Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni Alle Ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza Alla Corte dei conti All'Istituto Nazionale di Statistica Il consolidamento finanziario del nostro Paese e' sostanzialmente proseguito nel 2004 nonostante la non ancora soddisfacente crescita dell'economia e il permanere di significativi elementi di incertezza sulle prospettive future. Il perseguimento dei successivi obiettivi implica la conferma di una situazione di stabilita' e un maggiore impegno nel governo complessivo della politica economica e finanziaria. La crescita dell'economia intorno all' 1 per cento; il rapporto indebitamento netto - prodotto interno lordo al livello del 3 per cento, al limite consentito dal Patto di stabilita' e crescita; il rapporto debito - PIL ormai al 105,8 per cento; un avanzo primario del conto economico delle Amministrazioni pubbliche di dimensioni ancora significative; da un lato indicano il miglioramento strutturale della finanza pubblica in un contesto non facile, dall'altro evidenziano problemi da avviare a soluzione in vista del pareggio di bilancio programmato per il 2008. La conferma dell'azione rigorosa di contenimento della spesa anche nel processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2006 e per il triennio 2006-2008, nelle linee innovative stabilite con la legge finanziaria 2005, appare, dunque, una scelta obbligata, nella prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici quale strumento di sviluppo, in attesa del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria. 1. - Gli obiettivi della politica di bilancio. Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2005-2007 approvato dal Parlamento (allegato E alla legge 30 dicembre 2004, n. 312) indica i seguenti obiettivi per il triennio: - un calo di circa due punti percentuali della pressione tributaria rispetto al 2003; - una flessione di mezzo punto dell'incidenza sul PIL della spesa corrente al netto degli interessi; - un consolidamento dell'incidenza della spesa in conto capitale intorno al tre per cento, tenuto anche conto dell'avvio dell'operativita' di Infrastrutture S.p.a.; - una lieve riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al 2003; - un incremento dell'avanzo primario rispetto al 2004. Il perseguimento di tali obiettivi programmatici e' ovviamente condizionato dall'applicazione puntuale delle disposizioni della citata legge finanziaria, che introduce la regola dell'incremento massimo del due per cento rispetto all'anno precedente per le spese del conto consolidato della pubblica Amministrazione. 2. - La formazione del bilancio a legislazione vigente. Le indicazioni di carattere generale sopraindicate comportano alcune conseguenze per le categorie di spesa aventi impatto diretto sul conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, con esclusione degli oneri di personale. Trattasi delle seguenti categorie economiche: - consumi intermedi (cat. 2); - trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (cat. 5); - trasferimenti correnti a imprese (cat. 6); - trasferimenti correnti a estero (cat. 7); - investimenti fissi lordi e acquisto terreni (cat. 21); - contributi agli investimenti a imprese (cat. 23); - contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private (cat. 24); - contributi agli investimenti a estero (cat. 25). Per tali categorie, esclusi i consumi intermedi, l'aumento complessivo delle dotazioni iniziali di competenza e di cassa per il 2006, per ciascuna Amministrazione, non potra' superare il limite del due per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 2005. Le dotazioni per consumi intermedi (cat. 2), tenuto conto del comma 295 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, dovranno essere ridotte per il 2006 almeno del 3 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 2005. Gli indicati limiti appaiono piu' agevolmente raggiungibili con riferimento agli oneri non legislativamente predeterminati, ove si tenga conto delle seguenti precisazioni riassunte separatamente per le autorizzazioni di competenza e per quelle di cassa. 2.1. - Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilita', con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti dell'offerta di servizi, tenendo conto delle nuove norme sul bilancio, che consentono variazioni compensative per spese non aventi natura obbligatoria anche tra unita' previsionali di base di diversi centri di responsabilita' nell'ambito di ciascun Dicastero. Per ciascun centro o oggetto di spesa, dovra' essere individuata la quota riservata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente gia' perfezionate, al fine di delimitarne l'area non vincolata, sulla quale e' attivabile la procedura delle variazioni compensative, secondo le linee introdotte con le recenti disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge finanziaria n. 289 del 2002 e all'articolo 18, comma 22, della legge di bilancio n. 312 del 2004. Si richiama, in particolare, la rilevanza del predetto adempimento anche ai fini dell'eventuale applicazione, nel corso della gestione, dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 246 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, nei termini previsti dall'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della puntuale definizione delle spese aventi natura obbligatoria. Per le singole categorie di spese valgano le seguenti specifiche indicazioni. 2.1.1.- Nell'effettuare le previsioni relative alle spese di personale, le Amministrazioni dovranno tener conto dell'andamento delle retribuzioni, definito dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, nonche' della nuova disciplina in materia di organici ed assunzioni introdotta con la legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). La normativa citata, ed in particolare l'art. 1, comma 93, impone anche alle Amministrazioni dello Stato, incluse quelle ad ordinamento autonomo, l'obbligo di rideterminare le dotazioni organiche apportando una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione. Fanno eccezione, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, i settori e le categorie indicati al successivo comma 94 (Forze armate, Vigili del fuoco, Corpi di polizia, carriera diplomatica e prefettizia, magistrati ordinari, contabili e amministrativi, avvocati e procuratori dello Stato, comparto Scuola ed istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale). E' previsto inoltre, nei confronti delle suddette Amministrazioni, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007, ad eccezione di quello appartenente alle categorie protette e del comparto scuola per il quale si applicano le specifiche normative di settore. A parziale deroga del blocco, per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza e urgenza, le amministrazioni soggette al blocco potranno essere autorizzate, ai sensi del comma 95, secondo le modalita' previste dall'art. 39 della legge 449/97 ad effettuare, nel corso dell'anno 2006, assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate e quelle derivanti da provvedimenti previsti da specifiche discipline di settore analiticamente indicate nello stesso comma 95. Per il comparto Scuola, le previsioni dovranno essere coerenti con il processo di razionalizzazione avviato dall'art. 22 della legge n. 448/2001, e rafforzato con le disposizioni recate dall'art. 35 della legge n. 289/2002 e dall'art. 3, commi 88, 89 e 90, della legge n. 350/2003, che ha comportato la riduzione del fabbisogno di personale docente ed ATA e della relativa spesa. Inoltre, si dovra' tener conto delle ulteriori misure di contenimento della spesa di personale stabilite dall'art. 1, commi 127, 128 e 129, della legge n. 311/2004. Si rammenta infine che le disposizioni limitative delle assunzioni si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all'art. 1-quater del decreto-legge n. 136/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 186/2004. A tali fini per il personale della Scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni. 2.1.2. - Per le altre spese correnti diverse dagli oneri per il personale e dalle spese legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni: - a) per le spese per trasferimenti, occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2005 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. Gli stanziamenti proposti per il 2006 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2005; - b) per le spese per consumi intermedi, di qualsiasi natura, inclusi quelli destinati alla difesa nazionale, dovra' essere assicurato da ciascuna Amministrazione, globalmente, il contenimento almeno del 3 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali del 2005. Nel loro ambito, le dotazioni per studi e incarichi di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione non possono superare la spesa sostenuta nel 2004, intendendosi per spesa sostenuta quella impegnata nell'indicato anno; inoltre, le dotazioni per mezzi di trasporto non possono eccedere 1'80 per cento delle corrispondenti spese sostenute (impegnate) nel 2004. Gli indicati obiettivi possono ottenersi anche mediante l'utilizzo delle convenzioni quadro definite da CONSIP S.p.a. per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del sistema giuridico ridefinito dai commi da 166 a 172 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), nonche' dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 191 del 2004, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 168 del 2004. Sara' cura di ciascuna Amministrazione instaurare con la CONSIP S.p.A. - societa' posseduta interamente dal Tesoro, alla quale e' stata affidata, tra l'altro, la definizione delle indicate convenzioni quadro - i piu' proficui rapporti di servizio, al fine di utilizzare appieno le potenzialita' offerte dal nuovo sistema. Al fine di dare uniformita' applicativa a tali indicazioni, anche con riferimento alle Amministrazioni pubbliche dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile - le cui dotazioni, gestite in specifiche unita' previsionali di base, risultano generalmente determinate con la Tabella C della legge finanziaria - le Amministrazioni vigilanti segnaleranno nelle relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una consapevole determinazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. 2.1.3 - Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le Amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del 2 per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2005. 2.2. - Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovra' essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entita' delle relative autorizzazioni di cassa dovra' essere definita per il 2006 in modo che le disponibilita' sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori rilevati al 31 dicembre 2004. Le autorizzazioni di cassa, escluse quelle per consumi intermedi, non potranno superare, in via generale, per ciascuna Amministrazione, le corrispondenti autorizzazioni iniziali per l'anno 2005 incrementate del 2 per cento; di norma, inoltre, esse dovranno essere contenute entro gli stessi livelli quantitativi delle previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni. I consumi intermedi dovranno, invece, scontare la cennata riduzione del 3 per cento, analogamente alle dotazioni di competenza. 2.3. - In conclusione, ciascun centro di responsabilita' amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2005, potra' concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2006 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa Amministrazione. 2.4. - Per quanto attiene agli oneri legislativamente predeterminati, compresi nelle categorie economiche di cui al precedente punto 2, occorre considerare l'esigenza di un loro contenimento entro l'indicato limite di incremento del 2 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2005, anche mediante rimodulazione temporale da proporre in sede di legge finanziaria 2006. A tal fine, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato predisporra', per ciascuna Amministrazione, appositi elenchi delle autorizzazioni di spesa da modificare, con puntuali riferimenti alle unita' previsionali di base e ai capitoli interessati, elenchi che saranno tempestivamente sottoposti alle valutazioni delle rispettive Amministrazioni. 2.5. - La previsione per il biennio successivo dovra' tener conto dell'esigenza di salvaguardare il tetto incrementale delle spese per ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente. 2.6. - Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio 2006 e triennale 2006-2008, una particolare rilevanza assume la predisposizione delle note preliminari agli stati di previsione previste dall'articolo 2, comma 4 quater, della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 94 del 1997. Nel rimandare alle specifiche indicazioni che vengono fornite al riguardo nell'allegata nota tecnica numero 1, si ritiene di evidenziare l'importanza che assumono le note preliminari e quindi si rappresenta l'esigenza che le medesime, gia' trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente, vengano aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione, una volta definito il documento di programmazione economico finanziaria (anche mediante l'eventuale nota di aggiornamento) e approntato il disegno di legge finanziaria. L'adempimento di cui sopra costituisce il presupposto indispensabile - ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, concernente "Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005 - per la definizione degli obiettivi concretamente perseguibili in coerenza con le risorse disponibili, onde dar luogo, a manovra di finanza pubblica approvata, alla prevista ripartizione fra i diversi centri di responsabilita' investiti del concreto perseguimento degli obiettivi programmatici di competenza, in sede di emanazione della direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione. Al fine di consentire alle Amministrazioni una piu' agevole predisposizione delle Note preliminari di competenza e dei loro aggiornamenti, particolare rilievo sara' dato, nelle elaborazioni di supporto fornite dal Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, alla ripartizione della spesa per funzioni-obiettivo (fino al livello delle missioni istituzionali), che possono individuare sostanzialmente programmi e progetti di spesa. 2.7. - Per la formazione del bilancio 2006 le Amministrazioni centrali dello Stato potranno utilmente avvalersi, analogamente agli anni precedenti, delle informazioni fornite dal sistema di contabilita' economica. Tale sistema, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge n. 94/1997, e attuato con il decreto legislativo n. 279/1997, costituisce strumento di "supporto alla formulazione dei progetti di bilancio, alla migliore allocazione delle risorse e alla programmazione dell'attivita' finanziaria" , in quanto consente di evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi perseguibili dalle Amministrazioni sulla base dei costi sostenuti. Le citate informazioni economiche, derivanti dai consuntivi economici 2003, 2004 e dal budget economico 2005, sono contenute in apposite tabelle utili alle Amministrazioni centrali per la formazione del bilancio finanziario 2006: in altri termini, la conoscenza della gestione economica e della sua evoluzione costituiscono, infatti, il trend cui riferirsi per la formulazione delle previsioni di spesa. Per quanto sopra e per i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita Nota tecnica n. 1. 3. - Budget economico. 3.1 - Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute alla formulazione delle previsioni economiche per l'anno 2006 che analogamente all'anno precedente, sono richieste per missioni istituzionali, ossia secondo le funzioni svolte dalle diverse strutture organizzative, e per natura di costo delle risorse utilizzate con riferimento al piano unico dei conti. Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, le singole strutture organizzative devono fare riferimento al Manuale dei "Principi e delle regole contabili ". Il piano dei conti e il manuale sono consultabili sul portale web di contabilita' economica. Nell'unita Nota Tecnica n. 2 sono fornite ulteriori specifiche indicazioni per la formulazione del Budget 2006, che da tale anno richiede le previsioni economiche con riferimento al 3 ° livello del piano dei conti; la stessa nota riporta, inoltre, l'illustrazione dei report contenenti i dati economici di consuntivo delle Amministrazioni centrali dello Stato - Rilevazione dei costi degli anni 2003, 2004 - e i dati relativi al Budget 2005. In relazione a quanto precede, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni centrali dello Stato sulla necessita' peraltro gia' segnalata nella circolare di indirizzo n. 6/2000 e nelle successive circolari operative di dotarsi di idonee ed adeguate risorse e strutture informatiche, anche in relazione al previsto incremento del flusso dei dati che derivera' dal maggior numero di transazioni connesse all'applicazione del piano dei conti al 3 ° livello di dettaglio. Alla suddetta Nota Tecnica n. 2 si rinvia per quanto riguarda il calendario degli adempimenti. Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Roma, 7 aprile 2005 Il Ministro: Siniscalco