IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  a  tutela  della  concorrenza  nella determinazione dei
prezzi  dei  farmaci,  al  fine  di  contenere  la spesa a carico del
cittadino;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che
contenga  la  prescrizione  di un farmaco appartenente alla classe di
cui  alla  lettera  c)  del  comma  10 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre  1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in
commercio  di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in  principi
attivi,   nonche'   forma   farmaceutica,  via  di  somministrazione,
modalita'  di  rilascio  e  dosaggio  unitario  uguali. Qualora sulla
ricetta  non  risulti  apposta  dal  medico  l'indicazione  della non
sostituibilita'  del  farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta
del  cliente,  e'  tenuto  a fornire un medicinale avente prezzo piu'
basso  di  quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il
prezzo  e'  calcolato  per  unita' posologica o quantita' unitaria di
principio attivo.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  1, comma 168, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  l'Agenzia  italiana del farmaco, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, compila e
diffonde   l'elenco   dei  farmaci  nei  confronti  dei  quali  trova
applicazione  il  comma  1. Una o piu' copie dell'elenco sono poste a
disposizione del pubblico, in ciascuna farmacia.
  3.  Il  prezzo  dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle
lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  10 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre  1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004,
n.  311, e' stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione
in  commercio.  Tale  prezzo  puo'  essere  modificato,  in  aumento,
soltanto  nel  mese  di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci
senza  obbligo  di  prescrizione  medica  (SOP)  e  per  i farmaci di
automedicazione,   costituisce   il  prezzo  massimo  di  vendita  al
pubblico.
  4.  Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza
obbligo  di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione,
operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito
dall'azienda  titolare.  Lo  sconto  puo'  variare  da  medicinale  a
medicinale  e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i
clienti della farmacia.
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4
deve  essere  riportata,  anche  con apposizione di etichetta adesiva
sulle  confezioni  gia' in commercio, la dicitura: "Prezzo massimo di
vendita euro ...".
  6.  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995,
n.  390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n.  490,  si  applica  ai  farmaci di cui alla classe c) del comma 10
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, come modificato
dalla  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  con esclusione di quelli
richiamati al comma 4.