IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2001/83/CEE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo
ai   medicinali   per   uso   umano   e   successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540;
  Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522;
  Visto  l'emendamento all'appendice della Convenzione Europea contro
il  doping  nello  sport  recante la nuova lista di riferimento delle
classi  farmacologiche  di  sostanze  dopanti  e  di metodi di doping
vietati entrato in vigore il 1° gennaio 2005;
  Vista   la   legge   14 dicembre   2000,   n.   376,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  31 ottobre  2001,  n.  440, recante il
regolamento  concernente  l'organizzazione  ed il funzionamento della
Commissione  per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attivita' sportive;
  Visto  il proprio decreto 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 giugno 2002, n. 132;
  Visti i propri decreti 24 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  257  del  5 novembre  2003, 30 aprile 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, 12 novembre 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 305 del 30 dicembre 2004 e
30 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 22 del
28 gennaio 2005;
  Visto  il proprio decreto 13 aprile 2005 «Revisione della lista dei
farmaci,  delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
delle pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping, ai sensi
della legge 14 dicembre 2000, n. 376», in corso di pubblicazione;
  Viste  le  proposte  della  Commissione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita'
sportive espresse in data 10 febbraio 2005 e 9 marzo 2005;
  Considerata  la  necessita' di chiarire ed esplicitare le modalita'
di  attuazione  dell'art.  7  della citata legge 14 dicembre 2000, n.
376;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali
autorizzati  ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
di seguito denominate «specialita' medicinali», e inclusi nella lista
di  cui  al  decreto  13 aprile  2005  del  Ministero  della salute e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  I  titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)
sono  tenuti  a  trasmettere  entro e non oltre il 31 gennaio di ogni
anno  all'Agenzia  Italiana del Farmaco, via di Sierra Nevada, n. 60,
00144  - Roma, i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ogni
singola confezione, alle quantita' prodotte, importate, distribuite e
vendute  utilizzando  il  sistema  informatico Sirio. Tale obbligo si
ritiene  soddisfatto  con  l'invio dei dati di commercializzazione di
cui all'art. 1 del decreto 24 maggio 2002.
  3.   L'etichettatura   ed  il  foglio  illustrativo  devono  essere
modificati come appresso indicato:
    a) l'etichettatura  dell'imballaggio  esterno  deve  includere un
pittogramma  conforme  a  quello  riportato  nell'allegato al decreto
24 settembre 2003;
    b) il  foglio illustrativo deve riportare al paragrafo Avvertenze
speciali  la  frase:  «Per  chi  svolge attivita' sportiva: l'uso del
farmaco  senza  necessita'  terapeutica  costituisce  doping  e  puo'
determinare comunque positivita' ai test anti-doping».
  4.  I  titolari  di  AIC  delle  specialita' medicinali autorizzate
secondo  procedura  centralizzata  sono  tenuti  ad applicare le sole
disposizioni di cui al comma 3, lettera a).
  5.  La documentazione relativa alle domande di AIC, di variazione o
di  rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente
decreto,  deve essere conforme alle disposizioni di cui al precedente
comma 3.
  6.  I  titolari  di AIC sono tenuti ad applicare le disposizioni di
cui  al  precedente  comma  3  a  partire  dai lotti prodotti dopo il
novantesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore del presente decreto. E
'autorizzato  lo  smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente
al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse.