IL PRESIDENTE

                               Parte I

                        Disposizioni generali

1. Premessa e fonti normative.
  L'art.   16,   della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  prevede  che
l'attivita' di mediazione nella concessione di finanziamenti da parte
di  banche  o  di  intermediari  finanziari  (di  seguito: mediazione
creditizia)  e' riservata ai soggetti iscritti in apposito Albo. Tale
Albo e' tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).
  Ai  sensi  dell'art.  16,  comma  2,  della  legge n. 108/1996, nel
Regolamento  adottato  con il decreto del Presidente della Repubblica
del  28 luglio  2000  (di seguito: Regolamento), viene specificato il
contenuto  dell'attivita'  di mediazione creditizia e sono fissate le
modalita'  per  l'iscrizione  e la cancellazione dall'Albo nonche' le
forme di pubblicita' dell'Albo stesso.
  Il  presente  provvedimento e' adottato ai sensi dell'art. 5, comma
1,  del  Regolamento e dell'art. 13, comma 2, della Deliberazione del
Comitato  interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo
2003  (di  seguito: Delibera CICR) recante disposizioni in materia di
trasparenza  delle condizioni contrattuali. Il presente provvedimento
e'  volto  a  disciplinare  le procedure da seguire per l'iscrizione,
cancellazione,   sospensione   dall'Albo  e  per  l'effettuazione  di
comunicazioni  all'UIC  nonche'  ad individuare le regole applicabili
con  specifico  riguardo  agli  adempimenti in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali.
2. Ambito di applicazione.
  E' tenuto ad iscriversi nell'Albo chiunque professionalmente, anche
se  a  titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione,
anche  attraverso  attivita'  di  consulenza,  banche  o intermediari
finanziari  determinati  con  la  potenziale  clientela al fine della
concessione  di  finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 2 del
Regolamento).
  Gli   intermediari   finanziari  richiamati  sono  quelli  iscritti
nell'elenco     generale    o    nell'elenco    speciale    previsti,
rispettivamente,  dagli  articoli 106  e  107 del decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  recante  il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro del tesoro del
6 luglio   1994,  costituisce  «concessione  di  finanziamenti  sotto
qualsiasi  forma» l'attivita' di concessione di crediti, ivi compreso
il  rilascio  di  garanzie  sostitutive  del  credito e di impegni di
firma.   Rientra  in  tale  attivita',  tra  l'altro,  ogni  tipo  di
finanziamento connesso con operazioni di:
    1) locazione finanziaria;
    2) acquisto di crediti;
    3) credito  al  consumo,  cosi'  come  definito dall'art. 121 del
testo  unico  bancario,  fatta  eccezione  per la forma tecnica della
dilazione di pagamento;
    4) credito ipotecario;
    5) prestito su pegno;
    6) rilascio   di   fidejussioni,   avalli,  aperture  di  credito
documentarie,   accettazioni,  girate  nonche'  impegni  a  concedere
credito.
  Ai  sensi  dell'art.  16, comma 7, della legge n. 108/1996 chiunque
svolge  l'attivita'  di  mediazione  creditizia senza essere iscritto
nell'Albo  indicato  al  comma  1, e' punito con la reclusione da sei
mesi  a  quattro  anni  e  con la multa da quattro a venti milioni di
lire.
  Va  richiamata  la  norma  penale  contenuta nell'art. 16, comma 9,
della  legge n. 108/1996 con la quale, salvo che il fatto costituisca
reato  piu'  grave,  si  punisce  chi,  nell'esercizio  di  attivita'
bancaria,  di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza  una  persona,  per operazioni bancarie o finanziarie, a un
soggetto   non  abilitato  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  o
finanziaria.
  Ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6,  della  legge  n. 108/1996, la
pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di mediazione creditizia e'
subordinata   all'indicazione,   nella  pubblicita'  medesima,  degli
estremi della iscrizione nell'Albo.
3. Attivita' di mediazione creditizia.
  Conformemente  all'art.  2,  comma  2, del Regolamento, i mediatori
creditizi svolgono la propria attivita' senza essere legati ad alcuna
delle  parti  da  rapporti  di  collaborazione,  di  dipendenza  o di
rappresentanza.
  Ad  essi  e'  vietato  concludere contratti nonche' effettuare, per
conto   di   banche   o   intermediari  finanziari,  l'erogazione  di
finanziamenti  e  ogni  forma  di  pagamento  o  di incasso di denaro
contante,  di  altri  mezzi  di  pagamento  o di titoli di credito ad
eccezione   della   mera   consegna   di   assegni  non  trasferibili
integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.
  E'  invece  possibile  per  i  mediatori  creditizi  raccogliere le
richieste  di  finanziamento  sottoscritte  dai clienti, svolgere una
prima  istruttoria  per conto dell'intermediario erogante e inoltrare
tali richieste a quest'ultimo.
  L'attivita'  di  consulenza, finalizzata alla messa in relazione di
banche  o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine
della  concessione  del  finanziamento sotto qualsiasi forma, integra
attivita' di mediazione creditizia.
  Non  integra  mediazione  creditizia la raccolta, nell'ambito della
specifica attivita' svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di
finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate
con banche e intermediari finanziari da parte di:
    a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche
autorita', da ordini o da consigli professionali;
    b) fornitori di beni o servizi.
  Si  fa  presente,  altresi',  che  per  finalita' antiriciclaggio i
soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di mediazione creditizia sono
tenuti   all'adempimento   degli   obblighi  di  identificazione,  di
conservazione  delle  informazioni  e  di  segnalazione di operazioni
sospette,  ai  sensi  dell'art. 16, comma 4, della legge n. 108/1996,
dell'art.  1, comma 1, del decreto legislativo n. 374/1999, dell'art.
2, comma 1, lettera q) e comma 2, del decreto legislativo n. 56/2004,
e delle relative disposizioni applicative.

                              Parte II

                       Modalita' di iscrizione

1. Disposizioni di carattere generale.
  Possono  essere  iscritte nell'Albo le persone fisiche, le societa'
con  sede  legale  in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di
societa'  aventi  sede legale all'estero in presenza delle condizioni
previste nell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento.
  La domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta,
deve  essere  trasmessa  all'UIC  mediante  lettera  raccomandata con
ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta.
  Entro  il  termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda
l'UIC  provvede,  sulla  base  delle  informazioni  fornite  e  della
documentazione   prodotta,   all'iscrizione   nell'Albo  ovvero  nega
l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione
al soggetto istante.
  Il  termine  indicato  e'  sospeso  qualora  l'UIC chieda ulteriori
informazioni  a integrazione della documentazione prodotta e riprende
a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.
  Decorso il termine indicato, l'istanza deve ritenersi accolta.
  L'Albo  e'  distinto  in  due  sezioni:  la  prima e' relativa alle
persone   fisiche,   la   seconda   alle   societa'  e  alle  stabili
organizzazioni.
  L'Albo dei mediatori creditizi contiene le seguenti indicazioni:
    cognome,   nome   ovvero  denominazione  o  ragione  sociale  del
mediatore;
    indirizzo  del  domicilio  e  della  residenza  ovvero della sede
legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie;
    numero e data di iscrizione nell'Albo;
    per  le  societa',  gli  estremi  delle  persone fisiche iscritte
nell'Albo  delle quali ci si avvale per lo svolgimento dell'attivita'
di mediazione.
  L'Albo  puo'  essere  consultato  presso  il sito Internet dell'UIC
(www.uic.it), sezione Antiriciclaggio.
2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.
2.1. Persone fisiche.
  a) Le  persone  fisiche che intendono iscriversi nell'Albo indicano
nell'istanza  i  propri  dati  identificativi:  il cognome e il nome,
nonche'  l'eventuale denominazione della ditta individuale; il comune
ovvero  lo  Stato  estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M
per  maschio,  F  per  femmina);  il codice fiscale; la cittadinanza.
Vanno  riportate  le informazioni relative al domicilio in Italia. La
domiciliazione   in  Italia  dell'interessato  costituisce  requisito
necessario  per  l'iscrizione  nell'Albo. Si intende per domicilio il
luogo in cui viene esercitata l'attivita' di mediazione creditizia.
  Nell'istanza   vanno   altresi'   riportate  le  indicazioni  sulla
residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il
domicilio in Italia.
  b) Nella domanda di iscrizione devono essere attestati:
    1) il   possesso  di  diploma  di  scuola  media  superiore  (con
indicazione  del  luogo  e anno di conseguimento) ovvero l'iscrizione
nei  ruoli  degli  agenti  d'affari  in  mediazione di cui alla legge
3 febbraio 1989, n. 39;
    2) la   sussistenza   dei   requisiti  di  onorabilita'  previsti
dall'art. 109 del testo unico bancario;
    3) per  i  cittadini  stranieri,  l'esistenza  di  trattamento di
reciprocita'  nello  Stato  non  appartenente  all'Unione europea del
quale si abbia la cittadinanza.
  Sono titoli di istruzione secondaria superiore i diplomi rilasciati
da  istituti  (statali,  legalmente riconosciuti, paritari) quali: il
ginnasio-liceo  classico; il liceo scientifico; gli istituti tecnici;
il liceo artistico; l'istituto magistrale; gli istituti professionali
e gli istituti d'arte.
  Deve  essere  altresi' indicata l'eventuale esistenza di decreti di
rinvio   a   giudizio  o  di  sentenze  di  condanna  non  definitive
pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei delitti il cui
accertamento,  con  sentenza  irrevocabile,  comporta  la perdita dei
requisiti  di  onorabilita',  nonche'  l'applicazione  nei  confronti
dell'interessato,  con  provvedimento  non  definitivo,  di misure di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  I  cittadini  di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base
ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale
Stato dei requisiti di onorabilita'.
  L'istanza  di  iscrizione  e'  effettuata avvalendosi dell'allegato
modello   UIC/MC   -  A  che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento.  Ad  esso  deve  essere allegata copia fotostatica del
documento di identita' in termini di validita'.
2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche.
  a) Possono  essere  iscritte  nell'Albo  dei mediatori creditizi le
societa' il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento dell'attivita'
di mediazione creditizia.
  Devono  essere  indicati  la denominazione o la ragione sociale, la
natura   giuridica,  secondo  la  codifica  riportata  nella  tabella
allegata al presente provvedimento, e il codice fiscale.
  Le  societa'  aventi sede legale all'estero possono essere iscritte
nell'Albo  attraverso l'insediamento di una stabile organizzazione in
Italia  il  cui  oggetto sociale sia lo svolgimento dell'attivita' di
mediazione creditizia.
  In  relazione  alla  sede  legale  di soggetto italiano ovvero alla
stabile  organizzazione  in  Italia  di soggetto avente all'estero la
propria  sede  legale,  vengono riportate le informazioni relative a:
indirizzo,  cap, comune, provincia, numero di telefono, numero di fax
e,  rispettivamente, capitale sociale o fondo di dotazione assegnato.
I  soggetti  esteri devono indicare lo Stato estero in cui e' ubicata
la sede legale.
  In  relazione  al legale rappresentante, devono essere indicati: il
cognome,  il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di
nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.
  b) In  relazione alle persone fisiche per il tramite delle quali si
intende  svolgere  l'attivita' di mediazione creditizia devono essere
indicati:  cognome  e  nome,  codice  fiscale  e,  se  gia'  iscritte
nell'Albo, il relativo numero di iscrizione.
  c) Sede amministrativa e sedi secondarie.
  Qualora l'attivita' amministrativa ovvero il contatto con i clienti
si  svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in cui ha
sede  la  stabile  organizzazione,  devono  essere  comunicati i dati
relativi alla sede amministrativa e alle eventuali sedi secondarie.
  Formano  oggetto  di comunicazione l'indirizzo, il cap, il comune e
la  provincia  della  sede  amministrativa  e  di ciascuna delle sedi
secondarie.   L'istanza   di  iscrizione  e'  effettuata  avvalendosi
dell'allegato  modello  UIC/MC  -  B  che  forma parte integrante del
presente provvedimento.
  Devono  essere  allegate le dichiarazioni sottoscritte dai soci che
esercitano  il  controllo  ai  sensi  dell'art.  23  del  testo unico
bancario  e  dai  soggetti  che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione  e  controllo  con  le  quali essi attestano di possedere i
requisiti  di  onorabilita'  previsti  dall'art.  109 del testo unico
bancario.  Nelle proprie dichiarazioni i soci indicano la percentuale
del  capitale  posseduta  e  la  circostanza  per  la quale, ai sensi
dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo.
  Per  i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata,
in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza
in tale Stato dei requisiti di onorabilita'.
  Devono  essere inoltre allegate le copie fotostatiche del documento
di identita', in termini di validita', del legale rappresentante, dei
soci che esercitano il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo.
3. Variazioni.
  a) Persone fisiche.
  Le  persone  fisiche  iscritte  nell'Albo devono comunicare all'UIC
senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR - A che
forma parte integrante del presente provvedimento, le circostanze che
potrebbero  comportare  il  venir  meno dei requisiti di onorabilita'
nonche'   ogni  altra  variazione  delle  informazioni  indicate  nel
paragrafo 2.1, lettere a), e b).
  b) Societa'.
  Per  le societa' e le stabili organizzazioni deve essere comunicata
all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR
-  B  che  forma  parte  integrante  del presente provvedimento, ogni
variazione delle informazioni indicate nel paragrafo 2.2, lettere a),
b) e c).
  Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell'art.
23  del testo unico bancario devono essere comunicate le informazioni
attinenti  alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla
percentuale   del   capitale   posseduta,  avvalendosi  dell'apposito
allegato al modello UIC/MC - B.
  Qualora  nuovi  soggetti  acquisiscano  cariche  che  comportano lo
svolgimento  di  funzioni  di  amministrazione, direzione o controllo
devono  essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica
e   alla   sussistenza  dei  requisiti  di  onorabilita'  avvalendosi
dell'apposito allegato al modello UIC/MC - B.
  Per  le  comunicazioni  relative  alla  perdita  dei  requisiti  di
onorabilita'  si  applicano le disposizioni contenute nella Parte III
del presente provvedimento.
                              Parte III

Requisiti di onorabilita' 1. Premessa.
  L'art.  16, comma 3, della legge n. 108/1996 prevede che i soggetti
che  intendono  iscriversi  nell'Albo  dei mediatori creditizi devono
possedere  i  requisiti  di  onorabilita'  previsti dall'art. 109 del
testo unico bancario e dalle relative disposizioni di attuazione.
  Tali requisiti devono essere posseduti:
    a) dai  mediatori  creditizi  che  operano  in proprio ovvero per
conto di societa' iscritte nell'Albo;
    b) dai   soggetti   che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo nelle societa' e nelle stabili organizzazioni
iscritte nell'Albo;
    c) dai partecipanti al capitale delle societa' iscritte nell'Albo
in  grado  di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo
unico  bancario.  Rilevano  anche  le partecipazioni possedute per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta
persona.
  Nel  caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c)
sia una societa' o un ente, i requisiti di onorabilita' devono essere
posseduti   dai   soggetti   che   svolgono   in   essi  funzioni  di
amministrazione.
1.1. Procedura per la verifica dei requisiti.
  La   responsabilita'   della   verifica  della  esistenza  e  della
permanenza  dei  requisiti di onorabilita' e' rimessa, per i soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  all'organo  amministrativo, che vi
procede  ai  sensi  dell'art.  109  del  testo unico bancario e delle
relative disposizioni di attuazione.
  La  verifica  dei  requisiti in questione deve essere effettuata in
occasione  della  nomina  di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto del
controllo  da  parte  di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno
annuale.  Entro  il  31 marzo  di  ogni anno il legale rappresentante
trasmette  all'UIC  copia  del  verbale  illustrativo  della verifica
compiuta.
  Tra   le  tipologie  di  documenti  che  possono  essere  presi  in
considerazione  nell'effettuazione  della  verifica  dei requisiti di
onorabilita' si indicano, a titolo esemplificativo:
    il certificato generale del casellario giudiziale;
    il  certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
    le  evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'art.
50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    altre  attestazioni rilasciate da Autorita' di pubblica sicurezza
in relazione a specifiche fattispecie di reato;
    dichiarazione  dell'interessato in ordine alla presenza o meno di
circostanze che fanno venire meno il requisito dell'onorabilita'.
1.2. Mancanza dei requisiti.
  a) La  mancanza  sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo
alla persona fisica iscritta e' causa di cancellazione dall'Albo.
  b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a
taluno   dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e controllo presso societa' iscritte nell'Albo comporta la
decadenza immediata dalla carica.
  La  decadenza  e'  dichiarata  dall'organo  amministrativo ai sensi
delle disposizioni contenute nell'art. 109 del testo unico bancario e
delle  relative  disposizioni  di  attuazione.  Le  dichiarazioni  di
decadenza sono immediatamente comunicate all'UIC.
  c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a
taluno dei partecipanti al capitale di societa' iscritte nell'Albo in
grado  di  esercitare  il  controllo  ai sensi dell'art. 23 del testo
unico  bancario  comporta l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art.  108 dello stesso testo unico e nelle relative disposizioni
di attuazione.
  Le  eventuali  impugnazioni  delle  deliberazioni  a  motivo  della
mancanza  dei  requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
sono immediatamente comunicate all'UIC.

                              Parte IV

               Disposizioni in materia di trasparenza

1. Premessa e fonti normative.
  L'art.  16,  comma  4,  della  legge  n. 108/1996 stabilisce che ai
mediatori  creditizi  si  applicano  le  disposizioni  relative  alla
trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel Titolo VI del
testo unico bancario, in quanto compatibili.
  La Delibera CICR emanata in attuazione delle disposizioni contenute
nel   Titolo  VI  del  testo  unico  bancario,  contiene  indicazioni
applicative relative agli obblighi di trasparenza. Nell'art. 13 della
Delibera  CICR  e'  previsto  che  ««le  disposizioni  della presente
delibera  e  quelle  di  attuazione  emanate  dalla Banca d'Italia si
applicano,  in  quanto  compatibili,  tra  gli  altri,  ai  mediatori
creditizi»;  in  base  alla  medesima  disposizione le valutazioni di
compatibilita', per questi ultimi soggetti, sono rimesse all'UIC.
  Le  norme  di  attuazione  in  materia  di  trasparenza  sono state
adottate  con  il  provvedimento del Governatore della Banca d'Italia
del  25 luglio  2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi   bancari   e  degli  intermediari  finanziari  (di  seguito:
Provvedimento della Banca d'Italia).
  La  disciplina  in materia di trasparenza persegue l'obiettivo, nel
rispetto  dell'autonomia  negoziale,  di  rendere noti ai clienti gli
elementi   essenziali   del   rapporto,   in  particolare  attraverso
l'indicazione  di  forme  obbligatorie  di pubblicita' e informazione
precontrattuale, la prescrizione di requisiti necessari di forma e di
contenuto  dei contratti, la definizione di forme di comportamento da
tenere  nell'attivita'  svolta  fuori  sede  o attraverso tecniche di
comunicazione a distanza.
  L'adeguata  applicazione delle regole in materia di trasparenza, ed
il  raggiungimento degli obiettivi che esse sottendono, presuppongono
che  i  destinatari  ispirino  il  proprio comportamento a criteri di
buona fede e correttezza.
  I  mediatori  creditizi  forniscono  alla clientela le informazioni
previste  dalla  disciplina  in  materia di trasparenza con modalita'
adeguate  alla  forma  di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed
esauriente,  avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e
dei destinatari (art. 2 Delibera CICR).
  L'applicazione  delle  regole  di trasparenza in considerazione non
esclude   l'applicazione   di   altre   disposizioni  in  materia  di
trasparenza   e  correttezza  dei  comportamenti  previste  in  altri
comparti dell'ordinamento (mobiliare, assicurativo, etc.).
  Le  iniziative  di  autoregolamentazione degli operatori (codici di
condotta,  sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie,
ecc.),  anche  intraprese  a livello di categoria o concordate con le
associazioni  rappresentative  dell'utenza,  rappresentano  un  utile
strumento   di   integrazione   della  disciplina.  Tali  iniziative,
contribuendo  a  definire  e  a  diffondere  modelli di comportamento
funzionali  al miglioramento dei rapporti con i clienti, innalzano il
grado di condivisione e di effettivita' della normativa in materia di
trasparenza.
2. Disposizioni applicabili.
  Le  disposizioni  in materia di trasparenza contenute nel Titolo VI
del  testo  unico  bancario,  nella Delibera CICR e nel provvedimento
della Banca d'Italia si applicano ai mediatori creditizi in base alle
indicazioni  di  compatibilita' contenute nel presente provvedimento.
Per  facilitare  la  comprensione  degli  adempimenti  in  materia di
trasparenza,    nel    presente    provvedimento    sono    riportati
dettagliatamente, in luogo di un generico richiamo, i contenuti delle
citate  disposizioni  con  la specifica valutazione di compatibilita'
esercitata dall'UIC.
3. Definizioni.
  Ai   fini  della  presente  disciplina  si  riportano  le  seguenti
definizioni:
    - «cliente»,  qualsiasi  soggetto, persona fisica o giuridica che
intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per
la  concessione  di  un  finanziamento per il tramite di un mediatore
creditizio(1);
    - «locale  aperto al pubblico», il locale accessibile al pubblico
e   qualunque   locale   adibito  al  ricevimento  del  pubblico  per
l'esercizio   dell'attivita'   di  mediazione  creditizia,  anche  se
l'accesso e' sottoposto a forme di controllo;
    - «offerta  fuori  sede»,  l'attivita'  di  mediazione creditizia
svolta  in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale
aperto al pubblico del mediatore;
    - «tecniche  di  comunicazione  a distanza», tecniche di contatto
con  la  clientela,  diverse  dagli  annunci  pubblicitari,  che  non
comportano  la  presenza  fisica  e  simultanea  del  cliente  e  del
mediatore;
    - «servizi  accessori» i servizi, anche non strettamente connessi
con   il   servizio  principale  (quali,  ad  esempio,  contratti  di
assicurazione,    convenzioni    con    soggetti    esterni,   ecc.),
commercializzati  congiuntamente  a  quest'ultimo,  ancorche' su base
obbligatoria;
    - «supporto   durevole»,  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
cliente  di  memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in
modo  che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di
tempo  adeguato  ai  fini cui sono destinate le informazioni stesse e
che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
    - «annuncio pubblicitario», messaggio, in qualsiasi modo diffuso,
avente lo scopo di promuovere l'attivita' del mediatore creditizio.
    (1)  Non  rientrano  nella  definizione  di  cliente  i  seguenti
soggetti:  le  banche;  gli  intermediari  finanziari;  gli  IMEL; le
imprese   di  assicurazione;  le  SIM,  le  imprese  di  investimento
comunitarie   ed  extracomunitarie;  gli  organismi  di  investimento
collettivo  del  risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); le
societa'  di  gestione  del  risparmio (SGR); le societa' di gestione
accentrata  di  strumenti  finanziari;  i  fondi  pensione;  le Poste
Italiane  S.p.a.;  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti;  qualsiasi altro
soggetto  che  svolge  attivita'  di  intermediazione finanziaria. 4.
Pubblicita' e informazione precontrattuale.
  Gli  strumenti  di pubblicita' dei servizi offerti e delle relative
condizioni contrattuali sono:
    - l'«avviso»  contenente  le  «principali  norme di trasparenza»,
atto  a  richiamare  l'attenzione  dei  clienti  sui  diritti e sugli
strumenti di tutela previsti a loro favore;
    - il «foglio informativo», contenente informazioni analitiche sul
mediatore,  sulle  provvigioni,  spese,  oneri  ed  altre  condizioni
contrattuali nonche' sui principali rischi tipici del servizio;
    - la  copia  completa  dello  schema  di  contratto di mediazione
creditizia   che  puo'  essere  richiesta  dal  cliente  prima  della
conclusione del contratto;
    - il   documento   di   sintesi   delle   principali   condizioni
contrattuali, unito al testo del contratto.
  Gli  obblighi  di  pubblicita'  relativi alle informazioni indicate
nella  presente  sezione  non  possono essere assolti mediante rinvio
agli usi.
  Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell'art. 1336 del codice civile.
4.1. Avviso.
  I  mediatori  creditizi  espongono  nei locali aperti al pubblico e
mettono  a  disposizione  dei clienti, mediante copia asportabile, un
avviso  denominato  «principali  norme  di  trasparenza»,  contenente
l'indicazione  dei  diritti  e  degli strumenti di tutela previsti ai
sensi del Titolo VI del testo unico bancario.
  L'avviso  ha  una veste grafica di facile identificazione e lettura
ed   e'  redatto  in  modo  da  facilitarne  la  consultazione  e  la
comprensione  da  parte dei clienti. In ogni caso, affinche' l'avviso
risulti  di  facile e immediata lettura, vengono evitate informazioni
che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.
  Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:
    - la  disponibilita'  dei  «fogli  informativi»  presso  i locali
aperti al pubblico e per il tramite delle tecniche di comunicazione a
distanza  di cui si avvale il mediatore e l'obbligo alla consegna del
«foglio informativo» nei casi previsti;
    - il  diritto  di  ottenere  copia  del  testo  del  contratto di
mediazione  idonea  per  la  stipula,  che  include  un  documento di
sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;
    - il  diritto  di  ricevere  copia  del  contratto  di mediazione
stipulato, che include il documento di sintesi;
    - gli  strumenti  di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di
forma scritta del contratto di mediazione e al diritto di recesso;
    - le  procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle
controversie  eventualmente a disposizione del cliente e le modalita'
per accedervi.
  E'  opportuno  che  gli avvisi siano integrati con l'indicazione di
altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quali, ad es.,
il  diritto  di  recesso  o  di  revoca della proposta nelle forme di
legge,  laddove  questi  siano  previsti  a  favore  del  cliente  da
specifiche disposizioni.
  Poiche'  la  mediazione  creditizia non consiste in un contratto di
durata,  ad essa non e' applicabile la disciplina contenuta nell'art.
118 del testo unico bancario relativa ai contratti di tale natura. In
conseguenza  di  cio',  nell'avviso  non  sono  indicate  le relative
informazioni.
  Nell'avviso  i mediatori creditizi indicano chiaramente che ad essi
e'  vietato concludere contratti di finanziamento nonche' effettuare,
per  conto  di  banche  o  intermediari  finanziari,  l'erogazione di
finanziamenti,  inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di
pagamento  o  di  incasso  di  denaro  contante,  di  altri  mezzi di
pagamento  o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di
assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli
intermediari finanziari o dal cliente.
4.2. Fogli informativi.
  I  mediatori  creditizi  mettono  a disposizione dei clienti «fogli
informativi»  contenenti  una  dettagliata  informativa sul mediatore
creditizio,  sulle  caratteristiche e sui rischi tipici del servizio,
sulle  condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali.
E'  assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli
informativi e le clausole del contratto di mediazione.
  I  fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Sono
asportabili  e  messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al
pubblico,  anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche,
purche'  consentano  facilita' di accesso e la possibilita' di stampa
delle informazioni.
  Copia  dei  fogli  informativi  e'  conservata dal mediatore, anche
avvalendosi di tecniche che consentano la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate, per cinque anni.
  Al  fine  di  rendere piu' efficace l'informativa nei confronti dei
clienti   e  agevolare  la  comparazione  tra  le  offerte,  i  fogli
informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:
    - Informazioni  sul mediatore. Sono forniti i dati identificativi
del  mediatore  creditizio,  tra  i  quali:  il nome e il cognome, la
denominazione o la ragione sociale e la forma giuridica; il domicilio
o  la  sede  legale  e  la sede amministrativa; l'eventuale indirizzo
telematico; il numero e la data di iscrizione nell'Albo; il numero di
iscrizione nel registro delle imprese; il capitale sociale, il gruppo
di  appartenenza.  Qualora  si utilizzi la denominazione di una ditta
individuale,  e'  necessario  indicare  anche  il  nome ed il cognome
dell'iscritto all'Albo.
    - Caratteristiche  e  rischi  tipici della mediazione creditizia.
Viene data una descrizione sintetica della struttura e della funzione
economica  del  servizio  qualificando  esplicitamente lo stesso come
mediazione  creditizia.  L'attivita'  di consulenza costituisce parte
integrante  del  servizio  di mediazione per la quale non puo' essere
richiesto  un  autonomo compenso. In questa sezione viene specificata
l'esistenza  del  rischio  di non trovare un intermediario disposto a
concedere   il  finanziamento  e  viene  specificata  l'esistenza  di
eventuali    servizi    accessori   offerti   unitamente   a   quello
pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.
    - Condizioni    economiche    della   mediazione   creditizia.(2)
Comprendono  la  provvigione  e ogni altro onere, commissione o spesa
del  contratto  di  mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le
spese  di  istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati,
gravanti  sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in
occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.
  Tra  le  informazioni  relative  alla  provvigione  e  altri oneri,
commissioni  o spese sono riportate anche quelle relative a servizi o
prodotti  accessori  ai  servizi  ai  quali  si  riferisce  il foglio
informativo,  se  la  loro  fornitura  e'  connessa,  anche  su  base
opzionale, a questi ultimi.
    - Clausole   contrattuali   che   regolano   la   mediazione.  Le
informazioni  di  questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione
del  cliente  su  clausole  non strettamente economiche contenute nel
contratto  di  mediazione.  Sono  riportate  (anche  in  sintesi)  le
clausole  recanti  i  principali  diritti, obblighi e limitazioni nei
rapporti con il cliente(3), tra cui quelle riguardanti: il recesso; i
termini  di  esecuzione  del  servizio;  i termini per l'esercizio di
facolta' o per l'adempimento di obblighi; l'accettazione di contratti
accessori;  gli esoneri di responsabilita' a favore del mediatore; il
foro  competente,  gli  organi  e  le  procedure  per la composizione
stragiudiziale  delle controversie; gli obblighi gravanti sul cliente
in  caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la
banca o l'intermediario finanziario.
  Per   le   clausole  piu'  complesse,  la  sezione  puo'  riportare
integralmente il testo delle clausole stesse.
  In  questa  sezione  e'  indicato  se  i  contratti  di  mediazione
pubblicizzati   sono  conformi  a  schemi  standard  raccomandati  da
istituzioni  comunitarie,  concordati dalle associazioni di categoria
ovvero previsti da codici di condotta.
  I  fogli  informativi  contengono  una  legenda  esplicativa  delle
principali nozioni in essi riportate.
5. Offerta fuori sede.
  Nel caso di offerta fuori sede, i mediatori creditizi consegnano al
cliente  l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il
foglio  informativo  di  cui  ai  paragrafi  4.1  e  4.2  prima della
conclusione del contratto di mediazione.
    (2)Le  condizioni  sono indicate nella misura massima se a favore
del  mediatore  e  nella  misura minima se a favore del cliente.   Il
mediatore   acquisisce   dal  cliente  un'attestazione  dell'avvenuta
consegna che conserva agli atti.
5.1. Rapporti con banche e intermediari finanziari.
  I  mediatori  creditizi,  allorquando  effettuino la raccolta delle
richieste  di  finanziamento  firmate  dai  clienti per il successivo
inoltro  all'ente  erogante,  osservano  altresi', in coerenza con il
provvedimento  della  Banca  d'Italia,  le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
che   disciplinano   l'esercizio  dell'attivita'  di  concessione  di
finanziamenti di banche ed intermediari finanziari.
  Pertanto, in tale fattispecie, i mediatori creditizi:
    ricevono dalla banca o dall'intermediario finanziario i dati e la
documentazione   necessari   per  l'assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicita' posti in capo agli stessi;
    consegnano  al  cliente,  prima  della conclusione del contratto,
l'avviso  contenente le «principali norme di trasparenza» e il foglio
informativo  relativi  all'operazione  di finanziamento offerta dalla
banca  o  dall'intermediario  finanziario ed acquisiscono dal cliente
un'attestazione     dell'avvenuta     consegna     da     trasmettere
all'intermediario.
  Qualora  l'«avviso»  e il «foglio informativo» siano redatti a cura
del  mediatore  creditizio, la banca o l'intermediario finanziario ne
accertano   la  conformita'  alle  disposizioni  vigenti  e  la  loro
idoneita'  a  conseguire  pienamente le finalita' della disciplina in
materia di trasparenza.
  I mediatori collaborano con le banche e gli intermediari finanziari
nella  verifica  da  parte  di questi ultimi del corretto adempimento
degli obblighi di trasparenza.
6. Tecniche di comunicazione a distanza.
  In  caso  di  utilizzo  di  tecniche di comunicazione a distanza, i
mediatori creditizi devono mettere a disposizione l'avviso contenente
le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo di cui ai
paragrafi 4.1 e 4.2 mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su
un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
  La   messa   a  disposizione  avviene  prima  che  il  cliente  sia
contrattualmente vincolato.
  I  fogli informativi del mediatore sono integrati con l'indicazione
dei   costi  e  degli  oneri  specifici  connessi  con  il  mezzo  di
comunicazione  utilizzato  nonche'  dei  recapiti  che  permettono di
contattare rapidamente il mediatore e di comunicare efficacemente con
lo stesso.
  I  mediatori  creditizi,  allorquando  effettuino la raccolta delle
richieste  di  finanziamento  mediante  tecniche  di  comunicazione a
distanza per il successivo inoltro all'ente erogante, devono altresi'
mettere  a  disposizione  mediante  tali tecniche l'avviso ed i fogli
informativi delle banche e degli intermediari finanziari.
    (3)  Resta  ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie
stabilita  dagli  artt. 1469-bis  e  ss.  del  codice  civile.    Con
specifico  riferimento  alla  rete  Internet  o  a  sistemi analoghi,
l'«avviso   delle   principali  norme  di  trasparenza»  e  i  «fogli
informativi»  sono  accessibili direttamente dalla pagina di apertura
del    sito   utilizzato   (home-page)   e,   mediante   collegamento
ipertestuale,   da   ogni  pagina  del  sito  (dedicata  ai  rapporti
commerciali con i clienti).
  I  mediatori  creditizi  comunicano  all'UIC  l'indirizzo  dei siti
Internet  eventualmente  utilizzati  per lo svolgimento della propria
attivita'.  Non  devono essere segnalati i siti utilizzati per i soli
annunci pubblicitari.
7. Annunci pubblicitari.
  Gli  annunci  pubblicitari  devono essere chiaramente riconoscibili
come tali. In particolare, essi specificano:
    - la  propria  natura  di  messaggio  pubblicitario con finalita'
promozionale;
    - che   per   le   condizioni  contrattuali  e'  necessario  fare
riferimento  ai  «fogli  informativi»,  indicando le modalita' in cui
questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.
  Gli  annunci  pubblicitari  dell'attivita' di mediazione creditizia
sono  subordinati  all'indicazione, nella pubblicita' medesima, degli
estremi  della  iscrizione  all'Albo.  Non  possono essere utilizzate
nella   denominazione   o   in   qualsivoglia   segno   distintivo  o
comunicazione rivolta al pubblico parole o locuzioni, anche in lingua
straniera,   come  «banca»,  «banco»,  «credito»,  «risparmio»  etc.,
ricomprese nel divieto di cui all'art. 133 del decreto legislativo n.
385/1993,  idonee  a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' bancaria. Qualora si intenda pubblicizzare
la  denominazione  di  una  ditta  individuale,  si  rende necessario
indicare  anche  l'esatta  specificazione  del  nome  e  del  cognome
integrali   dell'iscritto   all'Albo   nonche'  del  relativo  numero
d'iscrizione.
  Negli   annunci   pubblicitari,   i  mediatori  creditizi  indicano
chiaramente che il servizio offerto si limita alla messa in relazione
di  banche  ed intermediari finanziari con la clientela al fine della
concessione   di   finanziamenti.   Tale   servizio   non  garantisce
l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
  Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei
quali  il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre
cifre  concernenti  il  costo del finanziamento, specificano anche la
banca  o  l'intermediario  erogante  e  -  ove  previsti  - il TAEG o
l'indicatore   sintetico   di   costo,  comprensivo  degli  oneri  di
mediazione laddove inclusi nella base di calcolo.
  Gli  annunci  indicano,  altresi',  il  periodo  di validita' delle
condizioni pubblicizzate.
8. Informazione precontrattuale.
  Prima  della  conclusione  del contratto di mediazione, i mediatori
creditizi  devono  consegnare  al cliente che ne faccia richiesta una
copia  completa  del  testo del contratto di mediazione idonea per la
stipula.
  La  consegna  della  copia  non  impegna  le parti alla stipula del
contratto.
  Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non
puo' essere sottoposto a termini o condizioni.
  In  caso  di  modifica delle condizioni contrattuali indicate nella
copia  consegnata  al  cliente,  il  mediatore  ne da' informativa al
cliente  stesso  e,  su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia
completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
  Quando  il mediatore creditizio adopera tecniche di comunicazione a
distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali
di  contratto  e'  fornito  al  cliente  in forma cartacea o su altro
supporto durevole.
  I  mediatori  creditizi,  allorquando  effettuino la raccolta delle
richieste  di  finanziamento  firmate  dai  clienti per il successivo
inoltro  all'ente  erogante,  sono  tenuti  ad osservare gli obblighi
previsti  nel  presente  paragrafo anche in relazione al contratto di
finanziamento  idoneo  per  la  stipula  con  banche  ed intermediari
finanziari.
9. Documento di sintesi.
  Al  contratto di mediazione e' unito un documento di sintesi, volto
a  fornire  al  cliente  una chiara evidenza delle piu' significative
condizioni contrattuali ed economiche.
  Il  documento  di sintesi costituisce il frontespizio del contratto
ed  e'  redatto  secondo  modalita',  anche  grafiche,  di  immediata
percezione e comprensione.
  Esso  riproduce lo schema del foglio informativo riportando le sole
condizioni   economiche  e  le  clausole  contrattuali  praticate  al
cliente.
  La predisposizione del documento di sintesi non e' obbligatoria nei
casi   in   cui   le   condizioni  contrattuali  ed  economiche  piu'
significative  (tra cui quelle indicate nel foglio informativo) siano
individuabili con chiara evidenza nella copia del testo contrattuale.
10. Indicatore sintetico di costo.
  Le  disposizioni concernenti il calcolo di un «indicatore sintetico
di  costo»  (ISC),  contenute  nell'art.  9 della Delibera CICR e nel
provvedimento  della Banca d'Italia, non si applicano direttamente ai
mediatori creditizi.
  Peraltro,  nei  casi  in cui le disposizioni concernenti il calcolo
dell'ISC  (o  del  TAEG)  richiedano  l'inclusione  del  costo  della
mediazione,  i  mediatori  creditizi  sono  tenuti  a comunicare alle
banche   ed   agli   intermediari  finanziari  il  costo  complessivo
dell'attivita'   di  mediazione,  comprensivo  sia  del  compenso  di
mediazione  che  di ogni altro onere gravante sul cliente, in modo da
consentire agli stessi di procedere ad una corretta imputazione nella
base di calcolo dell'ISC (o del TAEG).
11. Contratti.
  I  contratti  di  mediazione creditizia sono redatti per iscritto e
una  copia,  comprensiva  delle condizioni generali del contratto, e'
consegnata  al  cliente.  La  consegna e' attestata mediante apposita
sottoscrizione  del  cliente sulla copia del contratto conservata dal
mediatore.
  In  caso  di  inosservanza  della  forma prescritta il contratto di
mediazione  creditizia e' nullo; la nullita' puo' essere fatta valere
solo dal cliente.
  Non si applicano al contratto di mediazione creditizia deroghe alla
forma scritta.
12. Contenuto dei contratti.
  I contratti di mediazione creditizia indicano la provvigione e ogni
altro  onere,  commissione,  spesa  o  condizione  (ivi  incluse,  ad
esempio,  le  spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque
denominati,  gravanti  sui clienti, anche con riferimento a quelli da
sostenere  in  occasione  dello  scioglimento  del  rapporto, come le
penali. Sono indicate, inoltre, le voci di spesa a carico del cliente
connesse  all'espletamento dell'incarico di mediazione, rimborsabili,
se  documentate,  a  prescindere  dalla  conclusione del contratto di
finanziamento.  In  ogni  caso l'attivita' di istruttoria deve essere
adeguata  al  profilo  economico  della  clientela  e all'entita' del
finanziamento richiesto.
  Nel  caso  in cui alcuni degli oneri gravanti sul cliente non siano
individuabili  al  momento della stipula del contratto scritto, nello
stesso  devono  essere  in  ogni  caso  indicati  gli elementi per la
determinazione delle suddette componenti di costo.
  Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le
clausole  indicate  nel foglio informativo, la durata dell'incarico e
le   condizioni   per   il   rinnovo,  la  descrizione  del  tipo  di
finanziamento   richiesto   dal   cliente,  la  documentazione  e  le
informazioni  che  la  clientela  e' tenuta a fornire per ottenere il
finanziamento  e  le  concrete  modalita'  attraverso  cui si esplica
l'attivita' di mediazione.
  Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di
rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di
ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono
prezzi  e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle
pubblicizzate nei fogli informativi.
13. Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
  La  stipula di contratti di mediazione creditizia mediante tecniche
di  comunicazione a distanza e' ammessa nel rispetto delle condizioni
e dei requisiti previsti dal paragrafo 6.
  Nel  caso  di  utilizzo  di  strumenti informatici o telematici, il
requisito  della forma scritta e' soddisfatto quando siano rispettate
le  condizioni  previste  dal decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445.
  Il  cliente  ha  comunque  diritto  di  ricevere copia cartacea del
contratto.
  Nella  conclusione  dei  contratti mediante strumenti informatici o
telematici,  i  mediatori  creditizi osservano, oltre alla disciplina
prevista   dalle   presenti   disposizioni,   anche  le  disposizioni
legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di
tali  tecniche  (quali,  ad  esempio, quelle in materia di «commercio
elettronico» contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70).
14. Comunicazioni alla clientela.
  Le   disposizioni  in  materia  di  comunicazioni  alla  clientela,
contenute  negli articoli 11 e 12 della Delibera CICR e nella Sezione
IV  del  provvedimento  della  Banca  d'Italia,  non  si applicano ai
mediatori creditizi in quanto riferite a contratti di durata e dunque
incompatibili con l'attivita' da questi svolta.
  In  ogni caso, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto
di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non
oltre  novanta  giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni  poste  in  essere  negli  ultimi  dieci anni. I mediatori
indicano  al  cliente,  al  momento  della  richiesta, il presumibile
importo delle relative spese.
15. Controlli.
  Ai  sensi  dell'art.  128  del  testo  unico bancario, l'UIC, anche
avvalendosi  di  altre  autorita',  al fine di verificare il rispetto
delle   disposizioni  in  materia  di  trasparenza  delle  condizioni
contrattuali,  puo'  acquisire  informazioni,  atti  e  documenti  ed
eseguire ispezioni presso i mediatori creditizi.
  Ai  sensi dell'art. 128, comma 5, del testo unico bancario, in caso
di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di
pubblicita',  il  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'UIC,  puo'  disporre la sospensione dell'attivita' dei mediatori
creditizi,  anche  per  singole  sedi  secondarie, per un periodo non
superiore a trenta giorni.
  Nel  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  degli obblighi di
trasparenza  e  pubblicita',  sono  applicate sanzioni amministrative
pecuniarie ai sensi dell'art. 144 del testo unico bancario.

                               Parte V

                     Cancellazione e sospensione

1. Cancellazione.
1.1. Cancellazione per cessazione dell'attivita' di mediazione.
  L'UIC  dispone,  la  cancellazione dall'Albo nei casi di cessazione
dall'attivita'  di  mediazione,  ai  sensi  dell'art. 6, comma 2, del
Regolamento.
  Per  l'istanza  di  cancellazione deve essere utilizzato l'allegato
modello  UIC/MC  -  CAN  che  forma  parte  integrante  del  presente
provvedimento.
1.2.  Cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilita' e gravi
violazioni di norme di legge.
  Il procedimento di cancellazione per il venir meno dei requisiti di
onorabilita'  delle  persone  fisiche iscritte e per gravi violazioni
delle disposizioni contenute nel Titolo VI del testo unico bancario e
nel  decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143,  convertito dalla legge
5 luglio  1991, n. 197, inizia con la contestazione degli addebiti da
parte dell'UIC all'interessato.
  Entro   trenta   giorni   dalla  contestazione  l'interessato  puo'
presentare le proprie deduzioni all'UIC.
  Valutate   le   deduzioni   ricevute   e   acquisite  le  ulteriori
informazioni eventualmente necessarie, l'UIC comunica all'interessato
l'archiviazione   del   procedimento   ovvero  propone  al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  l'adozione  del  provvedimento  di
cancellazione dall'Albo dei mediatori creditizi.
  La  cancellazione  non puo' essere disposta trascorsi diciotto mesi
dalla notificazione dell'atto di contestazione.
  Qualora  i  fatti contestati assumano particolare gravita' e vi sia
il  rischio di irregolarita' nella prosecuzione dell'attivita', l'UIC
a  seguito  della  contestazione degli addebiti, propone al Ministero
dell'economia  e delle finanze la sospensione cautelare dall'Albo per
un periodo massimo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 4,
del Regolamento.
2. Sospensione.
  La   sospensione   dall'Albo   puo'   essere  disposta,  oltre  che
nell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo:
    1) quando  venga  emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei
delitti  il  cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la
perdita dei requisiti di onorabilita'; la sospensione conserva la sua
efficacia  fino all'emanazione della sentenza di primo grado (art. 6,
comma 5, del Regolamento);
    2) quando  venga  emessa  sentenza di condanna non definitiva per
uno  dei  delitti  il  cui  accertamento,  con sentenza irrevocabile,
comporta  la  perdita  dei  requisiti di onorabilita'; la sospensione
conserva la sua efficacia sino alla definizione del giudizio (art. 6,
comma 6, del Regolamento);
    3) quando  sia applicata una misura di prevenzione ai sensi della
legge   31 maggio   1965,   n.   575  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;  la  sospensione  conserva  la  sua  efficacia  sino al
provvedimento di revoca (art. 6, comma 6, del Regolamento).
  La sospensione disposta nelle ipotesi sopra indicate cessa nel caso
in  cui  venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di
non   luogo   a  procedere,  di  proscioglimento,  di  assoluzione  o
provvedimento  di  revoca  della  misura di prevenzione o sentenza di
annullamento della precedente condanna, ancorche' con rinvio (art. 6,
comma 7, del Regolamento).
  L'UIC   avvia  il  procedimento  di  sospensione  in  presenza  dei
presupposti  previsti  nei  punti  1,  2 e 3 del presente paragrafo e
comunica  all'interessato  l'avvio  del  procedimento di sospensione,
indicandone  i  presupposti. L'interessato puo' presentare all'UIC le
proprie  deduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio
del procedimento.
  Valutate   le   deduzioni   ricevute   e   acquisite  le  ulteriori
informazioni     necessarie,     l'UIC    comunica    all'interessato
l'archiviazione   del   procedimento   ovvero  propone  al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  l'adozione  del  provvedimento  di
sospensione dall'Albo.
  Con specifico riferimento alle norme sulla trasparenza, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, puo' disporre la
sospensione dell'attivita' dei mediatori creditizi, anche per singole
sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni in caso
di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di
pubblicita',  come indicato nella Parte IV, paragrafo 15 del presente
provvedimento.
  Tutti   i   provvedimenti   di  cancellazione  e  sospensione  sono
pubblicati   sul   sito   internet   dell'UIC   (www.uic.it)  sezione
antiriciclaggio  e  rimangono  leggibili  fino allo scadere dell'anno
successivo a quello dell'adozione del provvedimento.

                              Parte VI

      Disposizioni in materia di documentazione amministrativa

  Le  dichiarazioni  previste nel presente provvedimento sono rese ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di  documentazione  amministrativa.  I
cittadini   di   altri  Stati  possono  utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  previste  dagli articoli 46 e 47 del citato testo unico,
nei limiti stabiliti dall'art. 3 del medesimo provvedimento.
  Si  rammenta che, ai sensi dell'art. 71 del richiamato testo unico,
e'  prevista  l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni
sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonche' in tutti i
casi  in  cui  sorgono  fondati dubbi sulla veridicita' delle stesse.
Inoltre,   ai   sensi   dell'art.  76  del  testo  unico  citato,  le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o
contenenti  dati  non  rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del
codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e puo' essere
pronunciata  la  decadenza  dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
  L'UIC  ha  predisposto  uno  strumento software di «data-entry» per
facilitare  l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente
provvedimento.
  Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento dell'UIC del
4 agosto  2000  recante  «Istruzioni  per  l'iscrizione nell'Albo dei
mediatori  creditizi  previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996,
n. 108».
    Roma, 29 aprile 2005
                                                 Il Presidente: Fazio