IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  11  del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo
alla   programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio
2001-2003;
  Visto   il   decreto   ministeriale  5 agosto  2004  relativo  alla
programmazione  del  sistema universitario per il triennio 2004-2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004;
  Visto l'art. 22 del predetto decreto il quale prevede:
    al  comma  1,  che «in attuazione di quanto previsto dall'art. 11
del  decreto  ministeriale  8 maggio 2001 (programmazione del sistema
universitario  per  il  triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento
alle  iniziative  di  sperimentazione di Scuole superiori, avviate in
relazione  agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5,
comma  6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita' di
Catania,  Lecce,  Pavia,  Siena  e  il  Ministero  - sulla base della
relazione  predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate
situazioni  e  delle richieste delle singole universita' interessate,
viene  disposta:  relativamente  alla  iniziativa dell'Universita' di
Pavia,  la  istituzione  della  Scuola  superiore denominata Istituto
universitario  di  studi  superiori  (IUSS) di Pavia, contestualmente
alla  approvazione,  con  decreto  del  Ministro, dello statuto e del
regolamento    didattico    relativi,    presentati    dal    Rettore
dell'Universita' di Pavia;...»;
  al  comma  2,  che  «al  termine  del  triennio,  sulla  base delle
valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei
processi  formativi,  puo'  essere disposto l'accreditamento, secondo
quanto  previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e'
subordinato  alla  valutazione  positiva  da  parte del Comitato, con
cadenza triennale, dei risultati conseguiti.»;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  Visto  lo  statuto  dell'Istituto  universitario di studi superiori
(I.U.S.S.)  di  Pavia,  presentato  dal  Rettore  dell'Universita' di
Pavia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'   istituito,  a  decorrere  dall'a.a.  2004-2005,  l'Istituto
universitario   di   studi  superiori  (I.U.S.S.)  di  Pavia,  Scuola
superiore  ad ordinamento speciale, del quale e' approvato lo statuto
allegato al presente decreto.
  2. I   corsi   ordinari,   che   costituiscono   compito  specifico
dell'istituto   e  integrano  il  percorso  formativo  seguito  dagli
studenti   iscritti  ai  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale
dell'Universita'  di  Pavia,  sono  articolati  in  quattro  distinte
classi:
    1) classe di scienze umane;
    2) classe di scienze sociali;
    3) classe di scienze e tecnologie;
    4) classe di scienze biomediche.