IL MINISTERO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
  Vista  la  legge  2 giugno  1988,  n. 218 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 144 del 21 giugno 1988 concernente «Misure per la lotta
contro   l'afta   epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche  degli
animali»;
  Visto l'art. 117, comma 2, della Costituzione cosi' come modificato
dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro della sanita' del 10 maggio 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del  6 maggio  1991  concernente «Norme per la profilassi di malattie
animali»;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il
riordinamento   degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  in
particolare l'art. 2, comma 2;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' del 3 agosto 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del  19 agosto  1991 concernente il «Riconoscimento del centro per lo
studio  e  le  ricerche  sulle encefalopatie animali e neuropatologie
comparate  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  29 gennaio 1997
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34
dell'11 febbraio   1997   concernente   «Misure  integrative  per  la
sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
degli animali»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' dell'8 aprile 1999
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120
del 25 maggio 1999 recante «Norme per la profilassi della scrapie»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 20 gennaio
2001,  n.  70  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.  71  del  26 marzo  2001  recante  il  «Regolamento  di
organizzazione dell'Istituto superiore di sanita»;
  Visto  il  regolamento  n.  999/2001  del  Parlamento europeo e del
Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
n.  L 147  del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione
il  controllo  e  eradicazione  di  alcune  encefalopatie spongiformi
trasmissibili;
  Vista la decisione 2002/1003/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Comunita'  europea  n.  L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i
requisiti  minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica
delle razze ovine;
  Vista   la  decisione  n.  2003/100/CE  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 41 che fissa requisiti minimi per
la  istituzione  di  programmi d'allevamento di ovini resistenti alle
encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Vista   la  decisione  n.  2003/848/CE  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Comunita'  europea  L 322  del  9 dicembre 2003 che
approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli
Stati  membri  e  di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il
livello  di  contributo finanziario della Comunita' e che dispone per
l'Italia  un finanziamento pari 3.210.000 euro per l'attuazione di un
piano di controllo ed eradicazione della scrapie;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1915/2003  della  Commissione che
modifica  il  regolamento  n.  999/2001  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita'
europea   n.   L   283   del  31 ottobre  2003  per  quanto  concerne
l'eradicazione  delle  encefalopatie  spongiformi trasmissibili negli
ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e
di embrioni vivi;
  Considerato  che  il  regolamento  n.  999/2001 prevede che in ogni
singolo  Stato membro venga effettuata una sorveglianza nei confronti
della scrapie;
  Considerato  che  il  regolamento (CE) n. 1915/2003 che modifica il
regolamento  (CE)  n.  999/2001  prevede,  in  caso di conferma di un
focolaio  di  scrapie,  la possibilita' di ricorrere all'abbattimento
degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o
sensibilita' alla malattia;
  Considerato  che  l'attivita'  di  sorveglianza  per  la scrapie ha
rilevato   la  presenza  di  tale  malattia  in  diversi  greggi  del
territorio nazionale;
  Considerato  che  la  decisione  n.  2003/100  prevede  che in ogni
singolo  Stato  membro  dell'Unione europea vengano adottati piani di
selezione  genetica  per la resistenza alle encefalopatie spongiformi
trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine;
  Valutata la necessita' di creare in ambito nazionale allevamenti in
grado  di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle
encefalopatie  spongiformi  trasmissibili  per il ripopolamento delle
aziende ovine colpite da tale malattia;
  Ritenuto  necessario  in  armonia  con le disposizioni comunitarie,
istituire  piani  di selezione genetica nelle razze ovine autoctone o
allevate  sul  territorio  nazionale  diretti  a  incrementare  nella
popolazione  ovina  le  caratteristiche  di  resistenza genetica alle
encefalopatie  spongiformi  trasmissibili senza che siano compromessi
gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;
  Considerato  che  l'attuazione  dei  piani  di  selezione  genetica
riveste carattere di interesse nazionale;
  Considerate   infine   le  maggiori  garanzie  per  la  salute  del
consumatore  dei  prodotti  di  origine animale provenienti da greggi
geneticamente     resistenti     alle    encefalopatie    spongiformi
trasmissibili;
  Visto  il  parere  favorevole espresso nella seduta del 25 novembre
2004 dalla Conferenza dello Stato con le regioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1)  azienda:  qualsiasi  luogo  in  cui  gli  animali oggetto del
presente   decreto   sono  detenuti,  mantenuti,  allevati,  su  base
permanente o temporanea;
    2)  greggi  di  elevato  merito  genetico: i greggi che risultano
iscritti  al  libro genealogico (LG) nonche' tutti i greggi nei quali
la  percentuale  di  montoni  in  eta' riproduttiva iscritti al libro
genealogico  e' equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni
in eta' riproduttiva presenti in allevamento;
    3)  greggi commerciali: i greggi che non soddisfano le condizioni
dei  greggi  di alto merito genetico in relazione alle percentuali di
presenza   di   montoni   in  eta'  riproduttiva  iscritti  al  libro
genealogico;
    4)  analisi genetiche: analisi dei polimorfismi ai codoni 136 154
171 del gene della PrP effettuate da laboratori riconosciuti;
    5)  prelievo  ufficiale:  prelievo  di  sangue  necessario per la
esecuzione  delle  analisi  genetiche  di  cui  al  presente  decreto
eseguito  dal veterinario della ASL competente per territorio, oppure
il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico effettuato
per  il  medesimo  fine,  esclusivamente nei greggi iscritti al libro
genealogico  rispettivamente  dal veterinario o dal personale tecnico
appartenente  alle  associazioni  allevatori  all'uopo riconosciuti e
formati dagli assessorati regionali competenti;
    6)  piano  nazionale  di  selezione:  le  linee guida redatte dal
Ministero  della  salute  riguardanti  le modalita' di esecuzione dei
piani di' selezione genetica, profilassi e controllo;
    7)  piani regionali di selezione genetica per la resistenza degli
ovini  alle  encefalopatie  spongiformi  trasmissibili (EST): i piani
predisposti  dalle autorita' regionali competenti in conformita' allo
schema  di  selezione nazionale di cui all'allegato I parte A emanato
dal  Ministero  della  salute e finalizzati al progressivo incremento
dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alle EST;
    8)  piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle
EST  degli  ovini:  i  piani  predisposti  dalle  autorita' regionali
competenti,  non conformi allo schema di selezione genetica nazionale
di  cui all'allegato I parte A e adottati qualora sussista il rischio
che l'applicazione dello schema di selezione genetica nazionale possa
avere  effetti  negativi  sulla  consistenza  della razza soggetta al
piano.