IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»; Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili 1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. 2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita' agricole. Vi rientrano altresi' le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita' storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari. 3. Sono, altresi', elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosita' locale. 4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela. 5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.