IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento CEE n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento CE n. 535/1997 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla Cooperativa ortolani di Lusia
S.c.r.l., con sede in Lusia (Rovigo), via Provvidenza n. 1, intesa ad
ottenere la registrazione della denominazione «Insalata di Lusia», ai
sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/1992;
  Vista la nota protocollo n. 67495 del 15 novembre 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  Cooperativa ortolani di Lusia
S.c.r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto regolamento CEE 2081/9292 come
integrato  all'art.  1,  paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/1997
sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Insalata di
Lusia», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dalla  Cooperativa
ortolani   di   Lusia  S.c.r.l.,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio  e  a  livello nazionale della denominazione «Insalata di
Lusia», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata
nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/1992  del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2  del  regolamento  CE  n. 535/1997 del Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione «Insalata di Lusia».