IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma
6;
  Vista  la  legge  14 febbraio 1994, n. 214, recante la «Ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione  sulla  biodiversita'  fatta  a Rio de
Janeiro il 5 giugno 1992»;
  Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002
recante  note  orientative  ad  integrazione  dell'allegato  II della
direttiva   2001/18/CE   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sull'emissione  deliberata  nell'ambiente  di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
  Visto  il  protocollo  di  Cartagena siglato a Nairobi il 24 maggio
2000 e ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27;
  Vista  la legge quadro 6 dicembre 1992, n. 394, sulle aree protette
e successive modifiche;
  Visto  l'art.  37  della legge sementiera 25 novembre 1971, n. 1096
modificata   dal   decreto   legislativo   24 aprile  2001,  n.  212,
articolo 10 commi 1 e 3;
  Visti  il  Regolamento 2081/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari e il
Regolamento  2082/92/CEE  del  Consiglio  del 14 luglio 1992 relativo
alle   attestazioni   di   specificita'   dei  prodotti  agricoli  ed
alimentari;
  Visto  il  Regolamento 2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991
relativo  al  metodo  di produzione biologico dei prodotti agricoli e
alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista   la   raccomandazione   2003/556/CE  della  Commissione  del
23 luglio  2003  recante  orientamenti  per  lo sviluppo di strategie
nazionali  e  migliori  pratiche  per  garantire  la  coesistenza tra
colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
  Considerata  l'esigenza  di tutelare l'agrobiodiversita', i sistemi
agrari  e  la  filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata
nell'ambiente  di  OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul
mercato;
  Considerato  che  la  gestione  dei  campi sperimentali presso siti
pubblici consente di garantire nel corso degli anni la tracciabilita'
delle  diverse  pratiche  colturali  predisposte  e  di  disporre  di
informazioni scientifiche aggiornate;
  Ritenuto necessario procedere secondo quanto previsto dall'Allegato
II  del  decreto  legislativo  8 luglio  2003, n. 224, di recepimento
della  direttiva  2001/18/CE ad una valutazione del rischio «caso per
caso»;
  Ritenuto  opportuno  definire  i protocolli tecnici per la gestione
del  rischio  per  l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM;
  Considerate  le  esigenze di consultazione ed informazione pubblica
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
  Acquisito l'assenso al concerto da parte del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio in data 1° aprile 2004;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
  1.  Ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8,
comma  6, il presente decreto definisce le prescrizioni ai fini della
valutazione dei rischi per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la
filiera   agroalimentare,   connessi   con   l'emissione   deliberata
nell'ambiente  di  organismi  geneticamente  modificati,  in  seguito
denominati  OGM,  per  qualsiasi  fine  diverso  dall'immissione  sul
mercato.
  2.  Il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, acquisito il
parere  favorevole  del  Comitato  di  cui  all'art. 4, definisce con
proprio  decreto  i  protocolli tecnici operativi per la gestione del
rischio  delle singole specie GM. Detti protocolli saranno aggiornati
e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche.