IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   241,   comma   1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  vengono  fissati  i  limiti massimi del compenso base
spettante     ai     componenti    degli    organi    di    revisione
economico-finanziaria  degli  enti  locali  e che il compenso base e'
determinato  in  relazione  alla  classe demografica ed alle spese di
funzionamento  e  di  investimento dell'ente locale e che tali limiti
massimi vengono aggiornati triennalmente;
  Visto  il  decreto  interministeriale 31 ottobre 2001, con il quale
sono  stati  fissati  da  ultimo  i  limiti  massimi  del compenso da
attribuire ai revisori dei conti;
  Considerata  l'opportunita'  di  aggiornare  tali dati prendendo in
considerazione  la  popolazione  residente  calcolata  alla  fine del
penultimo   anno   precedente,  secondo  i  dati  ISTAT,  nonche'  la
variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;
  Visto  l'art.  156  del  citato  testo  unico,  il  quale,  ai fini
dell'applicazione    delle   disposizioni   contenute   nel   decreto
legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i
criteri di computo della popolazione residente;
  Considerata  l'opportunita' di aggiornare in base al tasso reale di
inflazione  i  parametri  relativi  al  valore medio pro-capite della
spesa  corrente  e  della spesa di investimento, in quanto gli stessi
sono  desunti  dai  dati  piu'  aggiornati  in possesso del Ministero
dell'interno relativi ai consuntivi dell'anno 2001;
  Sentiti  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (A.N.C.I.),
l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni,
comunita'  ed  enti  montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei
dottori  commercialisti,  il  Consiglio  nazionale  dei  ragionieri e
periti  commerciali,  ed  i  maggiori  organismi  rappresentativi dei
soggetti     facenti     parte     degli    organi    di    revisione
economico-finanziaria degli enti locali;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  limite  massimo  del compenso base annuo lordo spettante ad
ogni  componente  degli organi di revisione economico-finanziaria dei
comuni  e  delle  province  e'  pari, per ciascuna fascia demografica
degli  enti  considerati,  alla  misura  indicata  nella  tabella  A,
allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalita':
    a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti
locali   la   cui   spesa  corrente  annuale  pro-capite,  desumibile
dall'ultimo  bilancio  preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale  per  fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al
presente decreto;
    b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti
locali  la  cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile
dall'ultimo  bilancio  preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale  per  fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al
presente decreto.
  2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra
loro.
  3.  L'eventuale  adeguamento  del compenso deliberato dal consiglio
dell'ente  in  relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente
decreto non ha effetto retroattivo.