) valutare   per   quanto   riguarda  il  combustibile  nucleare
irraggiato  esistente  presso  le  centrali  nucleari  e  i  siti  di
stoccaggio   nazionali   la  possibilita'  di  una  sua  esportazione
temporanea  ai fini del trattamento e riprocessamento; definire anche
attraverso valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e
nel   lungo   periodo,  delle  esigenze  di  sicurezza  e  di  tutela
dell'ambiente,  e  dei  tempi  necessari  le  soluzioni per il rapido
perseguimento   dell'obiettivo   della   messa   in   sicurezza   del
combustibile  nucleare  nazionale  irraggiato  e  avviare e portare a
conclusione le azioni necessarie;
    d) concorrere   alla   disattivazione   degli  impianti  nucleari
dismessi  dei  principali  esercenti  nazionali,  e  provvedere anche
attraverso forme consortili;
    e) provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali
e   altri   reattori   nucleari,  e  degli  impianti  del  ciclo  del
combustibile   nucleare   dismessi   entro   venti  anni,  procedendo
direttamente  allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei
siti  ove  sono  ubicati  gli  impianti.  Il  perseguimento di questo
obiettivo   e  i  tempi  sono  condizionati  dalla  localizzazione  e
realizzazione  in  tempo  utile  del deposito nazionale provvisorio o
definitivo dei rifiuti radioattivi.