L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 dicembre 2004 Visti: - la legge 5 marzo 1990, n. 46; - la legge 14 novembre 1995, n. 481; - la legge 23 agosto 2004, n. 239; - il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; - il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462; - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente rettificata e, in particolare, l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualita); - la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni e, in particolare, l'allegato A alla medesima deliberazione; - le proposte delle imprese distributrici pervenute ai sensi del punto 2, lettera a), delle deliberazione n. 4/04; - il documento per la consultazione, diffuso in data 22 luglio 2004 (di seguito: documento per la consultazione 22 luglio 2004), contenente le proposte dell'Autorita' in materia di indennizzi automatici ai clienti del servizio elettrico alimentati in alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni; - le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al precedente alinea, comprensive degli elementi conoscitivi per la valutazione dei costi e dei benefici conseguenti all'adeguamento tecnico degli impianti di utenza ai requisiti tecnici proposti dall'Autorita' nel medesimo documento per la consultazione. - Considerato che: - sulle reti di distribuzione una quota significativa delle interruzioni senza preavviso lunghe e' costituita dalle interruzioni non localizzate, una parte delle quali puo' essere causata da guasti con origine negli impianti di utenza; - la regolazione del numero delle interruzioni di cui al Titolo 5 della Parte I del Testo integrato della qualita' prevede standard specifici di continuita' e penalita' per le imprese distributrici, in caso di mancato rispetto degli standard medesimi, finalizzati alla riduzione del numero di clienti con elevato numero di interruzioni, incluse le interruzioni non localizzate; - un'ulteriore riduzione delle interruzioni non localizzate e' possibile attraverso l'installazione a cura dei clienti di adeguati apparecchi interruttori e protezioni in grado di evitare che le interruzioni che si originano negli impianti di utenza si riverberino nella rete di distribuzione, danneggiando gli altri clienti connessi alla stessa linea. - Considerate: - le proposte formulate dall'Autorita' nel documento per la consultazione 22 luglio 2004, in materia, tra l'altro, di: a) erogazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da parte delle imprese distributrici degli standard specifici di continuita', a valere sulle penalita' previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici, a favore di tutti i clienti alimentati in alta e media tensione, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini di potenza disponibile, purche' dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti; b) riduzione proporzionale dell'ammontare degli indennizzi automatici qualora il gettito delle penalita' a carico delle imprese distributrici risulti inferiore alla totalita' degli indennizzi medesimi; c) individuazione di requisiti tecnici relativi agli impianti di utenza, in grado di selezionare i guasti che si originano all'interno degli impianti di utenza, necessari affinche' i menzionati clienti abbiano diritto agli indennizzi automatici; d) individuazione di specifici obblighi in capo alle imprese distributrici necessari per assicurare il corretto funzionamento delle protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni degli impianti della rete di distribuzione; e) previsione di obblighi in capo ai clienti che intendono usufruire dei citati indennizzi, concernenti la produzione all'impresa distributrice di una dichiarazione di adeguatezza dei propri impianti ai requisiti tecnici; f) facolta' per le imprese distributrici di controllare la veridicita' delle dichiarazioni presentate e il mantenimento nel tempo dei citati requisiti, attraverso l'utilizzazione di personale tecnico esterno adibito a tali attivita' dotato di specifici requisiti tecnico-professionali; g) introduzione di un corrispettivo tariffario specifico a carico dei clienti finali che non adeguano i propri impianti di utenza ai requisiti tecnici previsti con decorrenza dall'1 gennaio 2008, anticipabile per i clienti di maggiore potenza; - le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di: a) erogare gli indennizzi non prima del completamento dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza; b) assicurare un valore minimo agli indennizzi automatici anche nei casi in cui la penalita' a carico di una impresa distributrice risulti insufficiente alla loro erogazione, al fine di incentivare i clienti all'adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici; c) rendere gli indennizzi automatici proporzionali alla potenza impegnata piuttosto che alla potenza disponibile; d) individuare requisiti semplificati per i clienti alimentati in media tensione con potenza disponibile inferiore a 400 kW, tipicamente non dotati di interruttore asservibile a protezione e per i quali l'adeguamento ai requisiti tecnici proposti potrebbe risultare non conveniente; e) escludere dalla regolazione del numero di interruzioni i clienti alimentati in media tensione con piccola potenza disponibile, in ragione della previsione di costi elevati da sostenere a carico del sistema elettrico nel caso di trasformazione massiva in bassa tensione del punto di consegna e conferire all'impresa distributrice la valutazione, caso per caso, in ordine all'effettiva necessita' della menzionata trasformazione, sulla base della reale incidenza del cliente sulla continuita' del servizio e sulla base della realta' impiantistica; f) dimensionare il corrispettivo tariffario dovuto da parte dei clienti alimentati in alta e media tensione in caso di mancato adeguamento dei propri impianti ai requisiti tecnici, in modo da incentivarli all'adeguamento ai requisiti tecnici. - Considerato che l'attivita' di preparazione di norme e guide tecniche e' svolta dal Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) e che lo stesso CEI ha predisposto l'aggiornamento della Guida CEI 11-35 "Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale" atta a favorire un rapido ed esteso processo di adeguamento ai requisiti tecnici degli impianti di utenza dei clienti finali MT. - Ritenuto che sia opportuno: - confermare alcuni orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel documento per la consultazione in data 22 luglio 2004, concernenti in particolare: a) l'erogazione degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto da parte delle imprese distributrici degli standard specifici di continuita', a valere sulle penalita' previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici, a favore dei clienti alimentati in alta e media tensione dotati di impianti adeguati ai requisiti tecnici richiesti; b) la fissazione di obblighi in capo alle imprese distributrici necessari per assicurare il corretto funzionamento delle protezioni degli impianti di utenza, coordinate con le protezioni degli impianti della rete di distribuzione; c) l'effettuazione di controlli a carico delle imprese distributrici con personale appartenente a organismi tecnici qualificati e con modalita' non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato libero; d) la fissazione del termine di decorrenza del corrispettivo tariffario specifico per i clienti che non adeguano in un lasso di tempo ragionevole, anche in relazione al costo, i propri impianti ai requisiti tecnici; - dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati, concernenti in particolare: a) l'individuazione di un valore minimo degli indennizzi automatici, anche nei casi, temporaneamente possibili negli anni 2006 e 2007, in cui la penalita' a carico di una impresa distributrice risulti insufficiente all'erogazione dei menzionati indennizzi, prevedendo in tali casi un contributo erogabile dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a valere sul conto "Oneri per recuperi di continuita'"; b) la previsione di requisiti semplificati per i clienti alimentati in media tensione con impianti di utenza gia' protetti contro i guasti per corto circuito (guasti polifase) e aventi caratteristiche da rendere poco probabile l'insorgere di un guasto monofase, individuabili nei clienti aventi impianti con potenza disponibile inferiore a 400kW, un limitato sviluppo della rete di media tensione in cavo e un solo trasformatore MT/BT; - fissare il termine da cui decorrera' la corresponsione alle imprese distributrici del corrispettivo tariffario specifico da parte dei clienti finali e delle altre utenze alimentati in media tensione non adeguati ai requisiti tecnici secondo un principio di gradualita', a partire da quelli di maggiore potenza dal 2007; - strutturare tale corrispettivo in modo che risulti composto da una quota fissa annua e da una quota variabile proporzionale al numero di ore di utilizzo, in modo da essere correlato alla probabilita' di insorgenza di guasti sugli impianti di utenza non dotati dei requisiti tecnici necessari a evitare che i clienti serviti dalla stessa linea subiscano interruzioni per effetto di tali guasti; - prevedere che tale corrispettivo sia trattenuto dalle imprese distributrici fino a un tetto prestabilito, a compensazione dei maggiori costi sostenuti per effetto delle interruzioni provocate dai clienti i cui impianti non sono adeguati ai requisiti tecnici, dimensionando il corrispettivo rispetto a tali costi; - rinviare a successivo provvedimento la determinazione del corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e le altre utenze alimentati in media tensione dotati di impianti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW e non adeguati ai requisiti tecnici, anche in ragione dei nuovi elementi di regolazione della continuita' del servizio che saranno introdotti nel periodo di regolazione successivo a quello 2004-2007. - Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati concernenti, in particolare: - il rinvio dell'erogazione degli indennizzi al termine del completamento dell'adeguamento di tutti gli impianti di utenza, in ragione dell'eventualita' che i clienti non provvedano all'adeguamento degli impianti: detto rinvio non sarebbe compatibile con l'esigenza di incentivare l'adeguamento degli impianti da parte dei clienti e richiederebbe la fissazione di un obbligo di adeguamento da parte dell'Autorita', quando invece e' preferibile una soluzione basata su incentivi e disincentivi economici; - la proporzionalita' degli indennizzi automatici alla potenza impegnata piuttosto che alla potenza disponibile, in ragione della necessaria coerenza con le penalita', previste dall'articolo 32 del Testo integrato della qualita' a carico delle imprese distributrici per gli anni 2006 e 2007, che sono proporzionali alla potenza disponibile in misura convenzionale del 70%; tale misura convenzionale potra' essere superata nel periodo di regolazione successivo a quello 2004-2007, nella direzione, gia' indicata dall'Autorita', di rilevare la potenza effettivamente interrotta per ciascuna interruzione e per ciascun cliente, grazie alla disponibilita' di misuratori orari e teleletti su tutta l'utenza alimentata in media tensione; - l'esclusione dalla regolazione del numero di interruzioni, anche solo con riferimento agli anni 2006 e 2007, dei clienti alimentati in media tensione con piccola potenza disponibile; detta esclusione comporterebbe la permanenza di una fascia numerosa di clienti in condizioni tecniche tali da non permettere il dispiegamento di tutte le opportunita' di miglioramento della continuita' del servizio. - Ritenuto che: - l'adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici possa produrre un miglioramento della continuita' del servizio, in termini di riduzione del numero di interruzioni, ulteriore a quello raggiungibile per effetto della sola introduzione di penalita' a carico delle imprese distributrici; - tale miglioramento comportera' benefici per tutti i clienti, inclusi quelli alimentati in bassa tensione, connessi alle linee dei clienti che hanno adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici; - sia opportuno raccomandare al CEI di proseguire nell'avviato processo di aggiornamento della normazione tecnica allo scopo di favorire un ampio e rapido adeguamento degli impianti degli utenti, in particolare di quelli alimentati in media tensione, ai requisiti tecnici, riferendo periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori di normazione. - Ritenuto infine necessario: - integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), del Testo integrato della qualita' allo scopo di differenziare lo standard specifico di continuita' per clienti alimentati in alta tensione in relazione al tipo di connessione alla rete di distribuzione, per i clienti che richiederanno la connessione a reti AT successivamente alla presente deliberazione, in modo da permettere al cliente una libera scelta tra soluzioni di connessione con diverso costo e diverso livello di qualita'; - effettuare la rettifica di due errori materiali di cui al comma 32.2 e alla tabella 3 del Testo integrato della qualita' DELIBERA 1. di integrare l'articolo 32, comma 32.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici), aggiungendo dopo le parole "1 interruzione senza preavviso lunga all'anno" le parole "salvo che per i clienti AT che, a partire dall'1 gennaio 2005, richiedano la connessione a reti AT in derivazione rigida, per i quali si applica lo standard di 2 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno"; 2. di rettificare il comma 32.2 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici aggiungendo dopo le parole "il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno" le parole "o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione"; 3. di sostituire l'articolo 33 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici con il disposto normativo di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4. di sostituire l'articolo 34 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici, con il disposto normativo di cui all'Allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 5. di rettificare la tabella 3 del Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici sostituendo le parole "potenza disponibile" con le parole "potenza media interrotta"; 6. di raccomandare ai clienti finali alimentati in media tensione l'applicazione della Guida CEI 11-35, con particolare riferimento alla taratura coordinata delle protezioni degli impianti di utenza con le protezioni degli impianti di distribuzione, in relazione alle diverse condizioni di esercizio; 7. di raccomandare al Comitato Elettrotecnico Italiano il proseguimento dell'attivita' di armonizzazione e aggiornamento di norme e guide tecniche in grado di favorire un rapido e esteso processo di adeguamento degli impianti di utenza ai requisiti tecnici indicati nell'Allegato A, con riguardo anche alla corretta esecuzione della manutenzione degli impianti dei clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione, riferendo periodicamente all'Autorita' in merito all'avanzamento di tali attivita' di normazione; 8. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il Testo integrato della qualita' dei servizi elettrici come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento; 9. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet (www.autorita.energia.it) dell'Autorita' affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Milano, 28 dicembre 2004 Il Presidente: A. Ortis