L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 23 dicembre 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  delibera  n.  314/00/CONS  del  1° giugno  2000, recante
«Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia  vocale  a  particolari categorie di clientela», pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  n.  160
dell'11 luglio 2000;
  Vista  la  delibera  n.  290/01/CONS  del  1° luglio  2001, recante
«Determinazioni  di  criteri per la distribuzione e la pianificazione
sul  territorio  nazionale  delle  postazioni telefoniche pubbliche»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199
del 28 agosto 2001;
  Vista  la  delibera  n.  330/01/CONS  del  1° agosto  2001, recante
«Applicazione   ed   integrazione   della   delibera  n.  314/00/CONS
"Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia  vocale  a particolari categorie di clientela"», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  199  del
28 agosto 2001;
  Vista  la  delibera  n.  14/02/CIR  del  20 dicembre  2002, recante
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio  universale  per  l'anno  2001»,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;
  Vista la delibera n. 2/04/CONS del 14 gennaio 2004, recante «Gara a
procedura  aperta  per  l'affidamento  dell'incarico  concernente  la
verifica  del  costo  netto  del  servizio  universale  dichiarato da
Telecom  Italia  per  l'anno  2002:  affidamento  dell'incarico  alla
Societa' Europe Economics»;
  Viste le relazioni presentate da Telecom Italia S.p.a. il 16 giugno
2003  «Servizio  universale:  metodologia  adottata da Telecom Italia
S.p.a.  per  il  calcolo del costo netto 2002» e «Relazione sul costo
netto del servizio universale dell'anno 2002»;
  Vista   la   comunicazione  di  avvio  del  procedimento  «Servizio
universale:   applicabilita'   del   meccanismo   di  ripartizione  e
valutazione  del  costo  netto  per  l'anno  2002»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 188 del 14 agosto
2003;
  Vista  la  decisione  della  sezione  sesta  del Consiglio di Stato
dell'8 luglio 2003;
  Vista   la   relazione  finale  della  societa'  Europe  Economics,
acquisita  in data 31 marzo 2004, concernente la verifica del calcolo
del  costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia
per l'anno 2002;
  Vista  la  delibera  n.  2/04/CIR  recante  «Consultazione pubblica
concernente   la  proposta  di  provvedimento  relativo  al  servizio
universale:   applicabilita'   del   meccanismo   di  ripartizione  e
valutazione  del  costo  netto  per  l'anno  2002»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana dell'8 maggio 2004, n.
107;
  Considerate  le  osservazioni  e  i  contributi forniti nell'ambito
della  consultazione  pubblica di cui alla delibera n. 2/04/CIR dagli
operatori  di  telecomunicazione  Vodafone  Omnitel,  Telecom  Italia
Mobile, Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
  (1) Il procedimento istruttorio.
  1. La societa' Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha
presentato  all'Autorita',  in  data  16 giugno  2003, il calcolo del
costo  netto  derivante  dagli  obblighi  di  fornitura  del servizio
universale  relativo  all'anno  2002, ai sensi dell'art. 3, comma 10,
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art.
5,  comma  1,  del decreto ministeriale 10 marzo 1998. L'Autorita' ha
pertanto avviato, in data 16 luglio 2003, un procedimento istruttorio
finalizzato   a   determinare   l'applicabilita'  del  meccanismo  di
ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per
l'anno 2002.
  2.  Ai  fini della determinazione dell'iniquita' dell'onere e della
conseguente    applicabilita'   del   meccanismo   di   ripartizione,
l'Autorita', contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria,
pubblicata  in  data  14 agosto  2003  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  188,  ha  richiesto  agli  operatori di cui
all'art.  2,  comma  2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 dati e
informazioni  concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonche' di
volumi di traffico e numerosita' della clientela.
  3.  In  data  12 novembre  2003,  l'Autorita',  sulla base dei dati
forniti  dagli  operatori  e  della  conseguente analisi sul grado di
concorrenza   raggiunto   nel  mercato  delle  telecomunicazioni,  ha
stabilito   che,   ai  sensi  degli  articoli 62  e  63  del  decreto
legislativo   n.   259/2003   recante   «Codice  delle  comunicazioni
elettroniche»  (di  seguito  codice),  gli  obblighi di fornitura del
servizio  universale  hanno  costituito  per  l'anno  2002  un  onere
ingiustificato a carico di Telecom Italia.
  4.  L'Autorita' ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di
ripartizione,  ai sensi dell'art. 63 del codice, nonche' dell'art. 3,
comma  2,  e  dell'art.  6, comma 2, lettera a), dell'allegato 11 del
codice. Conseguentemente l'Autorita' ha incaricato la Societa' Europe
Economics,  selezionata  sulla  base  di  una  procedura  di gara, di
verificare  il  calcolo  del  costo  netto, relativo agli obblighi di
fornitura  del  servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per
l'anno 2002.
  5.  Europe Economics ha avviato in data 23 gennaio 2004 l'attivita'
di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
  6.  Nel  corso  dell'attivita'  di  controllo del calcolo del costo
netto,  Telecom  Italia  ha  presentato  all'Autorita'  ed  a  Europe
Economics  la  propria  proposta  di  quantificazione dei vantaggi di
mercato  di  cui all'art. 6, comma 2, lettera b) dell'allegato 11 del
codice.
  7.  In  data  31 marzo  2004,  Europe  Economics  ha  presentato la
relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di
determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal Capo
IV  del  Titolo  II  del codice e dalle disposizioni dell'allegato 11
dello   stesso  codice.  La  relazione  finale  riporta  altresi'  le
modalita'  di  calcolo  e  la  quantificazione  finale, effettuata da
Europe  Economics,  dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia
quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.
  8. L'Autorita' dopo aver effettuato le proprie valutazioni ai sensi
dell'art.  6,  comma  2,  lettera  c) dell'Allegato 11 del codice, ha
sottoposto  a  consultazione pubblica i propri orientamenti in merito
alle  decisioni  da  adottare  con  riferimento  all'applicabilita' e
giustificazione  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale, contenuti nella proposta di provvedimento di cui
all'allegato  B  della  delibera n. 2/04/CIR. La predetta delibera e'
stata  pubblicata  sul  sito  dell'Autorita' in data 30 aprile 2004 e
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  n.  107
dell'8 maggio  2004. La consultazione pubblica si e' conclusa in data
7 giugno 2004.
  9.  Entro il predetto termine sono stati ricevuti i contributi e le
osservazioni  dai  seguenti  operatori di comunicazioni elettroniche:
Vodafone  Omnitel,  Telecom  Italia  Mobile  (di  seguito  TIM), Wind
Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia.
  10.  Gli  operatori  Wind  Telecomunicazioni e Telecom Italia hanno
inoltre  illustrato  all'Autorita' nell'ambito di audizioni, tenutesi
nei  termini  previsti dalla delibera 02/04/CIR, i documenti prodotti
nel corso del processo di consultazione pubblica.
  (2)  La valutazione dell'iniquita' dell'onere e dell'applicabilita'
del meccanismo di ripartizione.
  (2.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  11.  Al  fine  di  decidere  sull'applicabilita'  del meccanismo di
ripartizione, l'Autorita' ha provveduto ad accertare, da un lato, che
il  grado di concorrenza raggiunto nel mercato della telefonia vocale
fissa  fosse  sufficiente  a  giustificare  l'iniquita' dell'onere e,
dall'altro, che la sostituibilita' tra servizi di telefonia vocale su
rete  fissa  e su rete mobile, in un contesto di servizio universale,
fosse  significativa.  In ragione del grado di concorrenza accertato,
sulla   base   dei   dati  acquisiti  dalle  imprese  nel  corso  del
procedimento,  l'Autorita' ha ritenuto iniquo l'onere della fornitura
degli  obblighi  di servizio universale a carico di Telecom Italia e,
quindi,  applicabile  il  meccanismo  di ripartizione del costo netto
agli  operatori  di  rete  fissa e mobile. L'Autorita' ha supportato,
peraltro,  tale  posizione sottolineando i benefici che gli operatori
di  rete  mobile  traggono  dall'esistenza degli obblighi di servizio
universale imposti a Telecom Italia.
  L'Autorita' ha manifestato, infine, l'orientamento di applicare una
soglia  di  esenzione  dalla  contribuzione  al  fondo  del  servizio
universale  pari  all'1% dei ricavi netti degli operatori, allo scopo
di  non disincentivare l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di
tutelare   i   nuovi   entranti,   gia'  gravati  da  alti  costi  di
interconnessione.
  (2.2) Le osservazioni degli operatori.
  12.  In  merito  al  meccanismo di ripartizione dei costi netti del
servizio universale, una parte degli operatori (Telecom Italia, Wind,
TIM)  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  includere  nella
contribuzione  al  fondo  tutte  le  categorie di fornitori di rete e
servizi  di comunicazione elettronica, compresi gli operatori di rete
mobile.  In  particolare,  uno  degli  operatori  (Telecom Italia) ha
effettuato  una  stima  dei  ricavi che i gestori di telefonia mobile
ricevono  dall'esistenza  degli  obblighi di servizio universale e ha
rilevato   che   «tale   stima   conferma   pienamente  l'indicazione
dell'Autorita'  secondo  cui  i  suddetti ricavi sono di un ordine di
grandezza   comparabile  con  le  quote  di  contribuzione  al  fondo
determinate per gli operatori di rete mobile».
  13. Un altro operatore (Vodafone Omnitel), invece, non condivide la
metodologia  utilizzata  dall'Autorita' per verificare l'esistenza di
concorrenza  tra  i  servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia
mobile.  Piu'  precisamente,  tale operatore ha contestato l'indagine
sulla  sostituibilita'  tra  i  due  servizi in ragione del fatto che
l'analisi su cui si basa l'Autorita' e' circoscritta al solo contesto
degli  obblighi  di servizio universale e utilizza un dato parziale e
incerto  come  quello  dei  ricavi  di sostituzione. A tal proposito,
richiama  le  «Linee direttrici per le analisi dei mercati rilevanti»
della Commissione europea, nelle quali e' precisato che, dal punto di
vista   della   domanda,  i  servizi  di  telefonia  mobile  e  fissa
costituiscono  dei  mercati  separati. Il medesimo operatore, infine,
chiede,  laddove si confermasse la sostituibilita' tra i due servizi,
una  riduzione  del suo onere di contribuzione, in considerazione del
fatto  che lo stesso era soggetto a obblighi assimilabili a quelli di
servizio universale.
  14.  Relativamente  alla soglia di esenzione dalla contribuzione al
fondo,  uno degli operatori (Wind) ritiene che si dovrebbe utilizzare
come criterio oltre alla soglia dell'1% dei ricavi netti anche quello
della  valutazione  della  situazione finanziaria cosi' come previsto
dal codice (art. 63), esentando in particolare le societa' in perdita
di  esercizio.  Gli  altri operatori (Vodafone Omnitel, TIM), invece,
chiedono  che  il  meccanismo  di  esenzione sia circoscritto ai soli
operatori nuovi entranti.
  (2.3) La valutazione dell'Autorita'.
  15.  Il meccanismo di recupero dei costi netti basato su prelievi a
carico  delle  imprese  mira  a  ripartire  tra  tutti  gli operatori
concorrenti  le  perdite  subite  dal soggetto fornitore del servizio
universale.    A    tale   riguardo,   l'Autorita'   ha   determinato
l'applicabilita'  del  meccanismo  di  ripartizione  sulla  base  del
livello  concorrenziale accertato per il servizio di telefonia vocale
offerto  dagli  operatori  di  rete fissa e mobile. Sempre ai fini di
stabilire l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione l'Autorita'
ha  altresi' provveduto a valutare il grado di sostituibilita' per le
chiamate  originate  dalle  aree  non remunerative da rete fissa e da
apparati  di  rete mobile nonche' a stimare i benefici che derivano a
terzi  operatori dall'esistenza degli obblighi di servizio universale
in capo a Telecom Italia.
  16.  L'analisi  della  sostituibilita'  tra  i servizi di telefonia
mobile  e  quelli  di telefonia fissa, se diretta all'identificazione
dei soggetti tenuti a contribuire al servizio universale, deve essere
strettamente  legata  alle  finalita'  che la normativa comunitaria e
nazionale si propongono di perseguire in materia di finanziamento del
costo   netto   del  servizio  universale.  L'istituto  del  servizio
universale   persegue   infatti  finalita'  sociali  e  di  interesse
pubblico,   non  sempre  raggiungibili  attraverso  i  meccanismi  di
mercato.
  17.  Per  tale  ragione, l'Autorita' ritiene, in relazione a quanto
affermato  da  un  operatore, che le «Linee direttrici per le analisi
dei   mercati   rilevanti»   della   Commissione  europea  non  siano
applicabili   al   contesto   del  servizio  universale.  Tali  linee
direttrici  hanno,  infatti,  la  finalita'  di  stabilire gli ambiti
geografici  e  di  prodotto  dei mercati stessi nonche' il livello di
concorrenza  effettiva  e  potenziale negli stessi mercati al fine di
stabilire  l'eventuale  imposizione di obblighi regolamentari ex-ante
agli operatori in esso presenti.
  18.  Da cio' discende che un'analisi di sostituibilita', effettuata
sulla base delle procedure previste dal Codice per la definizione dei
mercati  rilevanti,  non  sarebbe  appropriata  per  stabilire  quali
operatori  debbano contribuire al fondo. Ad esempio, l'art. 67, comma
5,  del  codice  relativo  ai  controlli  normativi  sui  servizi  al
dettaglio  prevede che anche qualora sia accertata l'esistenza di una
concorrenza  effettiva  siano  fatti  salvi  gli obblighi di servizio
universale  concernenti l'accessibilita' delle tariffe e il controllo
delle spese.
  19. L'accertamento della sostituibilita' tra i servizi di telefonia
vocale  offerti  da  operatori  di  rete  fissa e mobile deve essere,
quindi,  adattato  al  contesto  del servizio universale. In merito a
tale  accertamento si richiama espressamente quanto gia' indicato nei
paragrafi  da  11 a 17 del punto 2.2 dell'allegato B alla delibera n.
2/04/CIR.   Pertanto,   l'Autorita'   ribadisce  che  il  livello  di
sostituibilita'  accertato  tra i servizi di telefonia vocale fissa e
mobile   risulta  particolarmente  elevato  nell'ambito  di  servizio
universale.
  20. Peraltro,  come  gia'  indicato  nella delibera n. 2/04/CIR, si
sottolinea  che  alcuni  operatori  chiamati  a  contribuire al fondo
conseguono dei benefici netti dall'offerta da parte di Telecom Italia
dei  servizi  che  ricadono  negli obblighi di servizio universale in
capo   a   quest'ultimo.   Cio'   avvalora   la   scelta   effettuata
dall'Autorita' di ricondurre l'analisi di sostituibilita' tra servizi
di  telefonia vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile a un
contesto di servizio universale.
  21.  Cio'  premesso,  l'Autorita', richiamando espressamente quanto
affermato nel paragrafo 2 della delibera n. 2/04/CIR, ritiene che gli
operatori  di  rete  fissa  e di rete mobile siano obbligati, secondo
quanto  previsto  dall'art.  63 del codice e dall'art. 3, commi 2 e 3
dell'allegato 11 al codice, alla contribuzione al fondo conformemente
ai principi di trasparenza, proporzionalita' e non discriminazione di
cui  all'art.  63, comma 3 e art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n.
11 al codice delle comunicazioni.
  22.  In  merito  al  meccanismo di esenzione dalla contribuzione al
fondo, l'Autorita' ribadisce l'orientamento espresso in consultazione
sulla  base  di  quanto  affermato  al  paragrafo 3 della delibera n.
2/04/CIR.  Il  meccanismo  di  esenzione  introdotto  dall'Autorita',
coerentemente  con  le finalita' dell'art. 63, comma 3 del codice, da
un  lato,  ripartisce  i  contributi nel modo piu' ampio possibile e,
dall'altro,  esonera  dalla  contribuzione al fondo sia gli operatori
nuovi  entranti  sia  gli  operatori  che non superano un determinato
livello di fatturato.
  23.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  che il meccanismo di esenzione
dalla  contribuzione  al  fondo  del servizio universale debba essere
applicato  per  ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi
netti,  calcolati  sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 del
codice, sono inferiori all'1% del totale.
  (3)  L'ammissibilita'  dei costi amministrativi del calcolo e degli
interessi per il disallineamento temporale.
  (3.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  24. L'Autorita' ha ritenuto che i costi amministrativi di calcolo e
gli  interessi  dovuti per il disallineamento temporale sostenuti dal
soggetto fornitore costituiscano un onere necessario affinche' questi
possa poi richiedere un indennizzo a terzi operatori. L'Autorita' ha,
quindi  manifestato  l'orientamento di non ammettere al meccanismo di
ripartizione  i  costi  amministrativi  del  calcolo e il costo degli
interessi   per   il   disallineamento   temporale,   ritenendo   non
giustificate  le  valutazioni  di Europe Economics che, invece, aveva
computato anche tali costi ai fini del calcolo del costo netto.
  (3.2) Le osservazioni degli operatori.
  25.  In merito ai costi amministrativi del calcolo e agli interessi
per  il  disallineamento temporale, alcuni operatori (Telecom Italia,
TIM)  non condividono l'orientamento dell'Autorita' di non ammetterli
al meccanismo di ripartizione.
  Gli stessi operatori ritengono, infatti, che l'art. 5 dell'allegato
11  al  codice contenga un elenco meramente esemplificativo dei costi
ammessi  al  meccanismo  di  ripartizione,  concludendo,  quindi, che
nessuna   disposizione   vieta  di  includere  in  quest'elenco  tale
tipologia  di  costi,  soprattutto in considerazione del fatto che si
tratta  di  costi  evitabili  in  assenza  di  obblighi  di  servizio
universale.
  26.   Altri   operatori,  invece,  concordando  con  l'orientamento
espresso  dall'Autorita',  ritengono  che  la  normativa  di  settore
escluda  i  costi  amministrativi  del calcolo e gli interessi per il
disallineamento   temporale   dai  costi  ammessi  al  meccanismo  di
ripartizione.
  (3.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  27.  L'art.  63,  comma  2,  del  Codice  prevede  che «Puo' essere
finanziato  unicamente  il  costo  netto  degli  obblighi di cui agli
articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'art. 62...».
  I  costi  amministrativi  e  per  il  disallineamento temporale non
rientrano tra le tipologie di costo finalizzate all'adempimento degli
obblighi  di  servizio  universale,  le quali costituiscono le uniche
categorie  di  costo a poter essere oggetto di finanziamento ai sensi
dell'art. 63 del codice.
  28.  Le  osservazioni  degli operatori non hanno apportato elementi
aggiuntivi  rispetto  alle  valutazioni formulate e agli orientamenti
espressi  dall'Autorita'  nell'ambito  del  processo di consultazione
pubblica.  L'Autorita'  ritiene, quindi, di confermare l'orientamento
affermato  nel  paragrafo  10  della  delibera  n.  2/04/CIR e di non
ammettere  al  meccanismo  di ripartizione i costi amministrativi e i
costi  per  il disallineamento temporale. Tali costi, infatti, devono
essere  considerati come un onere a carico del soggetto fornitore del
servizio   universale  qualora  intenda  esercitare  la  facolta'  di
richiedere  il  finanziamento  del  costo  netto  sostenuto  prevista
dall'art. 63, comma 1, del codice.
  (4)  L'ammissibilita'  del costo netto della telefonia vocale (aree
non remunerative e categorie agevolate di utenti).
  (4.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  29.  L'Autorita', nell'ambito della consultazione pubblica relativa
alla   sezione   (10.1)  della  delibera  n.  2/04/CIR,  ha  espresso
l'orientamento  di  non  ammettere  al  meccanismo di ripartizione le
modifiche al calcolo del costo netto apportate da Europe Economics in
merito al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo
di   valorizzazione  degli  ammortamenti.  L'Autorita'  ha  ritenuto,
infatti, che i cambiamenti metodologici apportati da Europe Economics
per  quanto finalizzati ad una valutazione piu' precisa dei dati alla
base   del   calcolo  del  costo  netto,  potessero  contrastare  con
l'esigenza  di  stabilizzazione  della  metodologia di individuazione
delle  aree  potenzialmente  non  remunerative,  cosi' come stabilito
dalla delibera 14/02/CIR.
  (4.2) Le osservazioni degli operatori.
  30.   Alcuni   operatori   (Telecom   Italia,   TIM  )  condividono
l'orientamento  dell'Autorita'  di  escludere  tali  cambiamenti  dal
meccanismo  di  ripartizione,  sia perche' altererebbero il bacino di
aree  non remunerative, cosi' come definito dalla delibera 14/02/CIR,
sia  perche'  produrrebbero  risultati  distorti,  dal momento che le
rettifiche  apportate da Europe Economics alla metodologia di calcolo
utilizzano  dati  storici  (rapporto NBV/GBV) in un contesto di costi
prospettici  incrementali  di  lungo periodo. Uno di questi operatori
(Telecom  Italia)  sottolinea,  inoltre,  che  i  rapporti  NBV/GBV a
livello  nazionale non sono indicativi della vita residua dei cespiti
nelle   aree  non  remunerative,  in  considerazione  delle  notevoli
differenze  (in  termini di grandezza, di composizione della rete, di
costi  medi  per  clienti)  intercorrenti tra aree remunerative e non
remunerative.    Relativamente   alle   minus/plusvalenze   derivanti
dall'applicazione  del  metodo FCM, un operatore (TIM) ritiene che la
differenziazione  operata da Europe Economics attraverso un principio
di   efficienza   non   sia  conforme  alla  Raccomandazione  europea
98/322/CE.
  31.   Altri   operatori   (Wind,  Vodafone  Omnitel),  invece,  non
condividono  l'orientamento espresso dall'Autorita' nell'ambito della
consultazione  pubblica. Piu' in particolare tali operatori ritengono
corrette  le  variazioni apportate da Europe Economics, sottolineando
che   tali  rettifiche  non  sono  configurabili  come  modifiche  di
carattere  metodologico,  bensi' come affinamenti concernenti le piu'
appropriate    tecniche   utilizzabili   all'interno   della   stessa
metodologia. Un operatore (Vodafone Omnitel) ritiene che l'ipotesi di
una  vita residua dei cespiti pari al 50%, anche qualora coerente per
il  calcolo  del  costo netto degli anni 2000 e 2001, non puo' essere
applicata  all'anno  2002  in quanto la vita residua dei cespiti, per
definizione,  tende  a  diminuire  nel  tempo.  E'  evidente  che una
diminuzione  della  vita  residua  comporta  una riduzione del valore
netto  di  sostituzione  che a sua volta si traduce in una intrinseca
diminuzione dei costi. In taluni casi la riduzione dei costi relativi
al  valore  netto  di  sostituzione puo' rendere profittevole un'area
precedentemente  non  remunerativa. Il risultato economico di un'area
puo'  cambiare  nel tempo, sia per l'adozione di una migliore tecnica
di   calcolo   da   parte  del  soggetto  revisore,  sia  per  motivi
indipendenti  da  tali modifiche. Cio' tuttavia non comporta in alcun
caso  alterazioni  del bacino di aree potenzialmente non remunerative
fissato  dall'Autorita'  con la delibera n. 14/02/CIR all'interno del
quale  fare  la ricerca per il calcolo del costo netto. La stabilita'
del  bacino  di  aree  PNR  non  puo'  comunque prevalere rispetto al
principio  della  trasparenza e dell'oggettivita' dei dati utilizzati
in una procedura che e' finalizzata al recupero di costi sostenuti da
Telecom  Italia attraverso il finanziamento degli altri operatori. Lo
stesso  operatore  sottolinea,  altresi',  che,  anche  se negli anni
passati,  il  soggetto  revisore  ha  accettato  una stima della vita
residua  pari al 50% ha, tuttavia, provveduto ad incrementare la vita
utile   dei   cespiti  apportando  di  conseguenza  aggiustamenti  in
riduzione del costo netto.
  (4.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  32.  Le  osservazioni  degli  operatori  espresse nell'ambito della
consultazione  pubblica  non hanno apportato contributi innovativi in
termini  giuridici  ed economici rispetto alle valutazioni effettuate
dall'Autorita'  nell'ambito della consultazione pubblica in merito al
problema  della  stabilizzazione  del  processo  di calcolo del costo
netto.  L'Autorita',  infatti,  gia'  nell'ambito della consultazione
pubblica  aveva  valutato  e  considerato corretti dal punto di vista
economico   gli   aggiustamenti   metodologici  apportati  da  Europe
Economics.   L'Autorita',   tuttavia,   aveva   rilevato   che   tali
aggiustamenti avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non
remunerative  contravvenendo  cosi' a quanto stabilito dalla delibera
n. 14/02/CIR.
  33.  Le rettifiche apportate da Europe Economics al valore netto di
sostituzione,  alle  minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli
ammortamenti rappresentano un elemento di discontinuita' metodologica
rispetto  alla  metodologia  adottata  per il calcolo del costo netto
degli  anni  1998-2001.  L'applicazione  della  nuova  metodologia di
calcolo introdotta da Europe Economics ha cosi' comportato un impatto
significativo  nella  modifica  del bacino di aree potenzialmente non
remunerative  stabilito  dall'Autorita'  con la delibera n. 14/02/CIR
per  il  calcolo del costo netto 2001. L'Autorita', infatti, con tale
delibera   aveva  provveduto  ad  identificare  geograficamente  e  a
definire numericamente le aree potenzialmente non remunerative. Sulla
base  di  tale provvedimento Telecom Italia era obbligata a ricercare
le  aree  effettivamente non profittevoli solo all'interno del bacino
di  aree potenzialmente non remunerative per un periodo non inferiore
a 24 mesi.
  34.  Il  bacino  di  aree  non remunerative e' definito in una fase
precedente  il calcolo del costo netto e si basa sull'analisi di dati
geo-referenziati   relativi   al   reddito  medio  della  popolazione
residente   nell'area,   all'altitudine,   alla   numerosita'   della
popolazione  residente,  alla presenza di clientela affari. Tale fase
prescinde dall'uso delle diverse metodologie contabili per il calcolo
dei  costi  relativi  all'offerta  del  servizio  di telefonia vocale
nell'ambito  delle aree servite dalle centrali SL. L'analisi dei dati
geo-referenziati  permette  di  stabilire a priori la remunerativita'
potenziale dell'area nel lungo periodo e quindi consente di stabilire
se  Telecom  Italia  avrebbe deciso sulla base di una libera politica
aziendale di servire o meno una determinata area.
  35.  Gli  aggiustamenti  apportati  da Europe Economics oltre che a
comportare  modifiche  metodologiche  del  calcolo  del  costo  netto
implicano   la   modifica  del  numero  di  aree  potenzialmente  non
remunerative  all'interno  del  quale  Telecom  Italia  e'  tenuta  a
valutare  la  profittevolezza o meno del servizio di telefonia vocale
offerto in regime di servizio universale.
  36.   Per   tale  ragione  l'Autorita'  non  ritiene  sussistano  i
presupposti  per  modificare  l'orientamento  relativo ai cambiamenti
della  metodologia  di calcolo espresso con la delibera n. 2/04/CIR e
ritiene,  pertanto,  che  il  costo netto delle aree non remunerative
debba  essere  ammesso  al meccanismo di ripartizione nella misura di
Euro 54.000.000.
  37.  L'Autorita'  considera che i suddetti cambiamenti metodologici
costituiscano  un  miglioramento  del  calcolo  del  costo netto che,
tuttavia, necessitano di essere valutati all'interno di un piu' ampio
e   sistematico   processo  di  revisione  metodologica.  L'Autorita'
ritiene,  pertanto,  che  le valutazioni espresse da Europe Economics
debbano   essere   considerate   come  raccomandazioni  da  applicare
all'attivita'  di  verifica  del calcolo del costo netto 2003. A tale
riguardo   l'Autorita'   considera   opportuna  una  revisione  della
metodologia  di  calcolo  nel  corso  dell'attivita'  di verifica del
calcolo del costo netto per l'anno 2003.
  (5) Le categorie agevolate di clienti.
  (5.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  38.  L'Autorita'  aveva  manifestato l'orientamento di ammettere al
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto per la telefonia vocale
l'ulteriore  voce  concernente  le categorie agevolate di clienti, la
quale  comprende i costi derivanti dalla riduzione dei ricavi causata
dalle  disposizioni  contenute  nelle  delibere  n.  314/00/CONS e n.
330/01/CONS, nonche' i costi evitabili dell'erogazione e gestione del
suddetto servizio.
  (5.2) Le osservazioni degli operatori.
  39.  In  merito  alle categorie agevolate di clienti, gli operatori
intervenuti    nel   procedimento   concordano   con   l'orientamento
dell'Autorita'  di ammetterle al meccanismo di ripartizione del costo
netto.  Uno  di  essi  (Telecom Italia), pero', ritiene che, viste le
condizioni  di disagio economico che caratterizzano tali clienti, sia
irrealistica  la  valutazione  effettuata  da  Europe Economics circa
esistenza di ricavi aggiuntivi dovuti al fatto che «tale categoria di
clienti spende parte del reddito addizionale in chiamate aggiuntive».
  (5.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  40.  L'Autorita',  preso  atto  delle osservazioni degli operatori,
ribadisce  l'orientamento  proposto  nell'allegato 2 alla delibera n.
2/04/CIR e pertanto ritiene ammissibile il costo netto degli obblighi
derivanti   dagli   art.   57   e  59,  comma  2,  del  codice  delle
comunicazioni, nella misura di Euro 3.800.000.
  (6) L'ammissibilita' del costo netto della telefonia pubblica.
  (6.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  41.  In merito al costo netto della telefonia pubblica, l'Autorita'
ha  manifestato  l'orientamento  secondo  cui  sulla base dei criteri
qualitativi  indicati  dalla  delibera  n.  290/01/CONS le postazioni
telefoniche  pubbliche identificate come «concentrazioni» non possono
essere  escluse  dal  cosiddetto «parco impianti USO». L'Autorita' ha
ritenuto,  altresi',  non giustificata la richiesta di Telecom Italia
di  considerare  prioritariamente gli impianti stradali rispetto agli
impianti  al  dettaglio,  con  riferimento  ai  criteri  quantitativi
indicati   dalla   delibera   n.   290/01/CONS.  Alla  luce  di  tali
considerazioni,  l'Autorita'  aveva  stimato pienamente conformi alle
disposizioni  regolamentari  vigenti le modifiche apportate da Europe
Economics  in  merito, in particolare, all'identificazione del «parco
impianti   USO»,   nonche'   alla   re-imputazione   dei   ricavi   e
all'evitabilita'  di  alcuni  costi  (costi  del sistema di gestione,
della rete intelligente, costi commerciali). L'Autorita', in coerenza
con  l'approccio  seguito  per  il  servizio  di telefonia vocale, ha
ritenuto,  tuttavia,  di  non  accogliere  i cambiamenti metodologici
apportati  dal  soggetto  revisore  concernenti  il  valore  netto di
sostituzione,   le   minusvalenze  «efficienti»  e  il  metodo  degli
ammortamenti.
  (6.2) Le osservazioni degli operatori.
  42.  In  merito  all'ammissione  al  meccanismo di ripartizione dei
costi   netti  della  telefonia  pubblica,  alcuni  operatori  (Wind,
Vodafone  Omnitel)  ribadiscono  la  contrarieta'  alla  proposta  di
provvedimento   dell'Autorita'   di   escludere   dal  meccanismo  di
ripartizione,  i  cambiamenti  di  natura  metodologica effettuati da
Europe   Economics.  Un  operatore  (Vodafone  Omnitel)  ha  comunque
richiesto  che i ricavi generati dagli impianti in eccesso rispetto a
quelli  previsti dalla delibera n. 290/01/CONS siano interamente (non
solo il 30%) riallocati agli impianti in perdita.
  43.   Un   altro   operatore  (Telecom  Italia)  non  condivide  la
determinazione del parco impianti USO effettuata da Europe Economics,
ritenendola  basata esclusivamente su un criterio di profittevolezza,
il  quale  non  consentirebbe  di  raggiungere alcuni degli obiettivi
fissati  dalla  delibera  290/01/CIR (copertura razionale ed omogenea
del territorio, accessibilita' agli impianti per il maggior numero di
ore  possibile).  Si  sottolinea, inoltre, che l'impianto stradale e'
quello maggiormente rispondente ai criteri qualitativi indicati dalla
delibera  290/01/CIR. Il medesimo operatore non condivide, infine, il
valore di riallocazione dei ricavi relativi agli impianti in eccesso,
quantificato  da  Europe Economics nel 30%, ritenendo piu' congruo il
range 0-11%.
  (6.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  44.  L'Autorita'  rileva  che  la delibera n. 290/01/CONS contempla
criteri   di   natura   sia  quantitativa  sia  qualitativa,  per  la
definizione del parco impianti USO, allo scopo di assicurare non solo
la  presenza  di  un  numero di PTP congruo rispetto alla densita' di
popolazione,  ma anche per garantire postazioni telefoniche pubbliche
in  quei  luoghi in cui e' piu' elevata l'esigenza di una alternativa
ai  servizi  di  telefonia vocale su rete fissa e mobile. Proprio per
pervenire  ad  una  quantificazione  del  costo netto della telefonia
pubblica  piu' coerente con la delibera 290/01/CONS, Europe Economics
non ha ritenuto corretto escludere a priori dal parco impianti USO le
concentrazioni  di PTP, in considerazione del fatto che se ubicate in
luoghi  di  particolare  interesse sociale (uffici pubblici, stazioni
ferroviarie, ecc.) rientrano a pieno nel novero delle PTP contemplate
dalla  delibera  290/01/CONS. Allo stesso modo, in relazione alle PTP
in  eccesso, Europe Economics non ha inserito prioritariamente le PTP
stradali,  visto  che  proprio  la delibera 290/01/CONS espressamente
richiede  di  assicurare  la  fornitura  del  servizio  di  telefonia
pubblica  anche in altri luoghi (quali quelli ad alta frequentazione,
con difficolta' di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile, ecc.).
  45.  Le  osservazioni  degli  operatori  in  merito  ai cambiamenti
metodologici  del  calcolo  del  costo netto della telefonia pubblica
relativi  al  valore  netto  di  sostituzione, alle minusvalenze e al
metodo  di  valorizzazione  degli  ammortamenti  non  hanno apportato
contributi   innovativi   alle  valutazioni  espresse  dall'Autorita'
all'interno  della  consultazione  pubblica.  L'Autorita',  pertanto,
ritiene   che   non   sussistano   i   presupposti   per   modificare
l'orientamento espresso nel punto 10.2 della delibera 2/04/CIR di non
ammettere  al  meccanismo  di ripartizione i cambiamenti metodologici
effettuati da Europe Economics.
  46.  L'Autorita',  richiamando  espressamente quanto gia' affermato
nel  punto 10.2 della delibera n. 2/04/CIR, ritiene, sulla base delle
risultanze  dell'attivita'  di  verifica  di Europe Economics, che il
costo  netto  della telefonia pubblica valutato in Euro 9.900.000 sia
giustificato  ai  fini del meccanismo di ripartizione del costo netto
per il 2002.
  (7) L'ammissibilita' del costo netto del Servizio 12.
  (7.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  47.  In  merito  al  costo netto derivante dagli obblighi imposti a
Telecom  Italia  nella  determinazione  del  prezzo  al dettaglio del
Servizio  12,  l'Autorita'  ha  ritenuto  giustificate  le  modifiche
apportate  da Europe Economics in merito alle valorizzazioni di costi
e  dei  ricavi  presentate  da  Telecom  Italia,  in riferimento alle
minusvalenze,  numero  di  supervisori,  costo  del personale, ricavi
netti  da  traffico  indotto, esclusione del canone dello Stato. Tali
correttivi   hanno  comportato  l'azzeramento  del  costo  netto  del
Servizio 12.
  (7.2) Le osservazioni degli operatori.
  48.    Gli   operatori   condividono   l'orientamento   manifestato
dall'Autorita',  facendo  anche  rilevare che, dall'entrata in vigore
del  codice, il contenuto del servizio universale non prevede piu' la
fornitura del servizio di informazioni abbonati. Uno degli operatori,
in  ragione  delle  prescrizioni  del  codice in materia di contenuto
degli  obblighi  relativi  alla  fornitura  del servizio informazione
abbonati, si e' astenuto dal formulare commenti.
  (7.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  49.   L'Autorita',  rilevate  le  osservazioni  degli  operatori  e
ritenuti  conformi  al dettato normativo le risultanze dell'attivita'
di  verifica  svolta  da Europe Economics, non ritiene ammissibile il
costo   netto  dichiarato  da  Telecom  Italia  per  il  servizio  di
informazione abbonati (Servizio 12).
  (8) La valutazione dei vantaggi di mercato.
  (8.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  50.  Relativamente  ai vantaggi di mercato derivanti dall'essere il
soggetto   incaricato   della   fornitura  del  servizio  universale,
l'Autorita'  ha espresso l'orientamento di ammettere al meccanismo di
ripartizione  le  rettifiche apportate da Europe Economics alle stime
presentate  da  Telecom  Italia, inclusa quella di attribuire le voci
dei  vantaggi di mercato all'interno di ogni servizio che ha generato
il beneficio stesso.
  (8.2) Le osservazioni degli operatori.
  51.  Alcuni  operatori (Wind, Vodafone Omnitel) non hanno condiviso
la  proposta  dell'Autorita' di attribuire le varie voci dei vantaggi
di  mercato  in relazione all'ipotetico servizio che avrebbe generato
una  determinata  voce  di benefici. Tale approccio e' stato ritenuto
contrario  all'art.  6,  comma  2,  lettera  b),  dell'allegato 11 al
codice, nel quale manca qualsiasi riferimento ad una ripartizione per
servizi.   E'   stato   altresi'   specificato   che,   al   di   la'
dell'interpretazione letterale della norma, sulla base dei criteri di
attribuzione    contabile    risulta   impossibile   effettuare   una
ripartizione  per alcune categorie di vantaggi di mercato. Ad esempio
proprio  il  vantaggio di mercato derivante dalla fedelta' al marchio
e'  attribuibile  sia al servizio di telefonia vocale sia al servizio
di telefonia pubblica.
  52.  Uno  degli  operatori  (Telecom  Italia), invece, condivide la
proposta   dell'Autorita'  ma  ritiene  che  Europe  Economics  abbia
sovrastimato  il  valore  del  vantaggio della «fedelta' al marchio»,
ritenendo che tale presunto beneficio diminuisca nel tempo in ragione
della sempre maggiore concorrenza presente nel mercato.
  (8.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  53.  Le  osservazioni  degli  operatori  espresse nell'ambito della
consultazione  pubblica  hanno  sottolineato  l'impossibilita'  e  le
distorsioni che potrebbero derivare dall'inquadrare ciascuna voce dei
vantaggi   di   mercato   in   un   determinato   servizio,  a  causa
dell'inesistenza  di  criteri  non  arbitrari  ed  inequivocabili. Il
beneficio  della «fedelta' al marchio», per esempio, e' riconducibile
al servizio della telefonia vocale, a quello della telefonia pubblica
nonche'  a  quello espletato per le categorie agevolate di clienti. A
tale  riguardo,  l'attribuzione  dei  vantaggi di mercato a specifici
servizi  richiederebbe  che  la  fedelta'  al marchio fosse associata
perlomeno al servizio di telefonia vocale, il quale include, appunto,
anche  le  categorie  agevolate di cliente. Le categorie agevolate di
clienti  sono,  infatti,  quelle che piu' di ogni altra attribuiscono
valore  al  servizio prestato dal soggetto fornitore in ragione delle
agevolazioni economiche di cui fruiscono
  54.  Preso  atto  delle  osservazioni  ricevute nella consultazione
pubblica,  l'Autorita' ritiene che la metodologia di attribuzione dei
vantaggi  di  mercato  a singoli servizi, a causa dell'ambivalenza di
determinate  voci  di  vantaggi,  rischia  di dar luogo ad una doppia
computazione  degli  stessi. Infatti, tale metodologia contrasterebbe
con  l'art.  2,  comma 4, dell'allegato 11 al codice il quale prevede
che  «Il  calcolo  del  costo netto di alcuni aspetti specifici degli
obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo
da  evitare  una  doppia  computazione  dei  vantaggi...».  Peraltro,
l'Autorita' aveva gia' rilevato, nei procedimenti istruttori relativi
al  calcolo  del  costo  netto degli anni 2000 e 2001, la particolare
complessita' della stima dei vantaggi di mercato a causa dell'assenza
di  metodologie  di  calcolo  univoche  in  ambito internazionale. In
ragione  di cio', la prassi applicativa in materia di attribuzione di
vantaggi    di    mercato   ha   sempre   comportato   un'imputazione
dell'ammontare   totale  dei  vantaggi  di  mercato  al  costo  netto
complessivo degli obblighi di servizio universale.
  55.  Alla  luce  di  tali  considerazioni,  l'Autorita' ritiene che
l'ammontare  complessivo dei vantaggi di mercato, valutati sulla base
dell'art.  6,  comma 2, lettera b), dell'allegato 11 al codice, debba
essere  detratto  dal  costo  netto  complessivo dato dalla somma dei
costi  netti  degli  obblighi  di  servizio universale previsti dagli
articoli 54,  55,  56,  57,  e  59 comma 2. Si ritiene pertanto che i
vantaggi  di  mercato  siano  giustificati  ai fini del meccanismo di
ripartizione   del   costo   netto   del   2002   nella   misura   di
Euro 28.800.000.
  (9) Finanziamento del servizio universale.
  (9.1) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione
pubblica.
  56.  L'Autorita'  ha ritenuto che l'onere complessivo relativo agli
obblighi   di   fornitura   del  servizio  universale  fosse  pari  a
Euro 37.222.000, tenuto conto sia dei vantaggi di mercato derivanti a
Telecom  Italia quale soggetto fornitore del servizio universale, sia
del  costo della verifica effettuata dal soggetto revisore incaricato
dall'Autorita'.  L'Autorita',  inoltre,  ha  espresso  nel  documento
sottoposto  a  consultazione  pubblica  l'orientamento di adottare il
modello  di calcolo di ripartizione del costo netto in base ai dati e
alle informazioni indicate nell'allegato 11 al codice.
  (9.2) Le osservazioni degli operatori.
  57. Gli  operatori  hanno  generalmente  richiesto una modifica del
valore  complessivo del costo netto sulla base delle osservazioni che
ciascuno di essi ha esposto nel proprio contributo.
  58. In  generale  gli  operatori non hanno formulato valutazioni in
merito  al modello di calcolo per la ripartizione del costo netto del
servizio universale.
  59.  Un  operatore,  tuttavia,  ha  manifestato  delle perplessita'
sull'entita'  delle  percentuali  di  contribuzione,  basate  su  una
propria  simulazione  di  calcolo  realizzata  attraverso  i  dati di
bilancio  (civilistico) dei soggetti individuati come contribuenti al
fondo  dalla  delibera  n.  2/04/CIR.  Lo  stesso operatore ha quindi
richiesto  all'Autorita'  di  verificare  il  calcolo  delle quote di
contribuzione al fondo.
  (9.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  60.  Per quanto concerne il calcolo delle quote di contribuzione al
fondo,  l'Autorita'  ha  ritenuto opportuno procedere ad una verifica
dei  dati in ingresso nel modello di calcolo, al fine di accertare la
correttezza  delle  quote  di  contribuzione  al  fondo fissate dalla
delibera  n.  2/04/CIR.  A  tale riguardo, l'Autorita' ha proceduto a
effettuare  un  esercizio  di  attribuzione  delle voci di costi e di
ricavi desumibili dai bilanci dei soggetti contribuenti alle medesime
categorie di costi e di ricavi previste dall'allegato 11 al codice.
  Le  risultanze  di  tale  esercizio  di  calcolo non hanno mostrato
variazioni  significative  rispetto  ai  dati dichiarati dai soggetti
contribuenti nel corso del procedimento istruttorio.
  L'Autorita'   pertanto  ha  ritenuto  di  confermare  le  quote  di
contribuzione al fondo fissate dalla delibera n. 2/04/CIR.
  (10) Evoluzione del servizio universale.
  (10.1)     L'orientamento    dell'Autorita'    nell'ambito    della
consultazione pubblica.
  61.  L'Autorita',  alla  luce  della  raccomandazione  formulata da
Europe  Economics,  aveva manifestato l'orientamento di effettuare un
processo   di   consultazione  pubblica  al  fine  di  stabilire  una
metodologia  di  calcolo  in grado di recepire le modifiche suggerite
dallo   stesso   soggetto   revisore   per   garantire  una  maggiore
affidabilita' dell'esercizio di calcolo del costo netto.
  (10.2) Le osservazioni degli operatori.
  62.  La  maggior  parte  degli  operatori  condivide l'orientamento
dell'Autorita'  ed un operatore (TIM), in particolare, sottolinea che
la  definizione  di  una  metodologia  condivisa  e stabile nel tempo
consentirebbe  agli  operatori una migliore pianificazione dei flussi
di cassa futuri e dei relativi stanziamenti e ridurrebbe i margini di
discrezionalita'   dell'organismo  revisore.  Un  operatore  (Telecom
Italia),  invece,  ritiene che gli aspetti metodologici alla base del
calcolo  del  costo  netto gia' definiti dalla delibera 14/02/CIR non
debbano  essere oggetto di tale processo di consultazione pubblica il
quale,   invece,   dovrebbe  riguardare  esclusivamente  gli  aspetti
metodologici  ancora  incerti  e  controversi.  Lo  stesso  operatore
ritiene   che   tale   consultazione   si  debba  concludere  con  un
provvedimento  formale  che stabilisca gli aspetti metodologici prima
della presentazione del calcolo del costo netto.
  (10.3) Le valutazioni dell'Autorita'.
  63.  L'art.  53  del  codice conferisce all'Autorita' il compito di
determinare  il  metodo  piu'  efficace  e  adeguato per garantire la
fornitura  del  servizio  universale,  nel  rispetto  dei principi di
obiettivita',  trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. A
tal  proposito l'Autorita' considera le risultanze delle attivita' di
verifica   svolte   da   Europe  Economics  idonee  ad  apportare  un
miglioramento  dell'affidabilita' dell'esercizio di calcolo del costo
netto del servizio universale, in coerenza con i principi contemplati
dall'art.   53   del  codice.  L'Autorita'  ritiene,  quindi,  che  i
principali  aspetti  della  metodologia  di  calcolo  debbano  essere
oggetto  di  revisione  nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica del
calcolo  del  costo netto 2003, tenendo conto delle raccomandazioni e
delle  modifiche  metodologiche  apportate  da  Europe  Economics. Le
risultanze  dell'attivita'  di revisione della metodologia di calcolo
saranno,  quindi,  oggetto  di  specifica valutazione nel corso di un
processo  di consultazione pubblica che coinvolgera' gli operatori di
telecomunicazioni.
  Udita  la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
Applicabilita'  e  giustificazione del meccanismo di ripartizione del
                 costo netto del servizio universale
  1.  Il  meccanismo  di  ripartizione  del  costo netto del servizio
universale per l'anno 2002 e' applicabile.
  2.  Il  costo  netto derivante dagli obblighi previsti dall'art. 54
del  Codice  per  la  fornitura  del  servizio di accesso agli utenti
finali  da  una postazione fissa (aree SL e armadio non remunerative)
per   l'anno   2002   e'  giustificato  ai  fini  del  meccanismo  di
ripartizione nella misura di 54 milioni di euro.
  3.  Il  costo netto derivante dagli obblighi di cui all'art. 55 del
Codice  per  la  fornitura  del servizio di informazione abbonati per
l'anno   2002   non   e'  giustificato  ai  fini  del  meccanismo  di
ripartizione.
  4.  Il  costo netto derivante dagli obblighi di cui all'art. 56 del
Codice per la fornitura del servizio di telefoni pubblici a pagamento
per   l'anno   2002   e'  giustificato  ai  fini  del  meccanismo  di
ripartizione nella misura di 9,9 milioni di euro.
  5.  Il  costo  netto  2002  derivante dagli obblighi previsti dagli
articoli 57  e  59,  comma  2  del  codice per la fornitura di misure
speciali  destinate  agli  utenti  disabili,  nonche'  per  garantire
l'accessibilita' delle tariffe e' giustificato ai fini del meccanismo
di ripartizione nella misura di 3,8 milioni di euro.
  6.  I vantaggi di mercato per l'anno 2002 sono giustificati ai fini
del meccanismo di ripartizione nella misura di 28,8 milioni di euro e
detratti  dal  costo netto complessivo degli obblighi derivanti dagli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2 del codice.
  7.  Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale
per  l'anno  2002,  il  costo  netto  complessivo  di  cui  ai  commi
precedenti,  tenuto  conto  dei  vantaggi  di  mercato,  e' pari a 37
milioni  di  euro,  a  cui e' aggiunto il costo della verifica pari a
0,22  milioni di euro, per un totale complessivo pari a 37,22 milioni
di euro.