IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e foreste, ora del Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980, recante disposizioni di carattere generale relative all'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote nonche', negli allegati I, II e III, i modelli della scheda informativa, della scheda di omologazione e del certificato di conformita' dicui agli allegati I, II e III della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/3/CE della Commissione che, da ultimo, ha adeguato al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote; Vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 171 del 9 luglio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE; ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO: Recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica all'omologazione dei veicoli, costruiti un una sola tappa o in piu' tappe, definiti all'articolo 2, lettera d), aventi una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h. ed all'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche previsti per tali veicoli. 2. Il presente decreto non si applica: a) all'approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia talune categorie di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e per le quali e' obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura; b) alle macchine progettate appositamente per usi forestali, quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti (forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000; c) alle macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite della norma ISO 6165:2001; d) alle macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.