IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 1° ottobre 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974; Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Dogliani» superiore, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005. 3. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.