IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n. 372, recante
«Attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e
riduzione  integrate  dell'inquinamento»  e  in particolare l'art. 3,
comma 2, che prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione
e  l'utilizzazione  delle  migliori tecniche disponibili, e l'art. 5,
comma   4,   che   prevede   che   l'autorita'   competente  rilascia
l'autorizzazione  nel  rispetto  delle linee guida di cui all'art. 3,
comma 2;
    Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto,  predisposti  dalla  commissione  istituita  con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  302  del  27 dicembre  2002)  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 372/1999;
    Sentita  la  Conferenza  unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole
all'emanazione  del  presente  decreto  nella seduta dell'11 novembre
2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Emanazione  delle  linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
                 delle migliori tecniche disponibili
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372, sono emanate linee guida recanti i criteri per
l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche
disponibili, per le attivita' rientranti nelle categorie descritte ai
punti  1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto
legislativo   4 agosto   1999,  n.  372,  relativamente  ad  impianti
esistenti.  Tali  linee guida, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono riportate in allegato.
    2. Ulteriori  aggiornamenti delle linee guida allegate formeranno
oggetto  di  successivi  decreti  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.