IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992 che
delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro   attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a  materie
disciplinate dallo stesso codice;
    Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura
e  foreste,  ora del Ministro delle politiche agricole e forestali, a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine
agricole ispirandosi al diritto comunitario;
    Visto  l'art.  20  della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del
13 maggio  1987,  che  delega  i  Ministri  della  Repubblica  a dare
attuazione,   con   propri  decreti,  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive
e   caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  altre  direttive  della
Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
    Vista  la  legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  231 del 25 agosto 1977, recante le norme di attuazione
delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
tipi di trattori agricoli o forestali a ruote;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980,
n.  76,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980,
recante  disposizioni di carattere generale relative all'omologazione
C.E.E.  dei  trattori  agricoli  o  forestali  a ruote nonche', negli
allegati  I,  II  e  III,  i  modelli della scheda informativa, della
scheda  di  omologazione  e del certificato di conformita' dicui agli
allegati  I,  II  e  III della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del
4 marzo 1974;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  del  27 giugno  2002, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  171 del 23 luglio 2002, di recepimento
della  direttiva  2001/3/CE  della  Commissione  che,  da  ultimo, ha
adeguato  al  progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio
relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e
la  direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei
disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a
ruote;
    Vista  la  direttiva  2003/37/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  26 maggio  2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione   europea   n.   L   171   del  9 luglio  2003,  relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi
e  delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi,
componenti  ed entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva
74/150/CEE;

                     ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO:

   Recepimento  della  direttiva  2003/37/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  26  maggio  2003  relativa  all'omologazione dei
trattori  agricoli  o  forestali,  dei  loro  rimorchi  e  delle loro
macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE.
    (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)


                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

   1.  Il  presente  decreto si applica all'omologazione dei veicoli,
costruiti un una sola tappa o in piu' tappe, definiti all'articolo 2,
lettera   d),  aventi  una  velocita'  massima  per  costruzione  non
inferiore   a  6  km/h.  ed  all'omologazione  CE  dei  sistemi,  dei
componenti e delle entita' tecniche previsti per tali veicoli.
   2. Il presente decreto non si applica:
      a) all'approvazione   dei   veicoli  singoli.  Tuttavia  talune
categorie  di  veicoli  che  rientrano  nel campo di applicazione del
presente  decreto  e  per  le quali e' obbligatoria l'omologazione CE
possono essere oggetto di tale procedura;
      b) alle  macchine  progettate  appositamente per usi forestali,
quali    le    macchine   a   strascico   (skidder) o   autocaricanti
(forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000;
      c) alle  macchine  forestali costruite su telai di macchine per
movimento terra definite della norma ISO 6165:2001;
      d) alle  macchine intercambiabili completamente portate durante
la circolazione stradale.