IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come
modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004,
emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e
le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  Tesoro  deve  attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della
Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  Direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il Direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 gennaio  2005  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 23.228 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 25 ottobre
e  27 dicembre  2004  con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime  otto  tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali 4,25%, con
godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del
7 aprile  2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del
26 ottobre   2004,   entrambi  citati  nelle  premesse,  e'  disposta
l'emissione  di  una  nona  tranche  dei  buoni del Tesoro poliennali
4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, fino
all'importo  massimo  di  nominali  3.000  milioni di euro, di cui al
decreto  del  25 agosto 2004, altresi' citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2004.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto   dall'art.  3  -  ultimo  comma  del  decreto  ministeriale
25 agosto  2004,  citato  nelle  premesse,  possono essere effettuate
operazioni di «coupon stripping».
  La  prima  cedola  dei  buoni  emessi  con il presente decreto, non
verra'  corrisposta  dal  momento  che, alla data del regolamento dei
buoni medesimi, sara' scaduta.