LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una
societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere
un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con
diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971;
  Vista  la  comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con
la  quale  si  stabiliscono  i  criteri  generali per l'esercizio dei
poteri  previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in
materia  di  modifica  della  percentuale  di flottante rilevante per
l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
  Vista  la  comunicazione del 19 settembre 2005 effettuata, ai sensi
dall'art.  102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  da  Transalpina  di  Energia  S.r.l.  in  relazione  all'offerta
pubblica  di  acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni
ordinarie emesse da Edison S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare  per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. una soglia
di  possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art.
108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Vista  la  comunicazione  di Borsa Italiana S.p.a. del 21 settembre
2005,  con  la  quale  la  stessa  ha proposto di adottare per Edison
S.p.a.,  ai  fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto
residuale  sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una
soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 91,5 per cento
del relativo capitale ordinario;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse da Edison S.p.a. pari all'8,5 per cento, corrispondente ad una
capitalizzazione,  calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati
nel  periodo  compreso  tra il 21 marzo 2005 ed il 16 settembre 2005,
pari a circa 620 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare
andamento delle negoziazioni;

                              Delibera:

  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  per  le  azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. la percentuale
prevista  dall'art.  108  del medesimo decreto e' elevata al 91,5 per
cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
    Roma, 4 ottobre 2005
                                                Il presidente: Cardia