IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare l'art.
72,  il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli
del  bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese
per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscono ad
appositi  fondi  rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa
e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto
comma  1,  concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti
secondo  criteri  e  modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  d'intesa  con  il Ministro competente, sulla base dei
principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 120331 del 28 novembre 2003, con il
quale  nello  stato  della  spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2003 nell'ambito della U.P.B. 3.2.3.22
sono  stati istituiti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il
capitolo n. 7212 e il capitolo n. 7425, concernente il fondo rotativo
per  le  imprese, con una dotazione complessiva 80 milioni di euro in
termini di competenza e di cassa;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   19 luglio   1993,  n.  236,  recante
disposizioni  per  la  «Promozione  di  nuove  imprese  giovanili nel
settore dei servizi» e, in particolare, l'art. 1-bis;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  1995,  n. 26, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare,
l'art.  1,  concernente interventi diretti a favorire la creazione di
nuova imprenditorialita' giovanile;
  Visto  il  decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica in data 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  dell'8 agosto  1995,  n.  184,  recante:
«Definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di concessione delle
agevolazioni all'imprenditoria giovanile»;
  Visto  il  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e, in particolare,
l'art.  3, comma 9, che estende ai giovani agricoltori gli interventi
di cui all'art. 1 della predetta legge n. 95 del 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  197  del
25 agosto  1998,  concernente  il  «Regolamento  recante norme per la
concessione   di   agevolazioni   finanziarie  all'imprenditorialita'
giovanile»;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art.
51,  che estende alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  b),  della  legge 8 novembre 1991, n. 381, gli interventi di
cui all'art. 1 della legge n. 95 del 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  in  data 19 marzo 1999, n. 147, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  119  del
24 maggio  1999, recante: «Regolamento recante criteri e modalita' di
concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art.
1, comma 2, della legge n. 95 del 1995»;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  del  Tesoro  in  data
28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 288 del 9 dicembre 1999, recante: «Criteri e modalita' di
estensione   alle   cooperative   sociali   dei   benefici  a  favore
dell'imprenditorialita' giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995,
n. 95»;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, in particolare, l'art.
27,  comma 11, che, al fine di razionalizzare gli interventi a favore
dell'imprenditorialita'   giovanile,   stabilisce   che   le  risorse
finanziarie   previste  dalle  autorizzazioni  di  spesa  recate  dal
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, dal decreto-legge 31 gennaio
1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995,  n.  95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996, n. 608, e dalla
legge  2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito «Fondo per
le   agevolazioni   all'autoimprenditorialita'   e  all'autoimpiego»,
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, recante:
«Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego in attuazione
dell'art.  45,  comma  1,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in
particolare,  l'art.  23,  comma  1,  che  ha  affidato alla societa'
Sviluppo  Italia  S.p.A.  il  compito di provvedere alla selezione ed
erogazione  delle  agevolazioni,  anche  finanziarie e all'assistenza
tecnica  dei  progetti  e  delle  iniziative presentate ai fini della
concessione       delle       misure       incentivanti      relative
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale in data 28 maggio 2001, n. 295, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 19 luglio
2001,  n.  166, concernente: «Regolamento recante criteri e modalita'
di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego», emanato in
attuazione  dell'art.  24 del predetto decreto legislativo n. 185 del
2000;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea C 68 del
21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti
dell'Aiuto  di  Stato  N 336/2001,  concernente  incentivi  a  favore
dell'autoimprenditorialita'    nel    settore    della    produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 156 dell'8 luglio
2003,  nelle premesse della quale viene richiamata l'esigenza che gli
incentivi  in  favore  dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego
vengano  concessi  da  Sviluppo  Italia  in  coerenza  con i principi
dell'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;
  Visto  il  parere  favorevole  del Consiglio di Stato n. 4568/2003,
reso  nell'adunanza  del 10 novembre 2003 sullo schema di regolamento
recante  i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni a
favore  dell'autoimprenditorialita'  di  cui  al titolo I del decreto
legislativo n. 185 del 2000;
  Attesa  la  necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72,
comma 2, della legge n. 289 del 2002, in relazione agli interventi in
materia di trasferimenti alle imprese per incentivi alla produzione e
agli investimenti affidati a Sviluppo Italia S.p.A.;
  Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla stessa impresa
per  il  medesimo programma di attivita' sotto forma di contributo in
conto  capitale e di finanziamento a tasso agevolato, le disposizioni
di  cui  all'art.  72  della  legge  n.  289  del 2002 debbano essere
riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;
  Vista  la  documentazione  trasmessa da Sviluppo Italia con lettera
del 7 gennaio 2004, concernente i criteri applicati nella concessione
delle agevolazioni previste dalla normativa sopra richiamata;
  Considerato  che le predette agevolazioni sono attualmente concesse
da  Sviluppo Italia nel rispetto dei principi di cui alle lettere a),
b) e c) dell'art. 72, comma 2, della ripetuta legge n. 289 del 2002 e
dei limiti d'intensita' di aiuto fissati dalla Commissione europea;
  Considerato,  altresi',  che  l'unica  misura  agevolativa  la  cui
disciplina  necessita  di un adeguamento formale ai predetti principi
risulta  quella  in  favore  del lavoro autonomo di cui al titolo II,
capo I del decreto legislativo n. 185 del 2000;
  Attesa  la necessita', anche in osservanza alla disposizione di cui
all'art.  93,  comma  8, della legge n. 289 del 2002, di istituire un
apposito  conto  corrente  infruttifero  presso la Tesoreria centrale
dello  Stato, intestato a Sviluppo Italia S.p.A., avente carattere di
fondo rotativo, sul quale dovranno affluire le risorse destinate alla
concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2003 le agevolazioni finanziarie,
previste   dalla   normativa   richiamata  nelle  premesse  a  favore
dell'autoimprenditorialita'  e  dell'autoimpiego, anche se relative a
domande  presentate  antecedentemente  a  tale data, sono concesse da
Sviluppo Italia S.p.A. in applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli seguenti.