IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Benevento

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 - Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione,   con  il  quale  e'  stato  demandato  alla  Direzione
provinciale  del  lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento
d'ufficio,   senza  la  nomina  del  commissario  liquidatore,  delle
societa'  cooperative  di  cui  siano accertati i presupposti ex art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Ministero delle attivita'
produttive   per   lo   svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di
cooperazione,   sottoscritta   il  30 novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;
  Tenuto  conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le
cooperative    nella   riunione   del   15 maggio   2003   circa   la
razionalizzazione  delle  procedure  di adozione dei provvedimenti ex
art.  2544  del codice civile, ora art. 2545-septiesdecies del codice
civile;
  Considerato   che  la  vertenza  giudiziaria,  distinta  presso  il
tribunale  di Benevento da n. di ruolo 898/1995, che vedeva impegnata
la  societa'  cooperativa  «Tessile  d'Arte  di Elda Rubbo» contro De
Cristofaro   Nicola,   nell'udienza  del  10 luglio  2002,  e'  stata
dichiarata  estinta e sino ad oggi non riassunta, come comunicato, in
data  12 maggio  2005,  dal  Ministero  delle  attivita' produttive -
Direzione generale per gli enti cooperativi;
  Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di
scioglimento  d'ufficio,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
29 luglio  2005,  n.  175,  non  ha  sortito  opposizione da parte di
alcuno;
                               Decreta
lo  scioglimento,  ai  sensi  dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile,  senza  far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in
virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni
successive, della societa' cooperativa:
    «Cooperativa  Tessile  d'Arte  di  Elda  Rubbo di Pontelandolfo -
Societa'   cooperativa  a  responsabilita'  limitata»,  con  sede  in
Pontelandolfo  (Benevento)  alla  via  Nazionale  Sud  7, presso Elda
Rubbo,  costituita  per  rogito dal notaio dott. Ettore Piacquadio in
data  14 luglio  1987, repertorio n. 11398/5498, registro societa' n.
3567, codice fiscale n. 00876380627 ex BUSC n. 1166/230568.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Benevento, 12 settembre 2005
                                    Il direttore provinciale: Morante