Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per
la presentazione e la selezione dei progetti:

1. Premessa.

    Con  il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di
protezione   sociale  nell'ambito  dei  programmi  di  assistenza  ed
integrazione  sociale  previsti  dall'art.  18  del Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  sull'immigrazione  e norme
sulle  condizioni  dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di
attuazione   del  citato  Testo  unico,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394  e  definiti
dall'art.  2,  comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre
1999.  A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art.
25,  comma 2, del regolamento di attuazione del Testo unico predetto,
valutera',  sulla  base  dei  criteri  e delle modalita' previsti dal
decreto  interministeriale  del  23 novembre  1999,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999, i
progetti   rivolti   specificamente  ad  assicurare  un  percorso  di
assistenza  e  protezione  allo  straniero.  Sono  pertanto esclusi i
progetti  concernenti  le  azioni  di  sistema,  cosi'  come definiti
dall'art. 2, comma 2 del medesimo decreto interministeriale.

2. Obiettivi.

    Costituiscono  oggetto  del  presente  avviso  i progetti rivolti
specificamente  ad assicurare un percorso di assistenza e protezione,
ivi  compresa  l'attivita'  per  ottenere  lo  speciale  permesso  di
soggiorno  di  cui all'art 18 del Testo unico sopra citato, a persone
straniere  che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
di  soggetti  dediti  al  traffico di persone a scopo di sfruttamento
sessuale.
    Essi  si  articolano  in progetti territoriali che possono essere
presentati   e   gestiti   da  enti  locali  o  da  soggetti  privati
convenzionati   con   l'ente   locale,  ed  iscritti,  alla  data  di
presentazione   della  domanda  dei  progetti  stessi,  nell'apposita
sezione  del  registro  delle  associazioni e degli enti che svolgono
attivita'  a  favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma
1,  lettera  c)  del  Regolamento  di attuazione del Testo unico gia'
menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. Risorse programmate.

    L'ammontare  delle  risorse  destinate  ai  progetti  di  cui  al
presente  avviso  e'  di  4.272.000,00  euro  a  valere sulle risorse
assegnate   al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita',  ai  sensi
dell'art. 18, comma 7, del Testo unico indicato e dell'art. 25, comma
1,  del  regolamento  di attuazione del Testo unico gia' menzionato e
dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228.
    Le iniziative saranno finanziate come segue:
      il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
      il  30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente
locale relative all'assistenza.

4. Destinatari.

    Sono  destinatari  dei  progetti: persone straniere che intendano
sottrarsi  alla  violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al
traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

5. Proponenti ed attuatori.

    Per  proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e
lo realizza.
    Il  proponente  e'  responsabile della realizzazione del progetto
presentato.
    Ove  l'attuazione  del  progetto o parte di esso venga affidata a
soggetti  terzi,  da  indicare  specificamente nel progetto stesso, i
proponenti   ne  rimangono  comunque  responsabili  e  mantengono  il
coordinamento delle azioni previste.
    I   soggetti   attuatori   debbono   comunque   essere   iscritti
nell'apposita  sezione  del  registro delle associazioni e degli enti
che  svolgono  attivita'  a  favore  di  stranieri  immigrati, di cui
all'art.  52,  comma  1, lettera c) del regolamento di attuazione del
Testo  unico  gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione
della domanda di cui al presente avviso.
    Ai  fini  della  valida presentazione del progetto e' sufficiente
l'indicazione  del  soggetto  proponente  e  dell'eventuale  soggetto
attuatore.  Possono  essere  indicate  forme  di  partenariato  o  di
collaborazione  istituzionale  con  soggetti  pubblici.  Qualora  nel
progetto  vengano  indicate forme di collaborazione o di partenariato
con  soggetti  privati,  che  svolgono  attivita'  di  assistenza  ed
integrazione  sociale  per le finalita' di cui all'art. 18 del citato
Testo  unico,  gli  stessi debbono essere iscritti alla terza sezione
del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c)
del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
    Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.

6. Durata dei progetti.

    Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione
progetti della durata massima di un anno.

7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.

    La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
      a) una  relazione  esplicativa  concernente  la  tipologia e la
natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi da
raggiungere  in  relazione alle esigenze del target e del territorio,
articolazione   in   fasi  del  percorso  progettuale  e  metodologie
utilizzate;
      b) una  analisi  costi-benefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire   specificando   analiticamente   la  tipologia  di  costo
(personale,  attrezzature,  strutture,  materiale di consumo, utenze,
spese  amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento)
e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella
misura  indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del Testo
unico gia' citato;
      c) una  scheda  contenente  tutti  gli  elementi  relativi alla
natura,   alle   caratteristiche   e  alle  esperienze  del  soggetto
proponente, nonche' del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
      d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente;
      e) una  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale rappresentante
dell'ente   locale,   dalla  quale  emerga  in  maniera  espressa  ed
inequivoca   che   il   progetto   presentato  sia  beneficiario  del
co-finanziamento  di  cui  all'art.  25,  comma  1 del regolamento di
attuazione del Testo unico richiamato;
      f) una  dichiarazione,  in forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta
iscrizione  nell'apposita  sezione  del registro delle associazioni e
degli  enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di
cui  all'art.  52,  comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione
del Testo unico gia' citato.

8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

    Per  avere  informazioni sul presente avviso e sulle procedure di
presentazione   dei   progetti,   i   soggetti  interessati  potranno
contattare  la segreteria tecnica della Commissione interministeriale
art.          18          -         Tel. 06/42153484,         e-mail:
progettiarticolo18@palazzochigi.it

9. Procedure di selezione.

    9.1 Ammissibilita' dei progetti.
    L'ammissibilita'  dei  progetti viene riscontrata preventivamente
alla valutazione.
    Non sono ammessi i progetti:
      inviati  o  consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti
dal presente avviso;
      privi  della  domanda  firmata  dal  legale  rappresentante del
soggetto proponente;
      privi del formulario allegato al presente avviso;
      privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e);
      privi  dell'indicazione  dell'ente  attuatore,  qualora  l'ente
proponente  affidi  la  realizzazione del progetto o parte di esso ad
altro soggetto;
      presentati  da soggetti privati non iscritti alla terza sezione
del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento
di  attuazione  del testo unico gia' citato, o che indichino soggetti
attuatori  o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4 ultimo
periodo, non iscritti alla terza sezione del registro, sopra citato.
    9.2 Valutazione dei progetti.
    La   valutazione   dei   progetti  e'  svolta  dalla  Commissione
interministeriale  prevista  dall'art.  25,  comma  2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, regolamento di
attuazione   del   Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
    La  Commissione  provvede alla valutazione dei progetti di cui al
punto   2  tramite  apposite  griglie  tecniche  di  attribuzione  di
punteggio  sulla  base  dei  seguenti  indicatori e criteri di cui al
comma 4, dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:
      esperienza  e  capacita' organizzativa del proponente, anche in
relazione ai risultati conseguiti, eventualmente comprovata da idonea
documentazione  attestante  il  numero  delle  persone  assistite nei
precedenti   progetti   finanziati   dal  Dipartimento  per  le  pari
opportunita';
      articolazione  e  consistenza  delle  strutture  logistiche  di
accoglienza;
      previsione   di  forme  di  partenariato  o  di  collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
      capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di
protezione sociale;
      cantierabilita' dell'intervento;
      localizzazione  del progetto in zone a piu' alta diffusione del
fenomeno, eventualmente comprovata da idonea documentazione;
      assenza  o  carenza  sul  territorio  di  strutture pubbliche o
private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
      carattere innovativo dell'intervento;
      qualita'  dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza
con le opportunita' di inserimento socio-lavorativo;
      capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei
destinatari dell'intervento;
      caratteristiche delle azioni integrate;
      competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
      ottimale rapporto costi/benefici.

10. Obblighi  del  soggetto  ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.

    Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili  saranno  precisati  nell'apposita convenzione che verra'
stipulata  tra  l'ente  proponente  e  il  Dipartimento  per  le pari
opportunita'.

11. Modalita' e termini di presentazione della domanda.

    I  soggetti  interessati alla presentazione dei progetti relativi
ai  programmi  di  protezione  sociale dovranno inoltrare una domanda
sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel presente avviso e nel
formulario allegato.
    Le  domande,  firmate  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
proponente,  dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate
al punto 7.
    Le  buste contenenti le proposte (un originale piu' quattro copie
ed  eventuale  cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione
del  riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale -
art.  18  del  Testo  unico  sull'immigrazione», con la dicitura «non
aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunita' -
Segreteria    tecnica   della   Commissione   interministeriale   per
l'attuazione  dell'art. 18, via Barberini n. 38 - 00187 Roma, entro e
non  oltre  il  4 marzo  2005.  Le domande possono essere spedite per
posta  con  raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale
di spedizione.
    La  consegna  a  mano  potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle  ore  9  alle  ore  14  presso  il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', segreteria tecnica della Commissione interministeriale,
via Barberini n. 38, Roma, 4° piano, stanza 430.