IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004; Visto l'art. 22 del predetto decreto il quale prevede: al comma 1, che «in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita' di Catania, Lecce, Pavia, Siena e il Ministero - sulla base della relazione predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle richieste delle singole universita' interessate, viene disposta: relativamente alla iniziativa dell'Universita' di Pavia, la istituzione della Scuola superiore denominata Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia, contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell'Universita' di Pavia;...»; al comma 2, che «al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto lo statuto dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentato dal Rettore dell'Universita' di Pavia; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, del quale e' approvato lo statuto allegato al presente decreto. 2. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi: 1) classe di scienze umane; 2) classe di scienze sociali; 3) classe di scienze e tecnologie; 4) classe di scienze biomediche.