IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per
favorire  l'accesso  dei soggetti disabili agli strumenti informatici
ed in particolare l'art. 11;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75,  recante  regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 maggio   2005,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  117
dell'11 maggio  2005,  recante  delega di funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge
21 giugno  1986,  n.  317,  modificata  dal  decreto  legislativo  23
novembre 2000, n. 427;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Definizioni e ambito d'applicazione

  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) accessibilita': capacita' dei sistemi informatici, nelle forme
e  nei  limiti  consentiti  dalle conoscenze tecnologiche, di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche
da  parte  di  coloro  che  a  causa  di  disabilita'  necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari;
    b) ambiente  operativo:  insieme  di  programmi  e  di interfacce
utente  che  consentono  l'utilizzo delle risorse hardware e software
disponibili sul computer;
    c)  applet:  programma  autonomo, in genere scritto in linguaggio
Java,  che  puo'  essere  inserito  in  una  pagina  Web  per fornire
informazioni o funzionalita';
    d) applicazione: programma informatico che consente all'utente di
svolgere specifici compiti;
    e) applicazione    Internet:   programma   sviluppato   adottando
tecnologie  Internet,  in  particolare utilizzando il protocollo HTTP
(HyperText  Transfer  Protocol)  per  il  trasferimento dei dati e il
linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language)
per la presentazione e la struttura dell'informazione;
    f) browser:  programma  informatico che consente di accedere alle
risorse presenti su un sito Web;
    g) CD-ROM  (Compact  Disc  -  Read  Only  Memory)  e DVD (Digital
Versatile   Disc):   particolari   tipi   di   supporto   ottico   di
memorizzazione;
    h) em:  unita'  di misura tipografica che prende a riferimento la
larghezza del carattere M;
    i) esperto  di  fattori umani: soggetto in possesso di diploma di
laurea,  anche  triennale,  comprendente  un  anno  di  formazione in
discipline  ergonomiche,  quali  ergonomia  dell'ambiente,  ergonomia
dell'hardware,  ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia svolto
un tirocinio documentato di almeno un anno;
    l) esperto  di  interazione  con  persone  disabili:  soggetto in
possesso   di   diploma   di  laurea,  anche  triennale,  esperto  di
problematiche   di  comunicazione  e  di  utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione   e   della   comunicazione,   che  abbia  maturato
un'esperienza professionale biennale nel settore;
    m) esperto   tecnico:   soggetto  esperto  in  tecnologie  Web  e
problematiche dell'accessibilita';
    n) focus: elemento attivo in un'interfaccia utente;
    o) fogli  di  stile:  strumento  per mezzo del quale e' possibile
separare  i  contenuti di una pagina Web dalle modalita' tipografiche
con le quali essi vengono presentati;
    p) frame:  struttura  di  una pagina Web costituita da due o piu'
parti indipendenti;
    q) fruibilita':   caratteristica  dei  servizi  di  rispondere  a
criteri   di   facilita'  e  semplicita'  d'uso,  di  efficienza,  di
rispondenza   alle   esigenze   dell'utente,  di  gradevolezza  e  di
soddisfazione nell'uso del prodotto;
    r) gestore  di  evento:  parte  di  programma  informatico che si
attiva   al   verificarsi  di  un  evento  logico  o  dipendente  dal
dispositivo di input;
    s) gruppo  di  valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che
svolgono   compiti   assegnati  dall'esperto  di  fattori  umani  per
l'effettuazione della verifica soggettiva;
    t) homepage:  prima  pagina che viene resa disponibile all'utente
quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;
    u) interattivita':  caratteristica  del programma informatico che
richiede l'intervento dell'utente per espletare le sue funzionalita';
    v) interfaccia   utente:   programma   informatico  che  gestisce
l'output  e  l'input  dell'utente  da  e  verso  un  computer in modo
interattivo,  realizzato  attraverso  una  rappresentazione basata su
metafore  grafiche  (interfaccia  grafica)  oppure attraverso comandi
impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);
    z) interfaccia   di   programmazione  (API,  Application  Program
Interface):  insieme  di  programmi  che  consentono  ad applicazioni
diverse di comunicare tra loro;
    aa)  Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di
protocolli    di    comunicazione    TCP/IP   (Transmission   Control
Protocol/Internet Protocol);
    bb)  Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di
Internet, riservata all'uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo
di utenti;
    cc)  legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  13  del  17 gennaio  2004,  recante  disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
    dd)  linguaggio  a marcatori: modalita' di rappresentazione delle
informazioni  che  utilizza  indicatori  (marcatori)  per qualificare
l'informazione stessa;
    ee)  moduli  di  interazione  o  form: strumenti mediante i quali
l'utente  interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche
informazioni;
    ff)  pagina  Web:  elemento  informativo  di base di un sito Web,
realizzato  mediante  un  linguaggio  a  marcatori che puo' contenere
oggetti testuali e multimediali ed immagini;
    gg)   prodotti   a   scaffale:  applicazioni  preconfezionate  da
utilizzarsi anche senza sviluppare appositi programmi di adattamento;
    hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
2005,  n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio
2005;
    ii)   script:   sequenza   di   istruzioni   in   linguaggio   di
programmazione che puo' essere inserita in una pagina Web per fornire
funzionalita' aggiuntive;
    ll)  sito  Web:  insieme strutturato di pagine Web utilizzato per
veicolare  informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche
sito Internet;
    mm)  task:  compito  specifico  che  l'esperto  di  fattori umani
assegna  ad  un  componente  del  gruppo  di valutazione per simulare
situazioni concrete di interazione con il sistema informatico;
    nn)   tecnologie   assistive:  strumenti  e  soluzioni  tecniche,
hardware  e software, che permettono alla persona disabile, superando
o   riducendo   le   condizioni   di  svantaggio,  di  accedere  alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
    oo)  tecnologie  Web:  insieme degli standard definiti dall'ISO e
delle  «Recommendation»  del  Consorzio  W3C  finalizzato a veicolare
informazioni  o  erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo
http, comunemente definite anche tecnologie Internet;
    pp)  verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con
strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
    qq)  verifica soggettiva: valutazione del livello di qualita' dei
servizi,  gia'  giudicati  accessibili  tramite  la verifica tecnica,
effettuata  con  l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla
base di considerazioni empiriche.