Con  la  determinazione  dirigenziale n. prot. DSA/2005/08258 del
31 marzo   2005  la  direzione  per  la  salvaguardia  ambientale  ha
esaminato  la  comunicazione  relativa al progetto per la verifica di
esclusione  dalla  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale
riguardante  l'integrazione del programma lavori nella concessione di
coltivazione  «C.C3.AG», sita nel Canale di Sicilia, presentata dalla
Societa'  ENI  Direzione esplorazione e produzione, disponendo che il
programma di lavoro relativo alla realizzazione del pozzo esplorativo
denominato  «Giorgia  1»  nella concessione di coltivazione «C.C3.AG»
nel  Canale  di  Sicilia  sia  esclusa dalla procedura di VIA, di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fatto salvo il rispetto
delle  misure  di  prevenzione  mitigazione  indicate nel rapporto di
impatto ambientale e fatte salve le valutazioni e le prescrizioni che
saranno  eventualmente  imposte  dalle  autorita'  competenti per gli
aspetti riguardanti la sicurezza, la pesca e la navigazione.
    Il  testo integrale del citato parere e' disponibile sul sito del
Ministero    dell'ambiente    e    della   tutela   del   territorio:
http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via/dde via.htm
;  detto  parere  puo' essere impugnato nei modi e nei termini di cui
alla  legge  6 dicembre  1971,  n.  1034 a decorrere dalla data della
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
    Sono  fatti  salvi  gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10,
legge 24 novembre 2000, n. 340.