IL MINISTRO
                         DELLE COMUNICAZIONI
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del 27 dicembre 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo
III, capo VII;
  Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003,
n.  259,  concernente  «Adeguamento  della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»;
  Visto,   altresi',   l'art.   163   del   menzionato  codice  delle
comunicazioni elettroniche;
  Visto  l'art.  25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle
radiocomunicazioni  che  conferisce  la facolta' alle amministrazioni
degli  Stati  contraenti  di mantenere o meno l'obbligatorieta' della
capacita'  in  recetrasmissione  del  codice  Morse per gli aspiranti
radioamatori;
  Vista  la  raccomandazione  CEPT  61-02,  adottata  dalla CEPT il 6
febbraio  2004,  in  occasione  della  riunione del GCC/WGRA tenuta a
Vilnius,  che  recepisce  il  disposto  dell'art. 25, paragrafo 25.5,
menzionato nell'alinea precedente;
  Considerato   che,  allo  scopo  di  facilitare  l'espletamento  di
comunicazioni  radioamatoriali,  sia opportuno aderire alla anzidetta
raccomandazione    CEPT    TR    61-02   nel   senso   di   eliminare
l'obbligatorieta' della capacita' nelle trasmissioni radio del codice
Morse;
  Visto   l'art.   220,   comma  2,  lettera  a),  del  codice  delle
comunicazioni   elettroniche   che   conferisce  al  Ministero  delle
comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche,
fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Patente
  1.  E'  recepita  la  raccomandazione  CEPT  TR  61-02 citata nelle
premesse.
  2.  Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A
e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante   il   «Codice   delle  comunicazioni  elettroniche»  vengono
unificate nell'unica patente di classe A.