IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»,
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la  funzione di supporto alle attivita di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che puo',
in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali  in materia di pubblica amministrazione»
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    il  comma  134  e  seguenti,  ai  sensi dei quali la richiesta di
assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentano un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
    il  comma  176  che  autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel
biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui
alle leggi citate ai punti precedenti;
    il  comma  177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel
bilancio   dello   Stato   in  relazione  a  specifiche  disposizioni
legislative  sono  da  intendere quale concorso dello Stato stesso al
pagamento  di  una  quota  degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle
pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di
contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la
realizzazione di investimenti;
  Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art.
4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che
i  limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche   disposizioni   legislative   sono   da  intendere  quale
contributo   pluriennale   per   la  realizzazione  di  investimenti,
includendo  nel  costo  degli  stessi anche gli oneri derivanti dagli
eventuali  finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato
al  pagamento  di  una  quota  degli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni  finanziarie  che  i  soggetti  interessati, diversi dalle
pubbliche   amministrazioni   come  definite  secondo  i  criteri  di
contabilita'  nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuate per la
realizzazione di investimenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2002, n. 302;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle
opere  strategiche,  che,  nell'allegato 1, include - nell'ambito del
«Corridoio  plurimodale  padano» tra i «Sistemi ferroviari» - la voce
«Accessibilita'    ferroviaria   Malpensa»   cui   e'   riconducibile
l'intervento  in  oggetto,  e, nell'allegato 2, riporta l'«itinerario
Nord merci tratta Saronno-Seregno»;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle intrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera  in  data  odierna,  n. 24, con la quale questo
Comitato  ha  stabilito  che  il CUP deve essere riportato su tutti i
documenti   amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,
relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato
nelle  banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati
ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n.
13  (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004  S.O.), nella quale, sono state
affrontate  le  tematiche  dei  limiti  di  impegno  ed e' stato, tra
l'altro,  precisato  che  l'assunzione  dell'impegno contabile non e'
necessariamente  correlata con la concessione di un eventuale mutuo o
l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
  Vista  la  nota  8 giugno  2004,  n. 367, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione istruttoria sulla «Riqualificazione della linea ferroviaria
Saronno  - Seregno», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del
progetto preliminare dell'opera, per un importo complessivo di 74,575
Meuro, e l'assegnazione di un finanziamento di 48,529 Meuro;
  Vista  la nota 22 settembre 2004, n. 530, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso documentazione
integrativa alla predetta relazione istruttoria;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'intesa
generale   quadro  tra  Governo  e  Regione  Lombardia,  sottoscritta
l'11 aprile  2003,  tra  le  infrastrutture  ferroviarie afferenti il
«corridoio plurimodale padano»;
  Considerato  che,  come risulta dalla «valutazione» riportata nella
parte  B1  del piano economico-finanziario sintetico dell'intervento,
allegato alla relazione istruttoria, l'intervento di cui trattasi non
presenta un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che   l'intervento   consiste   nella   riqualificazione  della
esistente  linea  ferroviaria Saronno-Seregno, avente uno sviluppo di
circa  15  km  e  che  costituisce  parte integrante del collegamento
Novara-Seregno;
      che  la linea Novara-Seregno si interconnette con la rete RFI a
Novara  e  Seregno  e  costituisce  il  lato nord del quadrilatero di
scorrimento   Novara-Brescia,   parte   dell'itinerario   ferroviario
pedealpino-padano;
      che il progetto prevede la realizzazione di circa 8 km di nuova
linea  a  doppio  binario, in parte in variante rispetto al tracciato
esistente,  l'adeguamento della sede e delle opere d'arte di tutta la
linea, una nuova distribuzione delle fermate/stazioni, l'eliminazione
o l'automazione dei passaggi a livello, l'elettrificazione e connessa
sottostazione   elettrica,  il  nuovo  segnalamento  di  linea  e  di
stazione, i sistemi di telecomunicazione, controllo e informazione al
pubblico;
      che    obiettivo   dell'intervento,   che   interessa   un'area
caratterizzata dalla presenza di numerosi stabilimenti, e' garantire,
per  il trasporto merci, un adeguamento degli impianti della linea ed
un  potenziamento  dell'infrastruttura  in  relazione  alla  maggiore
richiesta   degli   operatori   locali,   mentre,  per  il  trasporto
passeggeri,  l'opera  assicura il ripristino del servizio pubblico su
ferro;
      che  il progetto e' coerente con la programmazione regionale ed
in  particolare  con  il  programma  regionale  di sviluppo della VII
legislatura,  approvato con deliberazione del Consiglio regionale del
10 ottobre  2000;  e'  inserito  nell'«Accordo di programma quadro in
materia  di  trasporti  -  realizzazione  di  un sistema integrato di
accessibilita'  ferroviaria  e  stradale  all'aeroporto  di  Malpensa
2000»,   stipulato   il  1° settembre  1999  tra  Governo  e  Regione
Lombardia, ed e' altresi' ricompreso nel «Protocollo di intesa per la
definizione  degli  interventi  di  completamento  ed adeguamento del
sistema  dei trasporti su ferro per l'area della Brianza», intercorso
il  13 febbraio  2001  tra  il  Ministero  dei  trasporti, la Regione
Lombardia,  la  Provincia  di Milano e Lecco, le FS, le Ferrovie Nord
Milano  Esercizio e i comuni aderenti all'assemblea dei sindaci della
Brianza milanese;
      che  il  progetto  preliminare  e' stato trasmesso dal soggetto
aggiudicatore  al  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e
agli altri enti e organismi competenti;
      che  la  Regione Lombardia, con delibera della Giunta regionale
n.  VII/13517  del 30 giugno 2003, ha espresso parere favorevole, con
prescrizioni,  in merito alla compatibilita' ambientale del progetto,
trattandosi  di  opera  soggetta  a VIA regionale, ed ha formalizzato
l'assenso ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera;
      che  il  Ministero  per i beni e le attivita' culturali in data
4 settembre   2003,   ai   fini  della  pronuncia  di  compatibilita'
ambientale   dell'opera,   ha   espresso   parere   favorevole,   con
prescrizioni;
      che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone
le  prescrizioni  da  formulare  in sede di approvazione del progetto
preliminare,  esponendo  i  maggiori costi conseguenti al recepimento
delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che  il  soggetto  aggiudicatore  viene individuato in Ferrovie
Nord Milano Esercizio S.p.a.;
      che  la  modalita'  di  affidamento  dei  lavori  e'  l'appalto
integrato;
      che  i  tempi  di  realizzazione sono stimati in circa due anni
dall'approvazione del progetto esecutivo;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  il  costo  complessivo  dell'intervento e' quantificato in
74,575  Meuro,  comprensivi  dell'importo  di  1,362  Meuro  ritenuti
necessari   dal   Ministero   proponente   per  l'accoglimento  delle
prescrizioni degli enti interessati, e si compone di 57,606 Meuro per
lavori e 16,969 per somme a disposizione;
      che  il  costo  e'  coperto - per complessivi 26,046 Meuro - da
fondi  regionali  e da finanziamenti, a valere sulla legge 4 dicembre
1996, n. 611, di cui al decreto dell'allora Ministro dei trasporti n.
1340  del  13 maggio  1999  e  il  cui trasferimento e', tra l'altro,
previsto  nell'accordo  di programma stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  Regione Lombardia, ai sensi
dell'art.  4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare
attuazione  all'art.  15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, in materia di investimenti nel settore dei trasporti;
      che,  pertanto, il fabbisogno residuo di cui viene richiesta la
copertura  a  carico delle risorse della legge obiettivo, determinato
anche    dall'accoglimento   delle   prescrizioni   formulate   dalle
Amministrazioni  competenti  nel  corso  dell'istruttoria,  e' pari a
48,529 milioni di euro;
                               Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.
    1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma
4,   del  decreto  legislativo  n.  190/2002  e'  approvato,  con  le
prescrizioni  proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  il  progetto  preliminare  della  «riqualificazione della
linea    ferroviaria   Saronno-Seregno»   ed   e'   riconosciuta   la
compatibilita' ambientale dell'opera.
  Ai  sensi  dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e'
apposto  il  vincolo  preordinato  all'esproprio per i beni ricadenti
nelle aree interessate.
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.  190/2002,  l'importo  di  74,575  milioni  di euro sopra indicato
costituisce  il  limite  di spesa dell'intervento da realizzare ed e'
inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.
  1.3.  Le  prescrizioni  di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti nella relazione istruttoria e
alte  quali  resta  subordinata  l'approvazione  del  progetto,  sono
riportate  nell'allegato  che  forma  parte integrante della presente
delibera.
2. Concessione contributo.
  Per  la  realizzazione  dei lavori di cui al punto precedente viene
attribuito  a  Ferrovie  Nord  Milano  Esercizio S.p.a. un contributo
massimo  pluriennale  pari  a 4,441 Meuro per quindici anni, a valere
sul  quarto  limite  di  impegno  quindicennale previsto dall'art. 13
della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005: detto contributo viene
quantificato   includendo,   nel   costo   di   realizzazione   degli
investimenti,  anche  gli  oneri derivanti da eventuali finanziamenti
necessari.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a fornire al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  soggetto
aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterra' opportune per una
piu'  puntuale  definizione  delle  modalita'  di  attribuzione  e di
erogazione del contributo.
  3. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).
  All'intervento    «Riqualificazione    della    linea   ferroviaria
Saronno-Seregno»  e' assegnato il CUP E31J03000000001: esso, ai sensi
della  delibera  n.  24 in data odierna, dovra' essere evidenziato in
tutta   la  documentazione  amministrativa  e  contabile  riguardante
l'opera di cui alla presente delibera.
4. Clausole finali.
  4.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti   il   progetto   preliminare  dell'intervento
«riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno», approvato
con la presente delibera.
  4.2.  In  sede  di  esame  del  progetto  definitivo,  il  predetto
Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni
che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite prima
di  detta  fase  progettuale o in tale sede nonche' al rispetto delle
altre indicazioni.
  Detto  Ministero  provvedera'  altresi a verificare che, nelle fasi
successive  all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate
le altre prescrizioni di cui al citato punto.
  4.3.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di
esame  del  progetto  definitivo, provvedera' a riportare in apposito
prospetto   il   riepilogo   delle  fonti  di  copertura  finanziaria
dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico
delle  risorse  destinate  all'attuazione  del  primo programma delle
opere strategiche non potra' superare - salva compensazione con altra
opera - quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.
  4.4.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
a  svolgere  le  attivita'  di  supporto intese a consentire a questo
Comitato  di  espletare  i  compiti  di vigilanza sulla realizzazione
delle  opere  ad  esso  assegnati dalla normativa citata in premessa,
anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003
sopra richiamata.
    Roma, 29 settembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1,
Economia e finanze, foglio n. 72