IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1  del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in
particolare i commi 1 e 2;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
  Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del
Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli e presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le
quali  sussistono  le  condizioni  previste  dal  sopracitato art. 3,
comma 137,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  anche  senza soluzione di continuita' rispetto al termine
di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge
n.   223/1991,   delle   proroghe  del  medesimo  trattamento  e  del
trattamento   di   mobilita'   e/o   del   trattamento   speciale  di
disoccupazione,   potra'   essere   agevolata   la   gestione   delle
problematiche   occupazionali  relative  alle  suddette  fattispecie,
mediante   il   graduale   e  progressivo  reimpiego  dei  lavoratori
interessati;
  Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dai
predetti  accordi,  nonche' gli elenchi dei lavoratori aventi diritto
al  trattamento  speciale di disoccupazione, facenti parte integrante
dei citati accordi;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di poter autorizzare la concessione
del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale  e  la
concessione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione, entro il
31 dicembre   2004,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle
fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di
conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 3, comma 137,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' autorizzata, per il periodo dal 14 luglio 2004 al 31 dicembre
2004, in favore di un numero massimo di 165 dipendenti della societa'
Montefibre  S.p.a.  unita'  in  Ottana  (Nuoro),  la  concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito
nell'accordo  intervenuto  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri in data 30 giugno 2004.
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro  1.364.748,00.