IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
  Vista  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica  (di  seguito:  la  direttiva  96/92/CE), ora
sostituita  dalla  direttiva  54/03/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26 giugno  2003,  ed  in  particolare  l'art. 24, che
prevede  la  possibilita' di impegni o garanzie di gestione, definiti
dalle  imprese  del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata
in  vigore  della  direttiva,  che possono non essere onorati a causa
delle disposizioni della direttiva medesima;
  Vista  la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997,
recante  metodo  per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni
costi non recuperabili;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  659/1999  del Consiglio dell'Unione
europea;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il
decreto  legislativo  n. 79/99), di attuazione della citata direttiva
n.  96/92/CE,  ed  in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli
oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  Visto  il  decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in
materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico;
  Visto  il  decreto  17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 27 aprile 2001), recante modifiche
al citato decreto 26 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003,  n. 25 (di seguito: il
decreto-legge  n. 25/03), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 41 del 19 febbraio 2003, convertito, con modificazioni,
con  legge  17 aprile  2003,  n.  83 (di seguito: la legge n. 83/03),
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19
aprile  2003,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  oneri
generali  del  sistema  elettrico  e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/03, coordinato con
la   legge   n.  83/03,  secondo  cui  il  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  con  uno  o piu' decreti, determina le partite
economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del   citato  decreto  ministeriale  26 gennaio  2000,  e  successive
modificazioni,  maturati  fino  al 31 dicembre 2003, ed impartisce le
disposizioni   necessarie  ai  fini  del  rimborso  di  tali  partite
economiche  e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando
le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni
della stessa legge n. 83/03;
  Visto  il  decreto  10 settembre  2003 del Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
222  del  24 settembre  2003,  concernente  il rimborso degli importi
relativi  alla  compensazione  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)
del  decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio
2002;
  Visto  il  decreto  6 agosto  2004  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 189
del  13 agosto  2004,  concernente  la  determinazione  dei costi non
recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle
imprese  titolari  di  impianti  che, alla data del 19 febbraio 1997,
erano  di  proprieta'  dell'Enel  S.p.A.,  in cui, in particolare, si
prevede l'adozione di un successivo provvedimento ministeriale per la
determinazione  dei  costi  di  generazione  non  recuperabili per le
imprese  diverse  da  quelle sopra indicate, per le quali risultavano
ancora in corso le analisi tecniche;
  Viste  le proposte avanzate dagli uffici dell'Autorita' con lettera
del  15 ottobre  2004  e  le  indicazioni fornite dal Ministero delle
attivita' produttive con nota del 19 ottobre 2004, relativamente alle
modalita'  di  ripartizione  per  fasce  dell'energia  prodotta dalle
imprese  produttrici-distributrici,  laddove non dotate di misuratori
idonei alla rilevazione oraria;
  Vista  l'analisi trasmessa dagli uffici dell'Autorita', con lettera
del 24 novembre 2004, relativamente alla quantificazione dei costi di
generazione   non   recuperabili   a  seguito  dell'attuazione  della
direttiva    96/92/CE,    con    riferimento   ad   alcune   societa'
produttrici-distributrici proprietarie di impianti che, alla data del
19 febbraio 1997, non erano di proprieta' dell'Enel S.p.A.;
  Visti  gli  aggiornamenti  alla citata nota del 24 novembre 2004 di
cui  alla  nota ministeriale del 6 dicembre 2004 e alle lettere degli
uffici dell'Autorita' del 7 dicembre e del 17 dicembre 2004;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea C(2004) 4333fin del
1° dicembre  2004, concernente la dichiarazione di compatibilita' con
il  Trattato  dell'aiuto di Stato oggetto della notifica n. 490/2000,
relativo  ai  costi  non  recuperabili  del  mercato elettrico, ed in
particolare i punti 3.7 e 3.8;
  Considerato che, che per la determinazione delle partite economiche
relative  all'art.  2, comma 2, della legge n. 83/03, si applicano le
modalita'  di calcolo di cui all'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000 e
all'art.  3 del decreto 17 aprile 2001 non incompatibili con la legge
n. 83/03;
  Considerato  che, per la determinazione delle partite economiche in
parola,  si  e'  ritenuto  opportuno  avvalersi  della collaborazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  esprimendo al
riguardo, con nota del 21 febbraio 2003, alcune indicazioni in merito
alla  procedura  di  determinazione  e  di  calcolo,  successivamente
confermate  con  note  del  29 maggio 2003, 9 luglio 2003 e 28 aprile
2004;
  Considerato    che   alcune   delle   imprese   interessate   dalla
quantificazione  dei  costi  di  generazione non recuperabili oggetto
dell'analisi  degli  uffici dell'Autorita' del 24 novembre 2004 hanno
avanzato  richiesta di approfondimenti ed hanno esercitato il diritto
di accesso agli atti utilizzati per la quantificazione in parola;
  Considerato,  inoltre,  che  non  risultano  ancora  completate  le
analisi   e   le   quantificazioni   dei  costi  di  generazione  non
recuperabili per alcune delle imprese produttrici-distributrici i cui
impianti,  che  alla  data  del  19 febbraio  1997  non appartenevano
all'Enel  S.p.A.,  a  causa del ritardo nell'invio delle informazioni
utili ai fini delle quantificazioni di cui sopra;
  Ritenuto opportuno, anche per rispettare gli impegni assunti presso
la  Commissione  europea, procedere alla determinazione dei costi non
recuperabili  degli  impianti di produzione per Aem Torino S.p.A., in
quanto   impresa   produttrice-distributrice  per  la  quale  risulta
attualmente  completata  con esito positivo l'analisi, ferma restando
la  possibilita'  di adottare un successivo provvedimento per analoga
determinazione  a  favore  di altre imprese produttrici-distributrici
per  le  quali,  alla  fine  delle  verifiche  in corso, si dovessero
riconoscere costi non recuperati positivi;
  Considerato  che le disposizioni relative alla determinazione degli
oneri  non  recuperabili hanno definitiva efficacia solo in seguito a
positiva  analisi  di conformita' da parte della Commissione europea,
nell'ambito   della  procedura  da  attuare  a  norma  dell'art.  88,
paragrafo 3, del trattato CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto determina, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge  n.  25/03  coordinato con la legge n. 83/03, gli oneri
generali  del  sistema  elettrico  di  cui  all'art. 3, comma 11, del
decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79, risultanti dai costi di
generazione  elettrica  non  recuperabili  in seguito dell'attuazione
della direttiva europea 96/92/CE per la societa' Aem Torino S.p.A.