IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista   la  domanda  presentata  dalla  regione  Piemonte  in  data
1° ottobre   2003,   intesa   ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione  di  origine controllata e garantita del vino «Dolcetto
di   Dogliani   Superiore»   o  «Dogliani»,  gia'  riconosciuta  come
denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore
con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974;
  Visti  i  lavori e la documentazione della Commissione delegata per
la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
98 del 29 aprile 2005;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  ed all'approvazione del relativo
disciplinare  di  produzione del vino in argomento, in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  denominazione  di origine controllata del vino «Dolcetto di
Dogliani»  superiore,  riconosciuta  con decreto del Presidente della
Repubblica  26 giugno  1974,  e'  riconosciuta  come denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani» e' riservata al vino che risponde
alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di
produzione   di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le  cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
  3.  La  denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1974 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.