IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

                           di concerto con

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

                                  e

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per
la  tutela  e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito
denominata «Legge»;
  Su  proposta  delle  regioni  e  delle  province autonome, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Decreta:

                               Art. 1.

      Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili

  1.  Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2,
della   Legge  sono  individuabili  negli  edifici  ed  insediamenti,
realizzati  tra  il  XIII  e  il  XIX secolo, che siano testimonianze
significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione
storica,  antropologica  ed  urbanistica del territorio, della storia
delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie
agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
  2.   Rientrano   nelle   predette  tipologie,  costituendone  parte
integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle
attivita'  agricole. Vi rientrano altresi' le testimonianze materiali
che  concorrono  alla  definizione  di  unita' storico-antropologiche
riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento
e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
  3.   Sono,   altresi',  elementi  distintivi  e  costitutivi  delle
tipologie  indicate  al  comma 1, in particolare, le recinzioni degli
spazi  destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli
spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica,
i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico,
i  sistemi  di  contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei
anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della
religiosita' locale.
  4.  Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma
1,  che  rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico
previsto  dall'art.  10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le
relative disposizioni di tutela.
  5.   Gli   interventi  sui  beni  appartenenti  alle  tipologie  di
architettura  rurale  di  cui  al  comma  4,  sono disciplinati dagli
articoli 20   e   seguenti  del  Codice.  Agli  altri  beni  comunque
ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano
le  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica  e  edilizia, nel
rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.