L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 marzo 2005;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
120/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 20 luglio 2004, n. 120/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 141/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 184/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 novembre 2004, n. 206/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 22 marzo 2005, n. 46/05;
    il  documento per la consultazione «Garanzie di libero accesso al
servizio  di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per
la   predisposizione  dei  codici  di  rigassificazione»  diffuso  il
14 luglio 2004;
  Considerato che:
    l'art.  1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita'
persegue  la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e
dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita' del settore del gas,
definendo  un  sistema  tariffario  certo,  trasparente  e  basato su
criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli
indirizzi  di  politica  generale  formulati  del  Governo;  e che il
sistema   tariffario   deve   altresi'   armonizzare   gli  obiettivi
economico-finanziari  dei  soggetti  esercenti  il  servizio  con gli
obiettivi  generali  di  carattere sociale, di tutela ambientale e di
uso efficiente delle risorse;
    l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede,
tra  l'altro, che l'Autorita' determini le tariffe per l'utilizzo dei
terminali  di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del
capitale investito;
    con  la  deliberazione  n.  120/01,  l'Autorita'  ha  stabilito i
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per  l'utilizzo dei
terminali di Gnl per il primo periodo di regolazione, compreso tra il
1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2005;
  Ritenuto necessario:
    avviare  un  procedimento  per  la formazione di provvedimenti in
materia  di  tariffe per l'attivita' di utilizzo dei terminali di Gnl
per il secondo periodo di regolazione;
    individuare  alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini
della  formazione  dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di
regolazione;
                              Delibera:

  1.   Di   avviare,  per  il  secondo  periodo  di  regolazione,  un
procedimento  ai fini della formazione di provvedimenti in materia di
tariffe  per  l'utilizzo  dei terminali di Gnl ai sensi dell'art. 23,
comma   2,   del  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  e
conseguentemente di:
    a)  convocare,  qualora  sia ritenuto opportuno in relazione allo
sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei
soggetti   interessati   e   delle   formazioni  associative  che  ne
rappresentano  gli  interessi  ai  fini dell'acquisizione di elementi
conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    b)   rendere  disponibile,  qualora  sia  ritenuto  opportuno  in
relazione   allo   sviluppo   del   procedimento,  documenti  per  la
consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione
delle  tariffe  per  l'utilizzo  dei  terminali  di  Gnl per il nuovo
periodo di regolazione;
    c)  attribuire  al  dott. ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nella sua
posizione  di  direttore  della  Direzione tariffe dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita),  la
responsabilita'   degli   adempimenti   di   carattere   procedurale,
amministrativo    e    organizzativo   necessari   allo   svolgimento
dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive.
  2.  Di  tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti
le tariffe di cui al punto 1, delle esigenze di garantire lo sviluppo
del  sistema  gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato
concorrenziale.
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 29 marzo 2005
                                                 Il presidente: Ortis