L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2004

- Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la  legge  28  ottobre  2002,  n.  238, di conversione in legge del
  decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
- la   legge   17   aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con
  modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la  legge  27  ottobre  2003,  n. 290, di conversione in legge, con
  modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge
  14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la  legge  30  dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria
  2005);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
  come successivamente modificato e integrato;
- il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi 29
  aprile 1992, n. 6;
- il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
  dell'artigianato 19 dicembre 1995;
- il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
  1999;
- il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
  bilancio  e  della  programmazione economica, 26 gennaio 2000, come
  modificato   con   il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il Ministro del
  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, 17 aprile
  2001;
- il   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
  dell'artigianato,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente, 11
  novembre  1999,  come  modificato  e  integrato  con il decreto del
  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministro
  dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
- il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
  2002;
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
  il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003
  recante  assunzione  della  titolarita'  delle  funzioni di garante
  della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte della societa'
  Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004;
- il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 17 dicembre
  2004,  recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia
  elettrica  per  l'anno  2005(di seguito: decreto del Ministro delle
  attivita' produttive 17 dicembre 2004);
- il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 24 dicembre
  2004,   recante   determinazione   delle   modalita'   di   vendita
  dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto
  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79, per l'anno 2005 (di seguito:
  decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004).

- Viste:

- la   deliberazione  dell'Autorita'  26  giugno  1997,  n.  70/97  e
  successive  modifiche  e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
  70/97),   e  in  particolare  le  deliberazioni  dell'Autorita'  25
  febbraio  1999,  n.  24/99 (di seguito: deliberazione n. 24/99), 28
  dicembre  2000, n. 244/00 (di seguito: deliberazione n. 244/00), 27
  febbraio  2002,  n.  24/02 (di seguito: deliberazione n. 24/02), 24
  settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04, 25 giugno 2004,
  n.  103/04  (di  seguito:  deliberazione  n. 103/04) e 29 settembre
  2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04);
- la  deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2004, n. 5/04, come
  successivamente  modificata  e integrata (di seguito: deliberazione
  n. 5/04);
- il  Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
  elettrica  e  il  gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di
  regolazione  2004-2007,  approvato con deliberazione, n. 5/04, come
  successivamente   modificato   e   integrato   (di  seguito:  Testo
  Integrato);
- la  deliberazione  dell'Autorita'  6  febbraio  2004,  n. 13/04 (di
  seguito: deliberazione n. 13/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 27 maggio 2004, n. 79/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;
- la  deliberazione  dell'Autorita'  22  dicembre 2004, n. 231/04 (di
  seguito: deliberazione n. 231/04);
- la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04.

- Viste:

- la comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, prot.
  Autorita'   n.   021120   del   27   settembre  2004  (di  seguito:
  comunicazione dell'Acquirente unico 24 settembre 2004);
- la  comunicazione  dell'Acquirente unico del 27 ottobre 2004, prot.
  Autorita'  n. 023686 del 28 ottobre 2004 (di seguito: comunicazione
  dell'Acquirente unico 27 ottobre 2004);
- la  comunicazione  del Gestore della rete di trasmissione nazionale
  Spa  (di  seguito:  il  Gestore  della rete) 9 dicembre 2004, prot.
  Autorita' n. 027427, del 10 dicembre 2004;
- la  comunicazione  congiunta  della Cassa conguaglio per il settore
  elettrico  (di  seguito: la Cassa) e del Gestore della rete in data
  10 dicembre 2004, prot. Autorita' n. 027835 del 14 dicembre 2004;
- la  comunicazione della Cassa del 13 dicembre 2004, prot. Autorita'
  n. 027744, del 14 dicembre 2004;
- la  comunicazione dell'Acquirente unico del 23 dicembre 2004, prot.
  Autorita' n. 028677 del 27 dicembre 2004;
- la  comunicazione dell'Acquirente unico del 28 dicembre 2004, prot.
  Autorita' n. 028981 del 29 dicembre 2004;
- la  comunicazione  del  Gestore  della rete 29 dicembre 2004, prot.
  Autorita' n. 028939 del 29 dicembre 2004.

- Considerato che:

- gli  elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di
  acquisto  e  di  dispacciamento dell'energia elettrica destinata al
  mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale
  da  coprire  i  costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia
  elettrica da parte dell'Acquirente unico;
- l'articolo  33,  comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede
  che,  ai  fini  delle  determinazioni  di cui al precedente alinea,
  l'Acquirente  unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio
  di   ciascun  trimestre  la  stima  dei  propri  costi  unitari  di
  approvvigionamento   relativi  a  ciascuno  dei  quattro  trimestri
  successivi, articolata per fascia oraria;
- ai sensi l'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato,
  entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico
  e'  tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza tra la stima dei
  costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i
  costi  effettivi  di  approvvigionamento  sostenuti dall'Acquirente
  unico nel medesimo periodo;
- relativamente  al  periodo  aprile - ottobre 2004, sulla base delle
  informazioni   rese   disponibili  dall'Acquirente  unico,  non  si
  evidenziano  scostamenti  di  rilievo  tra  i  costi effettivamente
  sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'approvvigionamento di
  energia   elettrica   ed   i  costi  stimati  dall'Autorita'  nella
  determinazione dell'elemento PC della componente CCA;
- relativamente  al  periodo  aprile - ottobre 2004, sulla base delle
  informazioni  rese  disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore
  della  rete,  non si evidenziano scostamenti di rilievo tra i costi
  effettivamente  sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita'
  di  utente  del  dispacciamento  ed  i costi stimati dall'Autorita'
  nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA;
- l'Acquirente  Unico  non  ha ancora trasmesso il rendiconto circa i
  costi  sostenuti  nell'anno  2004  per  l'attivita'  di  acquisto e
  vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato e il budget
  relativo all'anno 2005;
- con  la deliberazione n. 171/04, l'Autorita' ha quantificato in via
  preliminare  il livello dei costi riconosciuti all'Acquirente unico
  per l'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il
  mercato  vincolato  per  l'anno  2004,  pari a circa 8,2 milioni di
  euro;
- sulla base della comunicazione dell'Acquirente unico del 27 ottobre
  2004,  e'  possibile  quantificare,  relativamente all'attivita' di
  compravendita  dell'energia  elettrica di cui alla deliberazione n.
  13/04  svolta  dalla  medesima  societa'  nel I trimestre dell'anno
  2004,  un margine economico lordo pari a circa 5,2 milioni di euro,
  ulteriore   rispetto   a   quanto   evidenziato   nella  precedente
  comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004;
- la  componente  UC1,  di  cui  al  comma  1.1  del Testo integrato,
  destinata  a  coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei
  costi  di  acquisto  dell'energia  elettrica  destinata  al mercato
  vincolato, e' attualmente pari a zero;
- solamente nel corso dell'anno 2005 sara' possibile quantificare con
  certezza  gli  oneri  derivanti  dagli  squilibri  del  sistema  di
  perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata
  al mercato vincolato, relativamente all'anno 2004;
- gli  oneri  derivanti  dall'articolo  4  della  legge  n. 368/03, a
  partire dall'anno 2005, sono stati posti in capo al Conto oneri per
  il   finanziamento  delle  misure  di  compensazione  territoriale,
  istituito con deliberazione n. 231/04;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 298 della legge finanziaria 2005, a
  decorrere dall'1 gennaio 2005 e' assicurato un gettito annuo pari a
  100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio
  dello  Stato  di  una  quota  pari  al  70  per cento degli importi
  derivanti  dall'applicazione  dell'aliquota  della componente della
  tariffa  elettrica  di  cui  all'articolo  4 della legge n. 368/03,
  nonche'  di  una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a
  valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2;
- in  ragione  di  quanto  al  precedente  alinea  e  nell'ipotesi di
  mantenere   stabili  gli  oneri  connessi  al  finanziamento  delle
  attivita'  residue,  si  registrerebbe  un  sensibile aumento degli
  oneri a carico della componente A2;
- sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa la
  situazione  dei  conti  di  gestione di cui al comma 59.1 del Testo
  integrato  e tenuto conto della revisione delle esigenze di gettito
  dei conti medesimi sulla base della vigente normativa:


  i) il gettito della componente A2, a copertura degli oneri in capo
     al Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue,
     in attesa di una piu' precisa quantificazione degli oneri rela-
     tivi  all'attivita'  della societa' Sogin  e tenuto conto  del-
     l'istituzione della componente MCT, puo' essere transitoriamen-
     te dimensionato per far fronte prevalentemente agli oneri deri-
     vanti dalla legge finanziaria 2005;
 ii) il Conto per  nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate,
     alimentato  dalla componente A3, tenuto conto degli effetti at-
     tesi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 di-
     cembre 2004 e dei residui di competenza dell'anno 2004, eviden-
     zia previsioni  di oneri in linea con  le attese di gettito ga-
     rantite dalle aliquote vigenti;
iii) il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei re-
     gimi  tariffari speciali, alimentato  dalla componente A4, evi-
     denzia previsioni  di oneri di competenza dell'anno 2005  supe-
     riori al gettito garantito dalle attuali aliquote unitarie del-
     la richiamata componente A4;
 iv) il  Conto per la reintegrazione  delle imprese  produttrici-di-
     stributrici  dei costi sostenuti per l'attivita' di  produzione
     dell'energia elettrica nella transizione, finanziato dalla com-
     ponente A6, evidenzia,  nel medio periodo, esigenze  di gettito
     superiori a quelle garantite dalle attuali aliquote della mede-
     sima componente A6;
  v) il  Conto oneri per certificati verdi, finanziato dall'elemento
     VE, evidenzia  accantonamenti gia'  realizzati nel corso  degli
     anni 2003 e 2004, che consentono una sostanziale riduzione del-
     l'aliquota unitaria;

- l'Autorita'  in  data 25 giugno 2004 ha inviato una segnalazione al
  Governo  e  al  Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri
  generali afferenti al sistema elettrico, relativi:


 i) alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elet-
    triche minori;
ii) alle "misure  di compensazione territoriale" di cui all'articolo
    4, comma 1, del decreto legge n. 314/03;

- con deliberazione n. 231/04, l'Autorita' ha istituito la componente
  tariffaria  MCT,  destinata  ad  essere  applicata  a  ciascun  kWh
  consumato da clienti finali ovvero dalle imprese di distribuzione e
  trasmissione  limitatamente  agli  usi  finali  delle  medesime, in
  attuazione delle disposizioni della legge n. 368/03.

- Considerato che:
- la  determinazione  dell'indice gas nel prezzo medio del paniere di
  combustibili   fossili   sui   mercati   internazionali,   di   cui
  all'allegato  n.  1 della deliberazione dell'Autorita' n. 24/99, e'
  stato modificato con la deliberazione n. 24/02 che ha sostituito, a
  partire  dal  mese di gennaio 2002, le quotazioni mensili, espresse
  in   US$/barile  (Fob  Breakeven  Price  -  ARA),  dei  due  greggi
  denominati   Algeria-Saharan   Blend  e  Lybia-Zuetina  con  valori
  calcolati  a partire dalla tipologia Arabian Light e Iranian Light,
  in quanto le prime due quotazioni non sono state piu' pubblicate, a
  partire  dall'1  gennaio 2002, dal bollettino Platt's Oilgram Price
  Report;
- a  partire dal mese di settembre 2004 il bollettino Platt's Oilgram
  Price  Report  ha  ripreso  a  pubblicare  le  quotazioni  mensili,
  espresse  in US$/barile (Fob Breakeven Price - ARA), dei due greggi
  denominati Algeria-Saharan Blend e Lybia-Zuetina;
- l'articolo  6,  comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, stabilisce
  che il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica
  prodotta  da  impianti  termoelettrici  che utilizzano combustibili
  fossili  commerciali  (Ct)  e'  determinato  come  prodotto  tra il
  consumo  specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli
  impianti   termoelettrici   nazionali  (Rt)  e  il  costo  unitario
  riconosciuto dei combustibili (Vt);
- l'articolo  2,  comma  2.2,  della deliberazione n. 244/00 fissa il
  consumo  specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli
  impianti  termoelettrici  nazionali  (Rt)  pari  a  2260  kcal/kWh,
  modificando  il  valore  di  2290  kcal/kWh precedentemente fissato
  dall'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97;
- il  consumo  specifico medio per la produzione netta degli impianti
  termoelettrici  nazionali  e'  ulteriormente  migliorato  a seguito
  dell'entrata in esercizio di un numero significativo di impianti di
  produzione  di  energia elettrica, nuovi o potenziati o rifatti, di
  elevata efficienza rispetto a quelli esistenti;
- una  stima  prudenziale  del  consumo specifico medio riferito alla
  produzione  netta degli impianti termoelettrici nazionali, valutata
  in  base  alla  tipologia  e  alle  prestazioni  degli  impianti di
  produzione  di  energia  elettrica,  nuovi  o potenziati o rifatti,
  entrati  in  esercizio  nel  corso dell'anno 2004, porta a ritenere
  conseguibile un miglioramento di almeno 30 kcal/kWh;
- rispetto  al  valore  preso  a  riferimento  nella deliberazione n.
  171/04,  il  costo  unitario  riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
  registrato una variazione in aumento superiore al 3%.

- Ritenuto opportuno:
- dati  gli  esiti  delle  procedure  d'asta concluse dall'Acquirente
  Unico  per  la  sottoscrizione  di  contratti  differenziali  e  le
  previsioni    del    medesimo    Acquirente   Unico   relativamente
  all'andamento  dei  costi  attesi  di approvvigionamento di energia
  elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005 in relazione alla
  composizione   del  proprio  portafoglio  acquisti,  modificare  in
  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di approvvigionamento
  dell'Acquirente  unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2004,
  adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;
- date le previsioni formulate per l'anno 2005 dal Gestore della rete
  relativamente   agli   oneri  attesi  di  dispacciamento,  adeguare
  prudenzialmente il livello dell'elemento OD a tali previsioni;
- adeguare  il  valore dell'elemento VE e delle componenti tariffarie
  A2, A4 e A6;
- attivare, fissando le aliquote a livello prudenziale, la componente
  UC1;
- quantificare in via preliminare, anche ai fini della determinazione
  del prezzo di cessione di cui al comma 30.1 del Testo integrato, il
  livello dei costi riconosciuti all'Acquirente Unico per l'attivita'
  di  acquisto  e  vendita  dell'energia  elettrica  per  il  mercato
  vincolato nell'anno 2005, pari al livello dei costi riconosciuti in
  via preliminare per l'anno 2004;
- confermare   per   il   primo  trimestre  (gennaio  -  marzo)  2005
  l'applicazione   della   componente  UC4  e  la  sospensione  della
  componente A8
- dare disposizioni all'Acquirente unico affinche' provveda a versare
  al  Conto  per  la  perequazione  dei  costi  di approvvigionamento
  dell'energia  elettrica  destinata al mercato vincolato, il margine
  economico  lordo  residuo,  relativo all'attivita' di compravendita
  dell'energia  elettrica  di  cui alla deliberazione n. 13/04 svolta
  nel I trimestre dell'anno 2004.

- Ritenuta l'opportunita' di:
- ripristinare,   nella   disciplina   relativa  alla  determinazione
  dell'indice  gas  nel  prezzo  medio  del  paniere  di combustibili
  fossili  sui  mercati internazionali di cui all'Allegato n. 1 della
  deliberazione  n.  24/99,  il  riferimento  alle quattro quotazioni
  mensili,  espresse  in  US$/barile (Fob Breakeven Price - ARA), dei
  greggi  denominati  Arabian  Light,  Iranian Light, Algeria-Saharan
  Blend   e  Lybia-Zuetina,  almeno  fintantoche'  le  medesime  sono
  pubblicate  dal  bollettino  Platt's  Oilgram  Price  Report, nella
  tabella World Crude Oil Price;
- applicare   quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2.1,  della
  deliberazione  n. 24/02 per i greggi di riferimento nel caso in cui
  una, o entrambe, le quotazioni mensili, espresse in US$/barile (Fob
  Breakeven  Price  - ARA), dei due greggi denominati Algeria-Saharan
  Blend   e   Lybia-Zuetina   non  dovessero  essere  pubblicate  dal
  bollettino Platt's Oilgram Price Report;
- prevedere  un  adeguamento,  con  effetto  dall'1 gennaio 2005, del
  consumo  specifico  medio  riconosciuto  per la produzione netta di
  energia  elettrica  degli  impianti termoelettrici nazionali di cui
  all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione n. 244/00, che tenga
  conto   dei   miglioramenti  di  efficienza  conseguiti  nel  corso
  dell'anno  2004  a  seguito  dell'entrata in esercizio di un numero
  significativo di impianti di produzione di energia elettrica, nuovi
  o potenziati o rifatti;
- aggiornare il valore del parametro Ct

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni

1.1 Ai  fini  del presente provvedimento, si applicano le definizioni
    riportate  all'articolo  1  del  Testo integrato, allegato A alla
    deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30
    gennaio   2004   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e
    integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

                             Articolo 2
Determinazione dell'indice gas naturale nel prezzo medio del paniere
         di combustibili fossili sui mercati internazionali

2.1 La  determinazione  dell'indice gas naturale, di cui all'allegato
    n.   1  della  deliberazione  n.  24/99,  come  modificata  dalla
    deliberazione  n.  24/02, segue i criteri stabiliti nell'Allegato
    n.  1 alla deliberazione n. 24/99 se, nel mese di riferimento, il
    bollettino  Platt's  Oilgram Price Report pubblica, nella tabella
    World  Crude  Oil  Price,  tutte e quattro le quotazioni mensili,
    espresse  in  US$/barile  (Fob  Breakeven Price - ARA) dei greggi
    denominati  Arabian Light, Iranian Light, Algeria-Saharan Blend e
    Lybia-Zuetina.
2.2 La  determinazione  dell'indice gas naturale, di cui all'allegato
    n.   1  della  deliberazione  n.  24/99,  come  modificata  dalla
    deliberazione  n.  24/02, segue i criteri stabiliti dall'articolo
    2, comma 2.1, della deliberazione n. 24/02 se una, o entrambe, le
    quotazioni mensili, espresse in US$/barile (Fob Breakeven Price -
    ARA)   dei   due   greggi   denominati  Algeria-Saharan  Blend  e
    Lybia-Zuetina  non  dovessero  essere  pubblicate  dal bollettino
    Platt's Oilgram Price Report.

                             Articolo 3
                 Aggiornamento dei parametri Rt e Ct

3.1 A  decorrere  dall'1  gennaio  2005,  il  consumo specifico medio
    riconosciuto    per    la   produzione   netta   degli   impianti
    termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 2, comma 2.2, della
    deliberazione n. 244/00, e' pari a 2230 kcal/kWh.
3.2 Il  parametro  Ct  per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005 e'
    pari a 4,121 centesimi di euro/kWh.

                             Articolo 4
          Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

4.1 I   valori  dell'elemento  PC,  dell'elemento  OD  per  il  primo
    trimestre  (gennaio-marzo)  2005  sono fissati nelle tabelle 1.1,
    1.2,  1.3,  2.1,  2.2,  allegate alla presente deliberazione. Per
    l'elemento  CD sono confermati i valori fissati con deliberazione
    dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 171/04 e per l'elemento INT,
    sono confermati i valori fissati con deliberazione dell'Autorita'
    27  marzo  2004,  n.  46/04. I valori della componente CCA per il
    primo  trimestre  (gennaio-marzo) 2005 sono fissati nelle tabelle
    3.1, 3.2 e 3.3.
4.2 I  valori  dell'elemento  PV  e della componente CAD per il primo
    trimestre  (gennaio-marzo)  2005 sono fissati nelle tabelle 4 e 5
    allegate alla presente deliberazione.
4.3 L'elemento  VE  per  il  primo  trimestre (gennaio-marzo) 2005 e'
    fissato pari a 0,02 centesimi di euro/kWh.
4.4 Per  l'elemento DP per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005 e'
    confermato  il valore fissato con deliberazione dell'Autorita' 27
    marzo 2004, n. 46/04.
4.5 I  valori  delle  componenti  tariffarie  A  e  delle  componenti
    tariffarie  UC1,  UC3,  UC5,  UC6  e  MCT, per il primo trimestre
    (gennaio-marzo)  2005,  sono  fissate come indicato nelle tabelle
    6.1, 6.2 e 7 allegate alla presente deliberazione.

                             Articolo 5
                  Componenti UC(base 4) e A(base 8)

5.1 Per  il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 e il 31 marzo 2005,
    la  tariffa  per  il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del
    Testo  integrato  comprende anche la componente UC(base 4) di cui
    alla  tabella  5  della deliberazione dell'Autorita' 24 settembre
    2003, n. 109/03.
5.2 Per  il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 e il 31 marzo 2005,
    le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo
    integrato  comprendono anche la componente UC(base 4) di cui alla
    tabella  5  della deliberazione dell'Autorita' 24 settembre 2003,
    n. 109/03.
5.3 L'applicazione  della  componente  tariffaria A(base 8) di cui al
    comma 52.2, lettera f) del Testo integrato, e' sospesa.

                             Articolo 6
                  Disposizioni all'Acquirente unico
(base  4)  6.1 La societa' Acquirente unico Spa versa al Conto per la
perequazione  dei  costi di approvvigionamento dell'energia elettrica
destinata  al  mercato  vincolato,  di  cui  al  comma 59.1 del Testo
integrato, il margine economico lordo residuo, relativo all'attivita'
di  compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n.
13/04 svolta nel I trimestre dell'anno 2004.
6.2 Il versamento di cui al comma 6.1 e' effettuato entro 28 febbraio
2005, previa comunicazione all'Autorita' dell'ammontare effettivo del
margine   economico   lordo   residuo,   relativo   all'attivita'  di
compravendita  dell'energia  elettrica  di  cui alla deliberazione n.
13/04 svolta nel I trimestre dell'anno 2004.

- Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
  della  Repubblica  Italiana  e nel sito Internet dell'Autorita' per
  l'energia  elettrica  e  il gas (www.autorita.energia.it) affinche'
  entri in vigore dall'1 gennaio 2005.

Milano, 30 dicembre 2004

                                              Il Presidente: A. Ortis