IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del    territorio,  il
Ministro  delle attivita'   produttive, il Ministro della salute e il
             Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, recante
disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  38  del  predetto  decreto  legislativo, che prevede
l'emanazione  di  un  decreto  per la definizione dei criteri e delle
norme   tecniche   generali   nel   rispetto  dei  quali  le  regioni
disciplinano  le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione  dei  frantoi  oleari sulla base di quanto previsto dalla
legge 11 novembre 1996, n. 574;
  Visto  in  particolare  il  comma  3,  lettera a) dell'art. 38, che
prevede  la  definizione di modalita' di attuazione degli articoli 3,
5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996;
  Considerato  che  quanto disciplinato nel presente decreto concerne
l'intero   ciclo   (produzione,  raccolta,  stoccaggio,  trasporto  e
spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
dei frantoi oleari e delle sanse umide;
  Ritenuto  che  la corretta utilizzazione delle acque di vegetazione
concorre   alla   tutela  dei  corpi  idrici  ed  in  particolare  al
raggiungimento  o  al mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui
al citato decreto legislativo n. 152 del 1999;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e le provincie autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 3 marzo 2005, sullo schema di provvedimento;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e
3  del  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per
l'utilizzazione  agronomica  delle acque di vegetazione e delle sanse
umide  dei  frantoi  oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n.
574,  disciplinando  in  particolare le modalita' di attuazione degli
articoli 3, 5, 6 e 9.
  2.  Lo  spandimento  delle acque di vegetazione e delle sanse umide
deve   essere   praticato   nel   rispetto  di  criteri  generali  di
utilizzazione  delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in
esse    contenute    che    tengano   conto   delle   caratteristiche
pedogeomorfologiche,  idrologiche  ed  agroambientali  del sito e che
siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale
ed urbanistiche.
  3.  L'utilizzazione  agronomica  delle acque di vegetazione e delle
sanse  umide  disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente
decreto  e'  esclusa  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, del decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22  dal campo di applicazione del
medesimo decreto legislativo.
 
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.