IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che
stabilisce  che  «  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali
puo'  concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa,
in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di
riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al
personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie.»;
  Visto  l'accordo  in  data  21 dicembre 2004, intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei
rappresentanti  delle  societa'  Volare Group S.p.a., Volare Airlines
S.p.a.  e  Air  Europe  S.p.a.  nonche'  delle  OO.SS., con il quale,
considerata  la  situazione  di  crisi,  sfociata  nella procedura di
amministrazione   straordinaria,  nella  quale  si  sono  trovate  le
predette  societa',  e'  stato  concordato  il ricorso al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  come  previsto dall'art.
1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  per  un  periodo di
ventiquattro  mesi  a  decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un
numero  massimo  di  1100  unita'  dipendenti  dalle  societa' di cui
trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 35671 del 7 marzo 2005, con il
quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale,  per  il  periodo  dal
1° gennaio  2005  al  30 giugno 2005, in favore del personale, sia di
terra  che  navigante, dipendente dalle societa' Volare Group S.p.a.,
Volare  Airlines  S.p.a.  e  Air  Europe  S.p.a.,  in amministrazione
straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004,
n. 291;
  Visto  il verbale di accordo, stipulato in data 17 maggio 2005, tra
le  rappresentanze  sindacali  e la rappresentanza del gruppo Volare,
assistita  dall'API  di  Varese,  con  il  quale e' stata esperita la
procedura  di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed
e'  stata  concordata  la  stipula  del  contratto  di  affitto della
societa'   Air  Europe  S.p.a.  alla  societa'  Volare  Airlines  con
decorrenza  1° giugno  2005  con  il  conseguente  trasferimento  dei
lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
  Visto  il contratto di affitto di azienda della societa' Air Europe
S.p.a.  da  parte della societa' Volare Airlines S.p.a., stipulato in
data 30 maggio 2005 e avente effetto dal 1° giugno 2005;
  Viste le istanze presentate in data 21 luglio 2005, con le quali le
societa'  Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., alla luce del
predetto verbale di accordo del 21 dicembre 2004 e tenuto conto della
modifica  societaria conseguente alla stipula del citato contratto di
affitto, hanno richiesto la concessione della proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  ai sensi dell'art. 1-bis
della  legge  3 dicembre  2004, n. 291, per il semestre dal 1° luglio
2005  al 31 dicembre 2005, in favore del personale dipendente, sia di
terra  che  navigante,  indicato  negli  allegati  elenchi nominativi
forniti  dalle  medesime  societa'  e  comprendenti,  per la societa'
Volare  Arlines S.p.a., anche i lavoratori provenienti dalla societa'
Air Europe S.p.a. per effetto del contratto di affitto;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga  del trattamento straordinario di integrazione salariale, per
il  periodo  dal  1° luglio  2005  al 31 dicembre 2005, in favore del
personale  di  terra  e  navigante,  dipendente dalle societa' Volare
Group   S.p.a.   e   Volare   Airlines   S.p.a.,  in  amministrazione
straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004,
n. 291;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
autorizzata    la   concessione   della   proroga   del   trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in  data  21 dicembre  2004,  in  favore  del  personale  di  terra e
navigante compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro,
indicato  negli  elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare
Group - Sede in Gallarate (Varese) - unita' in Gallarate (Varese) via
Carlo  Noe' - Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi - Milano via Pirelli -
Orio  al Serio (Bergamo) Aeroporto di Bergamo - Bari Aeroporto Civile
-  Cinisi  (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino - Catania Aeroporto
Fontanarossa  -  Venezia  Aeroporto  Marco  Polo  -  Segrate (Milano)
Aeroporto Linate - Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa - Roma Aeroporto
Fiumicino  -  per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 -
pagamento diretto: SI.