La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.
         (Definizioni e ambito di applicazione della legge)

1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al
dettaglio  e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 114, effettuate tramite la
raccolta   di   ordinativi   di  acquisto  presso  il  domicilio  del
consumatore  finale  o  nei locali nei quali il consumatore si trova,
anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento o di svago;
b)  per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con
o   senza   vincolo   di  subordinazione,  promuove,  direttamente  o
indirettamente,  la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati
consumatori  per  conto  di  imprese  esercenti  la vendita diretta a
domicilio;
c)  per  "impresa"  o  "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2.  Le  disposizioni  della  presente  legge,  ad eccezione di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c)  contratti  per  la costruzione, la vendita e la locazione di beni
immobili.
 
          Avvertenza:

              Le  note  qui  pubblicate  sono  state redatte ai sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  L'art.  19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          114,  recante «Riforma della disciplina relativa al settore
          del  commercio,  a  norma dell'art. 4, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
              «Art.  19  (Vendite  effettuate presso il domicilio dei
          consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
          ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
          e'  soggetta  a  previa  comunicazione  al comune nel quale
          l'esercente  ha  la residenza, se persona fisica, o la sede
          legale.
              2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  decorsi trenta
          giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
          1.
              3.   Nella  comunicazione  deve  essere  dichiarata  la
          sussistenza  dei  requisiti  di cui all'art. 5 e il settore
          merceologico.
              4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
          per  l'esercizio  dell'attivita' di incaricati, ne comunica
          l'elenco  all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
          quale  ha  la  residenza  o  la sede legale e risponde agli
          effetti  civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
          devono  essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
          comma 2.
              5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
          riconoscimento  alle  persone incaricate, che deve ritirare
          non  appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
          comma 2.
              6.  Il  tesserino  di  riconoscimento di cui al comma 5
          deve   essere   numerato  e  aggiornato  annualmente,  deve
          contenere  le  generalita' e la fotografia dell'incaricato,
          l'indicazione  a  stampa  della sede e dei prodotti oggetto
          dell'attivita'   dell'impresa,   nonche'   del   nome   del
          responsabile   dell'impresa   stessa,   e   la   firma   di
          quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
          le operazioni di vendita.
              7.   Le  disposizioni  concernenti  gli  incaricati  si
          applicano  anche  nel  caso  di  operazioni  di  vendita  a
          domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
          aree pubbliche in forma itinerante.
              8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
          e'  obbligatorio  anche  per  l'imprenditore  che  effettua
          personalmente   le  operazioni  disciplinate  dal  presente
          articolo.
              9.  Alle vendite di cui al presente articolo si applica
          altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7».