Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/08258 del 31 marzo 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per la verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante l'integrazione del programma lavori nella concessione di coltivazione «C.C3.AG», sita nel Canale di Sicilia, presentata dalla Societa' ENI Direzione esplorazione e produzione, disponendo che il programma di lavoro relativo alla realizzazione del pozzo esplorativo denominato «Giorgia 1» nella concessione di coltivazione «C.C3.AG» nel Canale di Sicilia sia esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatto salvo il rispetto delle misure di prevenzione mitigazione indicate nel rapporto di impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che saranno eventualmente imposte dalle autorita' competenti per gli aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione. Il testo integrale del citato parere e' disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via/dde via.htm ; detto parere puo' essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.